Direttiva 2006/23
Direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce una licenza comunitaria per i controllori del traffico aereo, nell’ambito del cielo unico europeo, con l’obiettivo di elevare sicurezza, competenza e disponibilità del personale. Essa armonizza requisiti di accesso, abilitazioni, specializzazioni, competenze linguistiche, addestramento, sorveglianza e riconoscimento reciproco delle licenze tra Stati membri. La disciplina lascia agli Stati membri margini di attuazione sulle modalità organizzative, ma impone standard minimi comuni e termini di recepimento stringenti.
Licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo, con armonizzazione dei requisiti di rilascio, competenze, addestramento, certificazione e riconoscimento reciproco nell’ambito del cielo unico europeo.
Ambito di applicazione
Si applica agli allievi controllori del traffico aereo e ai controllori del traffico aereo che operano sotto la responsabilità di fornitori di servizi di navigazione aerea che offrono i propri servizi prevalentemente a movimenti di aeromobili del traffico aereo generale. In particolare, disciplina i servizi di controllo del traffico aereo relativi al traffico aereo generale; per i casi in cui servizi regolari e pianificati siano resi al traffico aereo generale da fornitori che operano prevalentemente su traffico diverso dal traffico aereo generale, gli Stati membri devono garantire un livello di sicurezza e qualità almeno equivalente. Restano rilevanti le deroghe/precisazioni connesse all’articolo 1, paragrafo 3, e la possibilità per gli Stati membri di estendere talune disposizioni nazionali anche ad altri allievi o controllori operanti in contesti diversi.
Direttiva 2006/23/CE sulla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo
La direttiva si inserisce nel quadro del cielo unico europeo e intende armonizzare, a livello dell’Unione, il rilascio e il mantenimento delle licenze dei controllori del traffico aereo. Il legislatore europeo evidenzia, nei considerando, l’esigenza di elevare sicurezza, competenza, disponibilità del personale e riconoscimento reciproco delle qualifiche, recependo anche standard internazionali ICAO ed Eurocontrol.
Finalità e logica di armonizzazione
La finalità centrale è l’istituzione di una licenza comunitaria quale strumento per garantire il massimo livello di sicurezza e una migliore organizzazione del lavoro nel controllo del traffico aereo. La direttiva mira a ridurre la frammentazione delle regole nazionali e a creare fiducia reciproca tra Stati membri, lasciando tuttavia agli ordinamenti nazionali la scelta delle modalità organizzative e procedurali per conseguire gli standard fissati.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli allievi controllori del traffico aereo e ai controllori del traffico aereo che operano sotto la responsabilità di fornitori di servizi di navigazione aerea attivi prevalentemente nel traffico aereo generale. Per i casi in cui servizi regolari e pianificati siano prestati al traffico aereo generale da fornitori prevalentemente operanti su traffico diverso, gli Stati membri devono comunque garantire un livello di sicurezza e qualità almeno equivalente a quello derivante dall’applicazione della direttiva.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce in modo puntuale le nozioni di servizi di controllo del traffico aereo, fornitore di servizi di navigazione aerea, traffico aereo generale, licenza, abilitazione, specializzazione di abilitazione, specializzazione di unità, specializzazione linguistica, specializzazione di istruttore, codice ICAO della località, settore, addestramento, organizzazione di addestramento, programma di competenza di unità e programma di addestramento di unità. La struttura definitoria è funzionale a un sistema uniforme di titoli e competenze, nonché alla loro spendibilità reciproca nell’Unione.
Autorità nazionali di vigilanza
Gli Stati membri devono designare o istituire una o più autorità nazionali di vigilanza indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dalle organizzazioni di addestramento. L’indipendenza deve essere garantita almeno sul piano funzionale, e le autorità devono operare con imparzialità e trasparenza. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione i dati delle autorità e le eventuali modifiche, nonché le misure adottate per assicurare l’indipendenza richiesta.
Rilascio della licenza e requisiti soggettivi
Per i servizi disciplinati dalla direttiva, l’attività può essere svolta soltanto da controllori titolari di licenza comunitaria. Il richiedente deve dimostrare competenza in termini di conoscenze, esperienza, capacità e competenze linguistiche; la licenza resta di proprietà del titolare e deve essere da questi firmata. La licenza di allievo consente l’esercizio sotto sorveglianza di un istruttore abilitato all’addestramento operativo. La direttiva prevede inoltre la sospensione della licenza, delle abilitazioni e delle specializzazioni in caso di dubbi sulla competenza o di negligenza professionale, nonché la revoca in caso di negligenza grave e abuso.
Requisiti per il conseguimento della licenza
Per la licenza di allievo controllore sono richiesti almeno 18 anni di età, un titolo di istruzione secondaria o equivalente, il completamento dell’addestramento iniziale approvato, un certificato medico valido e il possesso di competenze linguistiche conformi all’allegato III. Gli Stati membri possono prevedere una valutazione del livello di istruzione per i candidati che non soddisfino formalmente il requisito scolastico, purché vi sia una ragionevole prospettiva di completare con successo l’addestramento.
Per la licenza di controllore del traffico aereo sono richiesti almeno 21 anni, la licenza di allievo, il completamento dell’addestramento di unità e il superamento degli esami o valutazioni previsti, oltre al certificato medico e alle competenze linguistiche richieste. La direttiva consente agli Stati membri di prevedere un’età minima inferiore in casi debitamente giustificati.
Abilitazioni, specializzazioni e possibili adattamenti nazionali
Le abilitazioni principali sono sei: controllo di aeroporto a vista, controllo di aeroporto strumentale, controllo avvicinamento procedurale, controllo avvicinamento sorveglianza, controllo di area procedurale e controllo di area sorveglianza. Ciascuna abilitazione può essere accompagnata da specializzazioni di abilitazione che qualificano in modo più preciso l’ambito operativo: ad esempio TWR, GMC, GMS, AIR, RAD, PAR, SRA, ADS, TCL e OCN.
Gli Stati membri possono introdurre specializzazioni nazionali solo in casi eccezionali, giustificati dalle particolari caratteristiche del traffico aereo nello spazio aereo sotto la loro giurisdizione, e tali specializzazioni non possono comprimere la libera circolazione dei controllori del traffico aereo.
Competenze linguistiche
La direttiva attribuisce grande rilievo alla capacità di comunicazione in inglese, considerata essenziale per la sicurezza del traffico aereo. Il livello minimo richiesto è il livello 4 della classificazione dell’allegato III; gli Stati membri possono imporre requisiti linguistici locali per motivi di sicurezza. In casi particolari, se le circostanze operative della specifica abilitazione-specializzazione lo giustificano per motivi imperativi di sicurezza, può essere richiesto il livello 5, purché la misura sia obiettivamente giustificata, non discriminatoria, proporzionata e trasparente. La competenza linguistica deve essere attestata da certificato rilasciato a seguito di valutazione obiettiva e trasparente approvata dall’autorità nazionale di vigilanza.
Addestramento iniziale, di unità e continuo
L’allegato II precisa il contenuto dell’addestramento iniziale, che deve coprire almeno legislazione aeronautica, gestione del traffico aereo, meteorologia, navigazione aerea, aeromobili e principi del volo, fattori umani, apparecchiature e sistemi, ambiente professionale, sicurezza e cultura della sicurezza, sistemi di gestione della sicurezza, situazioni anomale ed emergenze, degrado dei sistemi e competenze linguistiche, inclusa la fraseologia radiotelefonica.
L’addestramento di unità è finalizzato all’acquisizione delle procedure locali e si svolge sotto supervisione; la valutazione avviene mediante esami o sistemi di valutazione continua, con meccanismi di ricorso a tutela dell’equo trattamento. L’addestramento continuo serve a mantenere la validità delle specializzazioni e include aggiornamento, emergenze e, se necessario, formazione linguistica. I programmi di competenza di unità devono essere rivisti e approvati almeno ogni tre anni e la competenza di ciascun controllore deve essere valutata almeno ogni tre anni.
Validità delle abilitazioni, dei certificati medici e delle specializzazioni
Le specializzazioni di unità hanno validità iniziale di 12 mesi e possono essere prorogate per altri 12 mesi se il fornitore di servizi dimostra il rispetto di ore minime, la valutazione di competenza e la validità del certificato medico. Se la specializzazione decade, il rinnovo richiede il completamento positivo di un nuovo programma di addestramento di unità. Se il titolare non ha esercitato per quattro anni consecutivi l’abilitazione o specializzazione corrispondente, può riprendere l’addestramento solo dopo accertamento del permanere delle condizioni e dei requisiti formativi.
I certificati medici sono validi 24 mesi fino a 40 anni di età e 12 mesi oltre tale età; possono essere revocati quando lo stato di salute lo giustifichi. La direttiva impone inoltre procedure di ricorso o riesame con partecipazione di consulenti medici indipendenti e procedure per i casi di ridotta idoneità fisica o di uso di sostanze/medicinali incompatibili con l’attività.
Certificazione delle organizzazioni di addestramento
L’addestramento dei controllori, compresa la valutazione, è soggetto a certificazione. I requisiti riguardano competenza tecnica e operativa, capacità organizzativa, struttura gestionale, mezzi, metodologia, sistema di gestione della qualità, solidità finanziaria e copertura assicurativa. Le domande si presentano all’autorità nazionale di vigilanza dello Stato membro dello stabilimento principale; i certificati devono specificare l’autorità che li rilascia, il richiedente, il tipo di servizi certificati, la dichiarazione di conformità ai requisiti e il periodo di validità. I certificati rilasciati in uno Stato membro devono essere riconosciuti dagli altri Stati membri.
Controllo, cooperazione e basi dati
Le autorità nazionali di vigilanza devono sovrintendere e controllare l’addestramento, rilasciare e revocare licenze e titoli, mantenere o sospendere abilitazioni, certificare le organizzazioni di addestramento, approvare corsi e programmi, autorizzare esaminatori e valutatori, controllare i sistemi formativi e predisporre meccanismi di ricorso e notifica. Devono inoltre scambiarsi informazioni e collaborare per l’effettiva applicazione della direttiva, specie nei casi di mobilità transfrontaliera.
La direttiva richiede una banca dati delle competenze e delle scadenze delle specializzazioni, nonché la registrazione delle ore effettivamente lavorate nelle unità operative. È prevista anche l’autorizzazione dei titolari che svolgono funzioni di esaminatore o valutatore, con validità rinnovabile di tre anni.
Riconoscimento reciproco e mobilità
Ciascuno Stato membro deve riconoscere licenze, abilitazioni, specializzazioni, competenze linguistiche e certificato medico rilasciati da un altro Stato membro in conformità della direttiva. Tuttavia, può decidere di riconoscere solo le licenze dei titolari che abbiano almeno 21 anni. Se il controllore esercita in uno Stato diverso da quello di rilascio, ha diritto a scambiare la licenza con una licenza dello Stato di esercizio senza ulteriori condizioni.
Nel rilascio della specializzazione di unità, l’autorità nazionale deve imporre il rispetto delle condizioni specifiche legate all’unità, al settore o alla posizione operativa; l’organizzazione di addestramento deve tener conto delle competenze ed esperienze già acquisite dal richiedente. Il programma di addestramento di unità deve essere approvato con decisione motivata entro sei settimane dalla presentazione della prova, nel rispetto di non discriminazione e proporzionalità.
Potere di adattamento tecnico e procedura di comitato
La Commissione può modificare, tenendo conto del progresso tecnico e scientifico, le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione, le disposizioni sui certificati medici e gli allegati, secondo la procedura comitologica prevista dall’articolo 17. Il comitato competente è il comitato per il cielo unico; si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di un mese per il parere di cui all’articolo 5, paragrafo 6.
Sanzioni, recepimento e regime transitorio
Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione e comunicarle alla Commissione entro il 17 maggio 2008, nonché ogni successiva modifica. Le misure legislative, regolamentari e amministrative di recepimento dovevano essere adottate entro il 17 maggio 2008, mentre per le disposizioni sulle competenze linguistiche il termine era il 17 maggio 2010.
È prevista una disciplina transitoria secondo cui i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano ai titolari di licenze rilasciate dagli Stati membri prima del 17 maggio 2008. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si rivolge agli Stati membri come destinatari.
Disposizioni principali
Obiettivo e ambito di applicazione
L’articolo 1 mira ad aumentare i livelli di sicurezza e a migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo nella Comunità tramite il rilascio di una licenza comunitaria. La direttiva si applica agli allievi controllori e ai controllori che operano per fornitori di servizi di navigazione aerea prevalentemente attivi sul traffico aereo generale; nei casi di servizi regolari al traffico generale resi da fornitori prevalentemente attivi su traffico diverso, gli Stati membri devono assicurare un livello almeno equivalente di sicurezza e qualità.
Autorità nazionali di vigilanza
L’articolo 3 impone agli Stati membri di designare o istituire una o più autorità nazionali di vigilanza indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dalle organizzazioni di addestramento, con separazione almeno funzionale, imparzialità e trasparenza. Gli Stati membri devono inoltre notificare alla Commissione i nominativi, gli indirizzi e le modifiche intervenute.
Principi di rilascio della licenza e contenuto del titolo
L’articolo 4 stabilisce che i servizi disciplinati devono essere prestati esclusivamente da controllori titolari di licenza comunitaria. Il richiedente deve dimostrare competenza tramite conoscenze, esperienza, capacità e competenze linguistiche; la licenza resta di proprietà del titolare, che la firma. La licenza può essere sospesa se la competenza è dubbia o in caso di negligenza professionale e revocata in caso di negligenza grave o abuso. La licenza di allievo autorizza l’attività sotto sorveglianza; il contenuto formale della licenza è fissato dall’allegato I.
Requisiti per il conseguimento della licenza
L’articolo 5 disciplina i requisiti minimi per la licenza di allievo controllore: età minima di 18 anni, titolo di istruzione secondaria o equivalente, superamento dell’addestramento iniziale approvato, certificato medico valido e competenze linguistiche conformi all’allegato III. Per la licenza di controllore del traffico aereo sono richiesti almeno 21 anni, licenza di allievo, completamento dell’addestramento di unità e superamento delle valutazioni previste, certificato medico valido e competenze linguistiche adeguate. È inoltre prevista la specializzazione di istruttore per i titolari che abbiano prestato servizio nell’anno precedente o per periodo superiore stabilito e abbiano superato un corso specifico.
Abilitazioni e specializzazioni
Gli articoli 6 e 7 elencano le abilitazioni principali (ADV, ADI, APP, APS, ACP, ACS) e le relative specializzazioni di abilitazione, come TWR, GMC, GMS, AIR, RAD, PAR, SRA, ADS, TCL e OCN. In casi eccezionali, gli Stati membri possono sviluppare specializzazioni nazionali legate a caratteristiche peculiari del traffico aereo sotto la loro giurisdizione, senza pregiudicare la libera circolazione.
Competenze linguistiche
L’articolo 8 impone la dimostrazione della capacità di comprendere e parlare inglese a un livello soddisfacente, con riferimento alla classificazione dell’allegato III. Gli Stati membri possono imporre requisiti linguistici locali per motivi di sicurezza; il livello richiesto è normalmente il livello 4, ma può essere richiesto il livello 5 se obiettivamente giustificato da circostanze operative e nel rispetto di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. La competenza è attestata da certificato rilasciato dopo valutazione approvata dall’autorità nazionale di vigilanza.
Validità, rinnovo e mantenimento delle competenze
L’articolo 11 disciplina la durata e il rinnovo delle specializzazioni di unità: validità iniziale di 12 mesi, prorogabile di 12 mesi se sono soddisfatte ore minime di esercizio, valutazione di competenza e certificato medico valido. Se la specializzazione cessa di essere valida, è necessario completare un addestramento di unità. Dopo quattro anni di inattività rispetto a una determinata abilitazione/specializzazione, il titolare può riprendere l’addestramento solo dopo accertamento del permanere delle condizioni e degli eventuali requisiti formativi. Le competenze linguistiche sono rivalutate periodicamente, al massimo ogni tre anni per il livello 4 e ogni sei anni per il livello 5; la specializzazione di istruttore è valida 36 mesi rinnovabili.
Certificati medici
L’articolo 12 prevede il rilascio dei certificati medici da parte di organismi sanitari competenti o medici esaminatori autorizzati. I certificati devono essere conformi all’allegato I della Convenzione di Chicago e ai requisiti Eurocontrol per la certificazione medica europea di classe 3. La validità è di 24 mesi fino a 40 anni di età e di 12 mesi oltre tale età; sono previste revoca in caso di necessità, procedure di ricorso/riesame con consulenti medici indipendenti e procedure per gestire l’inidoneità fisica o l’uso di sostanze/medicinali incompatibili con la sicurezza.
Certificazione delle organizzazioni di addestramento
L’articolo 13 assoggetta a certificazione l’addestramento dei controllori, inclusa la valutazione. Le domande si presentano all’autorità nazionale di vigilanza dello Stato membro dello stabilimento principale; il certificato è rilasciato se sono soddisfatti i requisiti dell’allegato IV. I certificati possono riguardare singoli tipi di addestramento o pacchetti di servizi con navigazione aerea; gli Stati membri devono riconoscere i certificati rilasciati da altri Stati membri.
Sorveglianza, banche dati e cooperazione amministrativa
L’articolo 14 attribuisce alle autorità nazionali di vigilanza compiti di rilascio/revoca delle licenze, mantenimento/sospensione delle abilitazioni, certificazione delle organizzazioni di addestramento, approvazione dei programmi, autorizzazione di esaminatori e controlli sui sistemi di addestramento. È prevista cooperazione tra autorità, tenuta di una banca dati sulle competenze e sulle date di validità, registrazione delle ore lavorate presso le unità e autorizzazione per esaminatori/valutatori valida 3 anni. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione di applicazione entro il 17 maggio 2011 e poi ogni tre anni.
Riconoscimento reciproco e scambio di licenze
L’articolo 15 impone il riconoscimento reciproco di licenze, abilitazioni, specializzazioni, competenze linguistiche e certificato medico rilasciati conformemente alla direttiva da un altro Stato membro. Lo Stato membro può limitarsi a riconoscere le licenze di titolari che abbiano almeno 21 anni. Se il titolare esercita in uno Stato diverso da quello di rilascio, ha diritto allo scambio della licenza senza condizioni aggiuntive. L’approvazione del programma di addestramento di unità deve avvenire con decisione motivata entro sei settimane dalla prova, nel rispetto di non discriminazione e proporzionalità.
Adeguamento tecnico, comitato e atti di esecuzione
L’articolo 16 consente alla Commissione di modificare, secondo procedura comitologica, le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione, le disposizioni sui certificati medici e gli allegati alla luce del progresso tecnico e scientifico. L’articolo 17 prevede l’assistenza del comitato per il cielo unico e rinvia alla decisione 1999/468/CE, con termine di un mese per il parere di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.
Sanzioni e recepimento
L’articolo 18 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione, da notificare alla Commissione entro il 17 maggio 2008 e ad ogni successiva modifica. L’articolo 20 prevede il recepimento entro il 17 maggio 2008, salvo l’articolo 8 sulle competenze linguistiche, per il quale il termine è il 17 maggio 2010. È inoltre previsto che le misure di recepimento contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
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