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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24403/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva vizi della motivazione e violazioni di legge in relazione all'affidamento probatorio sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (tutte di tipo de relato), contestandone la attendibilità intrinseca e la mancanza di individuazione delle fonti dirette; mancata verifica della causa scientiae e delle fonti primarie; carenze probatorie circa il concreto ruolo imputato a MARTINELLI nella dinamica del duplice omicidio; contestazione dell'applicazione dell'ergastolo per errore di persona/aberratio ictus e della qualificazione/pena (richiesta di qualificazione come strage); doglianze sulla mancata considerazione della provocazione e sulle conclusioni in ordine all'aggravante mafiosa e al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la valutazione dei giudici di merito perché insufficientemente motivata rispetto alle chiamate in reità de relato: mancata verifica puntuale dell'attendibilità intrinseca di ogni dichiarazione e delle relative fonti dirette, assenza di riscontri esterni individualizzanti e carenza di esame critico delle discrepanze emergenti tra le varie dichiarazioni e fra queste e le confessioni dei coimputati. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata in relazione alla valutazione della responsabilità e si è disposto il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame conformemente ai principi indicati (valutazione specifica della credibilità, verifica delle fonti, individuazione di riscontri esterni e convergenti).

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiama la necessità di individuare le fonti e i riscontri quando si utilizzano dichiarazioni de relato; la sentenza deve motivare l'affidamento attribuito a tali dichiarazioni

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    riferimento procedurale relativo ai vizi di motivazione e alle ragioni per cui la decisione di merito può essere annullata

  • art. 110 cod. pen.

    concorrente responsabilità; norma richiamata nella contestazione del concorso di persone nel reato

  • art. 575 cod. pen.

    omicidio, norma base dei reati contestati

  • art. 577 cod. pen.

    omicidio plurimo e aggravanti previste per più fattispecie, richiamata nella contestazione della qualificazione

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    aggravante di tipo mafioso/al riferita all'articolazione di metodo mafioso; la decisione solleva criticità circa la prova dell'aggravante mafiosa

  • art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    richiamata per spiegare le modalità detentive che rendono improbabili alcune propalazioni in carcere e incidono sulla valutazione delle fonti de relato

  • art. 195 cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)

    applicabile alle chiamate in reità de relato: impone criteri di valutazione e garanzie procedurali quando la fonte diretta non è disponibile

  • art. 210 e art. 197-bis cod. proc. pen. (richiamati dalla giurisprudenza)

    rilevanza dei casi di imputati/testimoni assistiti e delle relative garanzie nella valutazione delle dichiarazioni altrui

  • art. 3 e art. 27 Cost.

    richiamati in relazione ai principi costituzionali sul giusto processo e sulla responsabilità personale e proporzionata della pena

Massime di principio

  • Quando la prova si fonda su dichiarazioni di collaboratori che riportano fatti di 'seconda mano' (de relato), il giudice deve motivare specificamente l'attendibilità non solo del dichiarante ma anche delle singole fonti riferite e dei riscontri esterni che collegano in modo individualizzante l'imputato al fatto.
  • L'assenza o l'improbabilità della fonte diretta, o la loro contraddittorietà, comportano che la dichiarazione de relato non possa essere valorizzata come prova decisiva senza ulteriori riscontri esterni e convergenti.
  • Il principio della 'causa scientiae' impone di ricostruire la catena informativa (chi ha detto cosa a chi e quando): il giudice deve verificare l'autonomia genetica delle chiamate e l'indipendenza delle fonti per escludere circolarità o costruzione di prove concordate.
  • L'aggravante della premeditazione e quella mafiosa richiedono elementi specifici e dimostrabili; non basta l'esistenza di un interesse o di un movente generico: servono circostanze individualizzanti e riscontri probatori concreti.
  • Le incongruenze tra confessioni dei coimputati e le dichiarazioni dei collaboratori devono essere esaminate criticamente; la mera concordanza formale di più dichiarazioni de relato non supplisce alla mancanza di riscontri esterni.
  • In casi analoghi è opportuno che, prima di confermare una condanna fondata su dichiarazioni de relato, il giudice di merito individui e indaghi le fonti primarie (ove possibile) o trovi elementi esterni, specifici e convergenti che colleghino direttamente l'imputato al fatto.

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