Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14572/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia origina da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, pari a euro 17.955, emesso in relazione alla registrazione di una sentenza del Tribunale che aveva accertato la nullità di alcune clausole di un contratto di apertura di credito bancario, con conseguente condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente trattenute e rideterminazione del saldo del rapporto. La banca aveva impugnato l'atto avanti al giudice tributario, ma la C.T.R. della Campania ha rigettato l'appello. La società ricorrente ha quindi proposto quattro motivi per cassazione: (1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva impropriamente parlato di genericità dell'appello senza però dichiararne l'inammissibilità e, comunque, che i motivi erano specifici; (2) violazione dell'art. 7 l. 212/2000, per asserita carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione per mancata allegazione della sentenza registrata; (3) violazione della nota II dell'art. 8, parte prima, tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, e dell'art. 40 d.P.R. 131/1986, per mancata applicazione del principio di alternatività IVA/imposta di registro alle somme restituite in conseguenza della nullità delle clausole contrattuali; (4) violazione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, sostenendo che tale norma si applichi anche alla nullità parziale delle clausole contrattuali e che la sentenza del Tribunale, avendo effetti restitutori conseguenti alla nullità, dovesse essere tassata in misura fissa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura era estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, dato che la CTR, pur avendo richiamato la mancanza di specificità dei motivi di appello, aveva comunque deciso nel merito. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, affermando che l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato quando indica data e numero della sentenza registrata, senza necessità di allegarne il testo, purché il provvedimento sia agevolmente individuabile; nel caso concreto la ricorrente non aveva nemmeno dedotto l'assenza dei dati identificativi né specificato quali omissioni rendessero difficoltosa la conoscenza dell'atto. Ha poi accolto il quarto motivo, assorbendo il terzo, richiamando l'orientamento secondo cui anche le sentenze che dichiarano la nullità di singole clausole contrattuali e dispongono la restituzione di somme indebitamente percepite rientrano nell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa del d.P.R. 131/1986, con imposta di registro in misura fissa, poiché la funzione della pronuncia è restitutoria e non traslativa di ricchezza; ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della banca. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    L'eventuale difetto di specificità dei motivi di appello non rileva se il giudice di merito decide comunque nel merito; la censura è inammissibile quando non colpisce la reale ratio decidendi.

  • art. 7 l. 212/2000

    L'avviso di liquidazione su atti giudiziari è adeguatamente motivato se indica data e numero del provvedimento, senza necessità di allegazione dell'atto, purché sia agevolmente individuabile.

  • art. 8, comma 1, lett. b), d.P.R. 131/1986

    Si applica ai provvedimenti di condanna al pagamento o alla restituzione di somme quando non vi sia anche declaratoria di nullità o annullamento dell'atto; in tal caso l'imposta è proporzionale.

  • art. 8, comma 1, lett. e), d.P.R. 131/1986

    Si applica anche alle sentenze che dichiarano la nullità parziale di un contratto e dispongono restituzioni conseguenti, con tassazione in misura fissa, perché la pronuncia ripristina lo status quo ante.

  • art. 40 d.P.R. 131/1986

    Il principio di alternatività IVA/imposta di registro è irrilevante quando la sentenza riguarda nullità di clausole e restituzioni da indebito oggettivo; opera solo nei casi richiamati dalla disciplina pertinente alla tassazione degli atti giudiziari.

  • art. 1419 c.c.

    La nullità parziale del contratto, con sostituzione automatica delle clausole nulle mediante la disciplina legale, è equiparata, ai fini dell'imposta di registro, alla dichiarazione di nullità totale nella misura in cui la pronuncia produce effetti restitutori.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la sentenza che accerta la nullità totale o parziale di un contratto o di sue clausole, con condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite, va tassata in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa del d.P.R. 131/1986.
  • La nullità parziale del contratto, quando comporti la sopravvivenza del rapporto con sostituzione automatica della disciplina legale e restituzione delle prestazioni eseguite sine titulo, è assimilata, ai fini dell'imposta di registro, alla nullità totale per identità di ratio.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non si applica alle ripetizioni di indebito conseguenti alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, poiché tali restituzioni non presuppongono un contratto pienamente valido, ma il ripristino dello status quo ante.
  • L'avviso di liquidazione relativo alla registrazione di un provvedimento giudiziario è sufficientemente motivato se reca gli estremi identificativi del provvedimento stesso e consente al contribuente una conoscenza agevole dell'atto, senza necessità di allegazione integrale della sentenza.
  • Una censura per violazione del requisito di specificità dei motivi di appello è inammissibile quando la decisione impugnata ha comunque statuito nel merito e il motivo di ricorso non si confronta con tale effettiva ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.