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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16108/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava inosservanza o errata applicazione degli artt. 589 bis, c.1 e 43 c.p., nonché degli artt. 140, 141 c.1-3 e 190 c.2,4,5 c.d.s., e vizio di motivazione per travisamento probatorio. In particolare si censurava: (i) la mancata e contraddittoria valutazione dello stato dei luoghi e della prevedibilità della presenza di pedoni (la Corte avrebbe ignorato elementi che indicavano l'estrema periferia, l'assenza di locali/servizi e la scarsa probabilità di pedoni); (ii) il travisamento delle dichiarazioni della testimone LO PORTO, che aveva visto la dinamica solo dopo aver percepito una frenata e dunque non prova dell'avvistabilità del pedone prima dell'urto; (iii) l'individuazione ex post di una velocità "prudenziale" di 20 Km/h (contrapposta ai 30 Km/h effettivi) senza che tale velocità fosse stata indicata come regola cautelare ex ante né supportata da dati certi; (iv) l'omessa considerazione della velocità del pedone (12 Km/h accertata) e delle concrete condizioni di visibilità, con ricostruzione congetturale di un pedone fermo in carreggiata usata per giustificare la colpa del conducente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano operato una valutazione erronea: hanno identificato la violazione cautelare solo ex post, si sono basati su elementi probatori travisati (tra cui la testimonianza LO PORTO) e hanno individuato una velocità "prudenziale" non desumibile in maniera certa dagli atti. La sentenza è stata quindi annullata per difetto motivazionale e per aver mancato la verifica della "concretizzazione del rischio", della prevedibilità dell'evento e dell'effettiva esigibilità della condotta alternativa.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma penale speciale riferita agli illeciti conseguenti ad incidenti stradali; nel caso è stata invocata per l'accertamento della responsabilità colposa in ambito della circolazione stradale e per valutare l'aggravamento della pena in relazione alla violazione delle regole di prudenza

  • art. 43 cod. pen.

    Richiama aspetti dell'elemento soggettivo (colpa) e la necessità di individuare la regola cautelare violata; in questo contesto è stato richiamato per contestare l'erronea determinazione dell'esigibilità della condotta alternativa

  • art. 140 cod. strada

    Principio generale di comportamento degli utenti della strada (obbligo di non costituire pericolo o intralcio); la Corte ha ricordato che la sua violazione può assumere valore analogo alla violazione di una norma specifica e va valutata rispetto all'area di rischio

  • art. 141 cod. strada

    Disciplina della velocità e delle modalità di guida: in sede di giudizio deve essere individuata ex ante la velocità prudenziale richiesta dalle circostanze concrete e non ricavata ex post dall'esito dell'incidente

  • art. 190 cod. strada

    Regole sull'uso della carreggiata e sull'attraversamento pedonale; richiamata in relazione alla condotta del pedone (attraversamento fuori dalle strisce) e alla valutazione di prevedibilità del suo comportamento

Massime di principio

  • Il giudice deve individuare preventivamente (ex ante) la regola cautelare violata: non è sufficiente stabilire ex post che una diversa condotta avrebbe evitato l'evento
  • La valutazione della colpa in incidenti stradali richiede la verifica della "concretizzazione del rischio": la violazione deve aver reso concreto il rischio che la norma intendeva prevenire, sulla base di elementi fattuali certi e non su congetture
  • Non si possono tratteggiare responsabilità sulla base di dichiarazioni travisate o ambigue; le testimonianze che sono decisive devono essere chiaramente coerenti e debitamente motivate dal giudice
  • L'individuazione della velocità "prudenziale" è elastica e va determinata considerando visibilità, stato dei luoghi, traffico, presenza prevedibile di pedoni e la velocità degli altri utenti (es. pedone), senza ricostruzioni ex post
  • Principio di affidamento: l'utente della strada può ragionevolmente fare affidamento sul rispetto delle norme altrui, ma tale affidamento è limitato dal criterio della prevedibilità del comportamento imprudente altrui; il giudice deve valutare tale prevedibilità in concreto
  • In presenza di dati tecnici (es. calcoli sulla velocità del pedone) tali elementi devono essere considerati nella valutazione della prevedibilità e dell'esigibilità dell'adozione di comportamenti alternativi

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