Regolamento (UE) 2020/469
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione del 14 febbraio 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un ampio aggiornamento del quadro tecnico-operativo dell’aviazione civile UE, allineandolo agli standard ICAO più recenti e rafforzando la sicurezza nelle operazioni di volo, in particolare su piste, procedure di volo, coordinamento ATS e gestione dei dati aeronautici. Vengono riviste le regole dell’aria, i requisiti per ATM/ANS e i servizi AIS/MET, con particolare attenzione alla qualità, integrità e tracciabilità dei dati, nonché alla diffusione di informazioni meteorologiche e aeronautiche. Il testo disciplina inoltre l’uso della frequenza VHF di emergenza, le procedure di controllo del traffico aereo, i flussi informativi tra enti e la struttura/contenuto delle pubblicazioni aeronautiche (AIP, NOTAM, SNOWTAM, SIGMET, AIRMET, ASHTAM).
Regolamento di esecuzione che aggiorna e coordina le norme UE su traffico aereo, gestione del traffico aereo/navigazione aerea, progettazione dello spazio aereo, qualità dei dati aeronautici e sicurezza delle piste, modificando i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 e abrogando il regolamento (UE) n. 73/2010.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, in particolare, ai fornitori di servizi ATM/ANS, ai fornitori di servizi di traffico aereo, ai fornitori di servizi meteorologici, ai fornitori di servizi di informazioni aeronautiche, ai fornitori di servizi di progettazione delle procedure di volo, ai gestori aeroportuali e alle autorità competenti responsabili di certificazione, sorveglianza e controllo. Riguarda il traffico aereo generale, gli aeroporti e gli eliporti, lo spazio aereo ATS, i servizi di informazione aeronautica e meteo, i dati aeronautici e gli ostacoli, con applicazione generale nell’UE e rilevanza SEE; talune modifiche si applicano solo dal 5 novembre 2020 o dal 27 gennaio 2022. Sono previste esclusioni/limitazioni puntuali, ad esempio per taluni usi eccezionali della frequenza VHF di emergenza e per specifiche informazioni o procedure disciplinate da altri atti ICAO/UE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione
Il regolamento aggiorna in modo esteso l’assetto tecnico dell’aviazione civile UE, coordinando regole dell’aria, requisiti aeroportuali, servizi ATM/ANS, meteorologia e informazioni aeronautiche. L’obiettivo dichiarato è allineare il diritto UE agli standard ICAO più recenti e garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza, in particolare su piste, procedure di volo e qualità dei dati.
1. Finalità e contesto normativo
Il testo interviene sui regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373. I considerando richiamano l’esigenza di recepire emendamenti ICAO relativi a meteorologia, informazioni aeronautiche, prevenzione delle uscite di pista, sicurezza delle piste, progettazione dello spazio aereo e servizi ATS, nonché di garantire proporzionalità e coerenza con i requisiti essenziali del regolamento (UE) 2018/1139.
2. Modifiche al regolamento (UE) n. 923/2012
Il regolamento modifica le regole dell’aria comuni introducendo, tra l’altro, le definizioni di "aeroporto controllato", "area critica" e "area sensibile" per gli impianti di avvicinamento strumentale di precisione. È inoltre inserito l’articolo 4 bis, che riserva la frequenza di emergenza VHF 121.500 MHz alle finalità di emergenza di cui al punto SERA.14095, lettera d), consentendo usi diversi solo in via eccezionale e in misura strettamente necessaria.
Tra le modifiche all’allegato figurano anche:
- obblighi rafforzati di protezione delle aree critiche e sensibili e di limitazione del personale/veicoli nell’area di manovra;
- aggiornamenti sulle procedure ATC, sulla separazione degli aeromobili e sulla gestione della turbolenza di scia;
- obbligo di includere nel read-back e nelle informazioni ATC il QNH e altre informazioni di sicurezza;
- nuovi obblighi di segnalazione quando l’efficacia frenante sulla pista non corrisponde a quanto comunicato;
- regole dettagliate sull’uso della frequenza VHF di emergenza per emergenze effettive, ricerca e soccorso, intercettazioni e guasti delle apparecchiature di bordo.
3. Modifiche al regolamento (UE) n. 139/2014
Il regolamento raccorda i requisiti aeroportuali con il nuovo quadro ATS/FPD. In particolare, l’allegato III è modificato per precisare che le procedure di volo dell’aeroporto e le loro modifiche devono essere stabilite conformemente al regolamento (UE) 2017/373. Inoltre, le valutazioni aeroportuali devono riferirsi anche al tipo di operazioni da effettuare nello scalo e allo spazio aereo associato.
4. Nuova struttura del regolamento (UE) 2017/373
La parte più ampia dell’intervento riguarda il regolamento (UE) 2017/373, che viene riformulato in profondità.
4.1 Oggetto, definizioni e ambito
L’oggetto del regolamento viene esteso ai requisiti comuni per:
- la fornitura di servizi ATM/ANS per il traffico aereo generale;
- le autorità competenti e i soggetti riconosciuti che svolgono certificazione, sorveglianza e controllo;
- le norme e procedure per la progettazione delle strutture dello spazio aereo.
Sono inserite numerose definizioni, tra cui quelle di:
- progettazione delle strutture dello spazio aereo;
- ACAS;
- entità che producono dati aeronautici e informazioni aeronautiche;
- AFIS, AIRMET, SIGMET, WAFC, ATIS, D-ATIS, Voice-ATIS;
- aeroporti controllati, aree critiche e sensibili, piste parallele/quasi parallele;
- diversi concetti di dati, qualità dati, integrità, tracciabilità, convalida e verifica.
4.2 Obblighi generali degli Stati membri e dei fornitori
Gli Stati membri devono garantire la fornitura di ATM/ANS adeguati e la progettazione delle strutture dello spazio aereo in modo da facilitare il traffico aereo generale tenendo conto di sicurezza, traffico e impatto ambientale. Devono inoltre:
- stabilire se e dove sia necessaria la fornitura dei servizi di traffico aereo;
- assicurare coordinamento con gli enti militari e con gli operatori di aeromobili;
- individuare i responsabili della progettazione delle strutture dello spazio aereo e della revisione delle procedure di volo;
- mantenere aggiornate e periodicamente riviste le procedure di volo per aeroporti e spazi aerei sotto la loro autorità.
4.3 Coordinamento operativo e procedure di emergenza
Sono introdotti obblighi di coordinamento tra:
- fornitori ATS e gestori aeroportuali;
- fornitori ATS ed enti militari;
- fornitori ATS e fornitori meteorologici;
- fornitori ATS e fornitori AIS.
Sono previste procedure per:
- notificare fenomeni meteorologici pericolosi, inclusa attività vulcanica e cenere vulcanica;
- diffondere informazioni su condizioni dell’aeroporto e stato operativo degli impianti;
- trasferire la responsabilità del controllo tra enti e settori;
- predisporre piani di emergenza e gestire guasti/irregolarità dei sistemi.
4.4 Comunicazioni, registrazioni e conservazione dei dati
La disciplina delle comunicazioni è molto dettagliata:
- voice link e/o data link devono essere disponibili per le comunicazioni bordo/terra e terra/terra;
- le comunicazioni usate per servizi ATS o AFIS devono essere registrate, con registrazioni automatiche ove richiesto;
- la frequenza di emergenza VHF 121.500 MHz deve essere resa disponibile ai centri di controllo di area, ai centri informazioni volo, alle torri di controllo degli aeroporti internazionali e ad altri siti designati;
- i dati di sorveglianza ATS devono essere registrati automaticamente;
- molte registrazioni devono essere conservate per almeno 30 giorni, con prolungamento se rilevanti per indagini su incidenti o inconvenienti;
- le registrazioni di fondo/ambiente sonoro devono essere mantenute almeno 24 ore.
4.5 Servizio di controllo del traffico aereo
Il regolamento dettaglia l’ambito e l’applicazione del servizio di controllo del traffico aereo, che copre:
- tutti i voli IFR in spazi aerei di classi A, B, C, D ed E;
- tutti i voli VFR in classi B, C e D;
- tutti i voli VFR speciali;
- tutto il traffico di aeroporto negli aeroporti controllati.
Sono disciplinati:
- la suddivisione del controllo in area, avvicinamento e aeroporto;
- la gestione del traffico, la separazione verticale/orizzontale e la separazione per turbolenza di scia;
- il trasferimento del controllo e le autorizzazioni ATC;
- l’uso di rotte standard di partenza e arrivo;
- le operazioni su piste parallele o quasi parallele;
- la selezione della pista in uso;
- il controllo di persone e veicoli negli aeroporti controllati;
- l’uso di A-SMGCS e altre apparecchiature di sorveglianza per i movimenti di superficie;
- la gestione di VFR speciali, con limiti di visibilità e ceiling e divieti quando le condizioni sotto minima lo impediscono.
4.6 Servizio informazioni volo, ATIS e VOLMET
Il servizio informazioni volo è ampliato per includere informazioni su:
- SIGMET e AIRMET;
- cenere vulcanica, attività vulcanica pre-eruttiva, eruzioni e nubi di cenere;
- rilasci radioattivi o chimici tossici;
- variazioni della disponibilità dei servizi di radionavigazione;
- cambiamenti nelle condizioni aeroportuali e nelle infrastrutture;
- palloni liberi non pilotati, configurazioni anomale degli aeromobili e altre informazioni sulla sicurezza.
Sono inoltre disciplinati in modo puntuale:
- Voice-ATIS e D-ATIS, identità del messaggio, designatori alfabetici, conferma di ricezione e aggiornamento simultaneo;
- VOLMET e D-VOLMET.
4.7 Servizio di allarme e ricerca e soccorso
Il servizio di allarme è regolato attraverso le fasi INCERFA, ALERFA e DETRESFA, con criteri temporali specifici (es. 30 minuti per la fase di incertezza, 5 minuti oltre l’orario stimato di atterraggio per talune ipotesi di fase di allarme). Sono previsti:
- notifiche ai centri di coordinamento soccorso;
- tracciamento del volo dell’aeromobile in stato di emergenza;
- informazione all’operatore;
- informazione agli aeromobili vicini, salvo casi di interferenza illecita in cui non si deve richiamare la natura dell’emergenza.
5. Qualità dei dati aeronautici e catalogo dei dati
Una parte centrale della riforma è la disciplina della qualità dei dati aeronautici. Il regolamento impone requisiti su:
- accuratezza, risoluzione, integrità, completezza, attualità e tracciabilità;
- uso di sistemi di riferimento comuni (WGS-84, MSL, UTC, calendario gregoriano);
- convalida, verifica, autenticazione e correzione degli errori;
- metadati minimi;
- accordi formali con gli originatori e i destinatari dei dati.
Viene introdotto un ampio catalogo dei dati aeronautici, che copre almeno:
- dati aeroportuali;
- dati sullo spazio aereo;
- rotte ATS e altre rotte;
- procedure di volo strumentale;
- radioaiuti alla navigazione;
- ostacoli;
- dati geografici.
6. Servizi AIS e pubblicazioni aeronautiche
L’allegato VI, riscritto integralmente, modernizza i requisiti AIS. Tra gli obblighi principali:
- gestione delle informazioni aeronautiche con raccolta, trattamento, archiviazione, integrazione, scambio e distribuzione di dati affidabili;
- pubblicazione di AIP, emendamenti, supplementi e AIC;
- emissione tempestiva di NOTAM per informazioni temporanee o operative rilevanti;
- uso di eAIP;
- regole sulla struttura delle AIP, sulla loro suddivisione GEN/ENR/AD e sui contenuti minimi;
- disciplina rigorosa degli AIRAC, inclusi i trigger NOTAM e i termini di 28 giorni per la stabilità delle informazioni;
- obblighi di notifica e distribuzione internazionale dei NOTAM, con serie, numerazione, liste di controllo e formati standard;
- formatizzazione di SNOWTAM e ASHTAM, con modelli completi e regole sulla validità e sul contenuto.
7. Servizi meteorologici
L’allegato V è aggiornato per allineare il sistema meteorologico aeronautico ai nuovi standard. Le modifiche riguardano:
- METAR e TAF, con specifiche sui formati, sugli intervalli numerici, sulla validità e sui criteri di emissione;
- SIGMET e AIRMET, con definizione dei fenomeni ammessi, durate massime, cancellazione e diffusione digitale;
- avvisi per cenere vulcanica e cicloni tropicali;
- previsioni d’area per voli a bassa quota;
- coordinate, livelli di volo e formati digitali interoperabili (GML) con metadati;
- coordinamento tra uffici meteorologici, VAAC, TCAC, WAFC e enti ATS.
8. Progettazione delle procedure di volo (FPD)
L’allegato XI introduce un quadro autonomo per i fornitori FPD. Tali soggetti devono:
- progettare, documentare e validare le procedure di volo prima della loro attivazione;
- disporre di un sistema di gestione con controlli per acquisizione dati, progettazione, consultazione degli interessati, validazione, gestione degli strumenti, aggiornamento e revisione periodica;
- garantire competenza e formazione dei progettisti;
- mantenere registri delle attività svolte;
- concludere accordi formali con fonti dati, gestori aeroportuali, operatori e utilizzatori finali;
- progettare le procedure secondo i criteri tecnici e i requisiti di sicurezza, con riferimento al catalogo dei dati e al WGS-84.
9. Entrata in vigore, applicazione e abrogazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 27 gennaio 2022. Alcune disposizioni specifiche si applicano anticipatamente dal 5 novembre 2020, tra cui il punto 10, lettera b), dell’allegato I, il punto 5 dell’allegato III e l’appendice 3 SNOWTAM dell’allegato III. Il regolamento (UE) n. 73/2010 è abrogato dal 27 gennaio 2022.
10. Implicazioni pratiche per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore, il regolamento comporta un importante innalzamento degli standard documentali e procedurali. In pratica, richiede:
- aggiornamento delle SOP e delle lettere di accordo ATS;
- revisione delle procedure di sicurezza di pista e di gestione delle emergenze;
- adeguamento dei sistemi di raccolta, validazione e archiviazione dei dati aeronautici;
- revisione dei processi AIS/MET e dei formati di pubblicazione;
- verifica dei contratti e dei flussi informativi tra aeroporti, fornitori ATS, AIS, MET e FPD. Per gli avvocati e i commercialisti che assistono operatori aeroportuali, ANSP e fornitori di servizi, il punto critico è soprattutto la governance dei dati, la documentazione degli accordi operativi e la prova della conformità ai requisiti tecnici e di qualità introdotti dal regolamento.
Disposizioni principali
Modifiche al regolamento (UE) n. 923/2012
Aggiornate definizioni e regole operative, inclusi i concetti di area critica e area sensibile, l’uso della frequenza VHF di emergenza 121.500 MHz solo per emergenze effettive salvo autorizzazioni eccezionali, e nuove regole su traffico di aeroporto, protezione delle aree critiche/sensibili, informazioni ai piloti e obbligo di segnalazione dell’efficacia frenante non corrispondente a quanto comunicato.
Modifiche al regolamento (UE) n. 139/2014
Rafforzato il collegamento tra requisiti aeroportuali e procedure di volo, imponendo che le procedure dell’aeroporto e le loro modifiche siano stabilite conformemente al regolamento (UE) 2017/373 e che le valutazioni aeroportuali considerino il tipo di operazioni e lo spazio aereo associato.
Nuovo assetto del regolamento (UE) 2017/373
Ridefinito l’oggetto del regolamento, ampliato l’ambito a progettazione delle strutture dello spazio aereo e introdotte definizioni chiave (ACAS, AFIS, AIM, area critica/sensibile, dati aeronautici, ecc.), con nuovi obblighi per Stati membri e fornitori di servizi su progettazione, coordinamento, qualità dei dati, comunicazioni e informazioni.
Coordinamento tra soggetti operativi
Previsti accordi e procedure obbligatorie tra fornitori ATS, gestori aeroportuali, operatori di aeromobili, enti militari, fornitori meteorologici e AIS; introdotti obblighi di coordinamento per emergenze, aviazione militare, attività pericolose, aggiornamenti AIRAC e trasferimento del controllo tra enti.
Frequenza VHF di emergenza e comunicazioni
La frequenza 121.500 MHz è riservata alle emergenze effettive, con usi eccezionali solo per ridurre le conseguenze negative per aeromobili in pericolo e per le operazioni ATS; sono inoltre disciplinati registrazione, disponibilità e conservazione delle comunicazioni voice/data link e dei dati di sorveglianza, con obblighi di retention di almeno 30 giorni per molte registrazioni.
Qualità dei dati aeronautici e catalogo dei dati
Introdotti requisiti dettagliati di accuratezza, risoluzione, integrità, completezza, tempestività, tracciabilità, autenticazione e gestione degli errori dei dati aeronautici, con obbligo di usare sistemi di riferimento comuni (WGS-84, MSL, UTC, calendario gregoriano) e un catalogo dei dati aeronautici per tutti i principali oggetti (aeroporti, spazi aerei, rotte, procedure, ostacoli, radioassistenze, geografia).
Servizi AIS e prodotti aeronautici
Rifusa integralmente la parte AIS: AIP in formato elettronico, emendamenti, supplementi, AIC, NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM, serie di dati digitali, servizi pre-volo, regole per distribuzione internazionale e cicli AIRAC, oltre a metadati minimi e controlli di coerenza tra formati diversi.
Servizi meteorologici e prodotti MET
Aggiornate le regole per METAR, TAF, SIGMET, AIRMET, avvisi di vento in coda/wind-shear, avvisi per cenere vulcanica e cicloni tropicali, con nuovi modelli, risoluzioni numeriche, tempi di validità e requisiti di diffusione digitale interoperabile (GML) e metadati.
Procedure di volo e progettazione FPD
Introdotto un quadro organico per i fornitori di progettazione delle procedure di volo, con requisiti di sistema di gestione, competenze, convalida, conservazione registri, accordi con fonti dati e criteri tecnici di progettazione, incluse le procedure strumentali e per elicotteri.
Entrata in vigore, applicazione e abrogazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; si applica dal 27 gennaio 2022, con talune disposizioni operative anticipatamente applicabili dal 5 novembre 2020. Il regolamento (UE) n. 73/2010 è abrogato dal 27 gennaio 2022.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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