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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09610/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore garantito)

La controversia

La controversia nasce da un riparto parziale predisposto nell'ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni. Il professionista ricorrente vantava un credito prededucibile per l'attività svolta nella redazione del piano concordatario, nella presentazione della domanda ex art. 161 l.fall. e nell'assistenza al debitore fino all'omologazione. Nel riparto, tuttavia, quel credito non era stato soddisfatto sul ricavato della vendita di un immobile gravato da ipoteca, perché il giudice delegato e poi il tribunale avevano ritenuto che non potesse essere qualificato come uscita specifica o generale imputabile alla massa immobiliare ai sensi dell'art. 111-ter l.fall. Il ricorrente ha quindi censurato la decisione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 111-ter, comma 3, l.fall., sostenendo che il compenso del legale, avendo consentito l'accesso alla procedura, dovesse essere considerato spesa generale della massa; 2) violazione degli artt. 111 e 111-ter l.fall., lamentando l'erronea distinzione tra uscite della massa e crediti prededucibili, che a suo dire graverebbero comunque su tutte le masse attive; 3) violazione degli artt. 82 c.p.c., 111-bis l.fall. e del principio di trattamento analogo rispetto al liquidatore o al curatore, assumendo che il professionista non dovesse sopportare il rischio dell'incapienza della liquidazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato preliminarmente inammissibile il controricorso perché depositato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., come novellato e applicabile ratione temporis. Nel merito, ha rigettato il ricorso ritenendo infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, nel concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da ipoteca o altra prelazione speciale, l'art. 111-ter l.fall. non è norma meramente contabile ma disciplina il criterio di imputazione delle spese specifiche e generali al ricavato del bene gravato, determinando il netto distribuibile ai creditori garantiti. Ha quindi ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la qualificazione del compenso del professionista come uscita specifica o generale imputabile alla massa immobiliare. Nessuna regolazione delle spese di lite è stata disposta per l'inammissibilità del controricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 l.fall.

    le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari

    stabilisce l'ordine di distribuzione dell'attivo, collocando i crediti prededucibili in posizione anteriore rispetto ai crediti garantiti e ai chirografari.

  • art. 111-bis, comma 2, l.fall.

    i crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti

    non esclude l'intero ricavato dei beni ipotecati o pignorati dal soddisfacimento dei prededucibili, ma solo la parte destinata ai creditori garantiti.

  • art. 111-ter, comma 3, l.fall.

    il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale

    è norma sostanziale di coordinamento tra masse e crediti prededucibili/garantiti, che consente di individuare la porzione di ricavato destinata ai creditori privilegiati mediante imputazione delle spese specifiche e di una quota delle spese generali.

  • art. 161 l.fall.

    ricorso ex art. 161 l.fall.

    richiamato solo per qualificare l'attività professionale svolta nella predisposizione e presentazione della domanda e del piano di concordato preventivo.

  • art. 370 c.p.c.

    la parte contro il quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso

    il controricorso depositato oltre il termine è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 82 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente, in presenza dei relativi presupposti, il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel riparto dell'attivo concorsuale, il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione speciale si risolve imputando al ricavato del bene gravato le spese specifiche della sua conservazione, amministrazione e liquidazione, oltre a una quota proporzionale delle spese generali della procedura.
  • L'art. 111-ter l.fall. non ha funzione meramente contabile, ma serve a determinare il netto distribuibile al creditore garantito e a comporre l'apparente conflitto con l'ordine di pagamento dei crediti prededucibili previsto dagli artt. 111 e 111-bis l.fall.
  • Il compenso del professionista che assiste il debitore nella predisposizione e presentazione del concordato preventivo non è automaticamente qualificabile come spesa generale o specifica imputabile alla massa immobiliare dalla cui vendita sia derivato il ricavato, se non risulta collegato alla gestione o al realizzo del bene gravato.
  • In sede di legittimità, il controricorso depositato oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c. è inammissibile e non consente la partecipazione piena alla fase scritta del giudizio.
  • La prededuzione, pur essendo collocata in posizione privilegiata nel concorso, opera nel rispetto della disciplina di riparto delle masse e delle cause di prelazione, sicché non comporta l'automatica aggredibilità dell'intero ricavato dei beni ipotecati o pignorati.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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