Sentenza del 01/02/2019 n. 249 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Recupero di imposta - avviso di accertamento - rateizzazione - ritardato versamento della prima rata di un giorno - lieve inadempimento - non è tale - decadenza dalle agevolazioni- consegue. Lieve inadempimento - principio - introduzione nel 2015 - efficacia retroattiva - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha versato la prima rata della somma dovuta con un ritardo di un solo giorno. Ha sostenuto che tale ritardo costituisse un "lieve inadempimento" e non dovesse comportare la decadenza dalla rateizzazione e dalla riduzione delle sanzioni. La controversia riguardava anche l'applicabilità retroattiva della disciplina sul lieve inadempimento introdotta dal legislatore nel 2014/2015.
La decisione
La decadenza è stata ritenuta legittima. Il ritardato versamento della prima rata, anche se effettuato con un solo giorno di ritardo, non è stato considerato un lieve inadempimento idoneo a preservare i benefici. Il contribuente è quindi decaduto dalla rateizzazione della somma dovuta e dall'abbattimento delle sanzioni amministrative. È stato inoltre stabilito che la disciplina sul lieve inadempimento, introdotta nel 2014/2015, non ha efficacia retroattiva e non può applicarsi a situazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
Norme richiamate
Disciplina della rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento
Il mancato o tardivo pagamento della prima rata entro il termine previsto comporta la decadenza dalla rateizzazione e dagli eventuali benefici sanzionatori, salvo che sia applicabile una specifica disciplina successiva più favorevole.
Disciplina del lieve inadempimento introdotta dal legislatore nel 2014/2015
La nozione di lieve inadempimento consente, in determinate condizioni, di evitare la decadenza per irregolarità di modesta entità; tuttavia, secondo la sentenza, tale disciplina non è retroattiva e non si applica ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Nelle rateizzazioni fiscali, il termine per il pagamento della prima rata deve essere rispettato con particolare rigore: anche un ritardo di un solo giorno può determinare la decadenza dai benefici.
- La tolleranza per lievi irregolarità non può essere presunta in assenza di una specifica disposizione applicabile al caso concreto.
- Una disciplina più favorevole introdotta successivamente non si applica automaticamente a violazioni o rateizzazioni anteriori: occorre verificare espressamente la sua efficacia temporale.
- Per evitare la decadenza, è opportuno effettuare il pagamento con congruo anticipo e conservare la documentazione che attesti la data e la corretta esecuzione del versamento.
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