R.R. Puglia 18/2014
Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Puglia requisiti strutturali, organizzativi e di personale delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate a pazienti autori di reato ad elevata complessità, il relativo fabbisogno regionale, la tariffa giornaliera e i controlli. Prevede un regime transitorio fino al 30 giugno 2021 per le strutture già autorizzate, con limite di 10 posti fino all’adeguamento.
Requisiti e fabbisogno delle CRAP dedicate a pazienti autori di reato in Puglia
Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità
Il regolamento della Regione Puglia definisce i requisiti per l’autorizzazione alla realizzazione, all’esercizio e all’accreditamento delle CRAP dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. La disciplina riguarda strutture residenziali con copertura assistenziale sulle 24 ore, destinate a persone con disturbi mentali sottoposte a misure di sicurezza non detentive e bisognose di interventi terapeutici riabilitativi intensivi e di lungo periodo.
Destinatari, funzione clinica e criteri di accesso
Le strutture accolgono soggetti con patologie mentali gravi e con valutazione di rischio alto o moderato di comportamenti violenti. Il trattamento è indicato, su provvedimento dell’Autorità giudiziaria, di norma per pazienti tra 18 e 64 anni che presentino almeno uno dei seguenti elementi:
- mancata compliance al trattamento;
- trattamento psichiatrico inefficace;
- situazioni multiproblematiche;
- rischi medio-alti di comportamenti aggressivi agiti negli ultimi tre mesi.
Costituiscono criteri di esclusione la dipendenza da sostanze e l’HIV.
Requisiti organizzativi e di personale
La comunità deve avere una capacità ricettiva ordinaria di 12 posti letto. È previsto un organico minimo composto da:
- 1 dirigente medico psichiatra con funzioni di responsabile sanitario, per 30 ore settimanali;
- 1 dirigente psicologo, per 30 ore settimanali;
- 1 educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica con funzioni di coordinamento, a tempo pieno;
- 5 educatori professionali o tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, a tempo pieno;
- 1 assistente sociale, a tempo pieno;
- 5 infermieri, a tempo pieno;
- 5 operatori socio-sanitari, a tempo pieno.
Il turno notturno deve essere coperto da almeno due operatori, precisamente un infermiere e un operatore socio-sanitario. Gli operatori devono possedere una formazione specifica sulla gestione di pazienti con particolare complessità, sui rapporti con la magistratura, sulle prescrizioni limitative della libertà personale, sulla gestione di condotte agitate o aggressive e sui trattamenti efficaci.
Requisiti strutturali e organizzazione interna
I requisiti strutturali sono analoghi a quelli previsti per la CRAP disciplinata dal regolamento regionale n. 3 del 13 gennaio 2005 e devono essere adeguati al numero dei posti letto. Devono inoltre essere rispettate tutte le disposizioni organizzative previste dal medesimo regolamento del 2005. È consentita, per finalità di sicurezza, l’installazione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
È inoltre prevista la collaborazione di esperti esterni, quali artigiani e maestri d’arte, per attività specifiche.
Inserimento, dimissione e rapporti con i servizi territoriali e l’autorità giudiziaria
L’inserimento e la dimissione sono curati esclusivamente dal Centro di Salute Mentale di residenza, sulla base di una disposizione della magistratura e di un progetto terapeutico predisposto dal CSM. Quest’ultimo mantiene funzioni di supervisione e verifica, assicurando la corretta esecuzione dei trattamenti in coerenza con le prescrizioni del giudice.
La struttura è destinata prioritariamente ai pazienti residenti nell’ambito territoriale della ASL in cui è ubicata. L’inserimento di utenti provenienti da altre ASL deve essere comunque comunicato al DSM competente sul territorio della struttura.
Tariffa giornaliera
La tariffa giornaliera della CRAP dedicata è definita dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento regionale n. 11 dell’8 luglio 2008 e dalla DGR n. 2325 del 3 dicembre 2013, relativa all’adeguamento delle tariffe delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne.
Fabbisogno regionale e distribuzione territoriale
Il fabbisogno iniziale di CRAP dedicate è determinato per singola ASL come segue:
- ASL Bari: 3 strutture;
- ASL BAT: 1 struttura;
- ASL Brindisi: 1 struttura;
- ASL Foggia: 2 strutture;
- ASL Lecce: 2 strutture;
- ASL Taranto: 1 struttura.
Il fabbisogno regionale è stato poi incrementato di ulteriori 56 posti letto complessivi, mediante:
- aumento della capacità ricettiva delle strutture già individuate da 10 a 12 posti letto;
- incremento di 3 ulteriori CRAP dedicate da 12 posti letto, localizzate in ASL BAT, ASL Brindisi e ASL Taranto.
L’incremento è dichiarato in esubero rispetto al parametro generale di cui al regolamento regionale n. 3/2006; analoga indicazione è richiamata per una CRAP dedicata nell’ambito della ASL Lecce già prevista nel fabbisogno originario e non assegnata alla data di entrata in vigore del regolamento per carenza di posti disponibili.
Riconversione di strutture esistenti e nuove autorizzazioni
Le strutture di riabilitazione psichiatrica già accreditate o autorizzate possono essere riconvertite in CRAP dedicate su istanza dell’ente gestore, con determinazione dirigenziale del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, nei limiti del fabbisogno programmato.
Le istanze di riconversione hanno priorità rispetto alle richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture. Per le nuove strutture, le istanze comunali di verifica di compatibilità sono istruite secondo la L.R. n. 9/2017 e la DGR n. 2037/2013; il termine bimestrale per la presentazione decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento sul BURP. Chi abbia presentato un’istanza non accolta deve ripresentarla per concorrere al nuovo fabbisogno, adeguandosi ai nuovi requisiti.
L’esercizio dell’attività sanitaria e l’eventuale accreditamento della struttura riconvertita sono subordinati al rilascio dei provvedimenti regionali di autorizzazione all’esercizio e di mantenimento dell’accreditamento.
Regime transitorio per le strutture già autorizzate
Gli enti gestori delle CRAP dedicate già autorizzate all’esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento devono adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali e organizzativi entro il 30 giugno 2021. Fino a tale data, e comunque fino all’adeguamento effettivo, tali strutture non possono accogliere più di 10 pazienti.
Il mancato adeguamento nei termini comporta l’avvio delle procedure previste dal regolamento regionale, nonché, se la struttura è accreditata istituzionalmente, l’applicazione delle misure previste dalla disciplina regionale sull’accreditamento.
Le CRAP dedicate che abbiano ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione tramite parere favorevole di compatibilità con il fabbisogno regionale devono uniformarsi ai nuovi requisiti entro il termine di validità di tale parere, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.
Verifiche, decadenza e sanzioni
Le verifiche sul rispetto della normativa e sulla permanenza dei requisiti generali, strutturali e organizzativi sono effettuate dai Dipartimenti di Prevenzione, in raccordo con i Dipartimenti di Salute Mentale della ASL competente. Le cause di decadenza dell’autorizzazione comprendono sia quelle derivanti dalla violazione del regolamento sia quelle previste dalla legge regionale di riferimento sulle autorizzazioni sanitarie. Per il regime sanzionatorio si rinvia alla disciplina regionale vigente in materia.
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