R.R. Puglia 17/2014
Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Puglia i regimi di aiuto e gli aiuti individuali compatibili con il mercato interno ed esentati da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014. Riguarda investimenti iniziali, R&S e innovazione, ambiente, accesso al credito delle PMI e servizi. Prevede requisiti dei beneficiari e applicazione per gli avvisi regionali; è tuttora vigente, con aggiornamenti successivi.
Aiuti regionali in esenzione per imprese e PMI in Puglia
Regolamento pugliese sugli aiuti in esenzione
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’applicazione dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali esentati dall’obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014. La disciplina riguarda varie tipologie di agevolazioni a favore di imprese, PMI e, per effetto delle modifiche successive, anche dei liberi professionisti equiparati alle PMI.
Ambito di applicazione
Il testo si applica agli aiuti regionali compatibili con il mercato interno rientranti nel Regolamento di esenzione e, in particolare, a diverse famiglie di interventi:
- aiuti a finalità regionale per investimenti iniziali;
- aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti;
- aiuti per l’acquisizione di servizi da parte delle PMI;
- aiuti per ricerca, sviluppo e innovazione;
- aiuti per la tutela dell’ambiente.
Tra gli interventi rientrano investimenti delle imprese, programmi integrati di investimento, aiuti alle piccole imprese innovative, misure per il rischio e l’avviamento, consulenza e partecipazione a fiere, progetti di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e misure di efficienza energetica, cogenerazione e fonti rinnovabili.
Esclusioni e coordinamento con la normativa europea
Il regolamento non si applica agli aiuti esclusi dal paragrafo 3 dell’art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Per quanto non espressamente disciplinato, prevalgono le norme dei regolamenti europei sui Fondi SIE, anche in caso di contrasto.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che realizzano gli investimenti previsti. I soggetti devono, alla data di presentazione della domanda:
- essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, senza liquidazione volontaria o procedure concorsuali;
- non aver ricevuto e non aver restituito aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- operare nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, contributiva, dei CCNL, della prevenzione infortuni e della tutela ambientale;
- non aver subito revoche di agevolazioni pubbliche nei sei anni precedenti, salvo rinunce dell’impresa;
- aver restituito eventuali agevolazioni per le quali sia stata disposta la restituzione;
- non essere in situazione di impresa in difficoltà.
Le condizioni di ammissibilità devono permanere fino all’erogazione finale del contributo, salvo il mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria.
Liberi professionisti e individuazione dei beneficiari negli avvisi
A seguito delle modifiche del 2019, tra i beneficiari sono ricompresi anche i liberi professionisti, equiparati alle PMI come esercenti attività economica. Per essi, l’iscrizione agli albi o collegi sostituisce l’iscrizione al Registro delle imprese, ove prevista dalla legge professionale. Gli avvisi regionali individuano di volta in volta gli specifici beneficiari tra le categorie ammissibili.
Definizioni rilevanti
Il regolamento richiama le definizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 e precisa alcune nozioni, tra cui:
- opere murarie e assimilabili, comprendenti fabbricati industriali, uffici, servizi, impianti generali, strade, piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, basamenti, rete fognaria e pozzi;
- infrastrutture aziendali, come allacciamenti stradali, ferroviari, idrici, elettrici, informatici e ai metanodotti;
- rating di legalità;
- reti di imprese;
- delocalizzazione, intesa come trasferimento di attività o parte di esse nell’ambito dello SEE secondo i criteri indicati dal regolamento.
Valutazione di attualità
Il regolamento risulta ancora vigente e tecnicamente applicabile, ma è una disciplina quadro di aiuti regionali in esenzione che opera in coordinamento con la normativa europea e con i singoli avvisi attuativi regionali.
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