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Legge

L.R. Puglia 43/2014

Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1- quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i

Normativa regionaleL.R. Puglia 43/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Puglia, istituzione, composizione, competenze e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del SSR, con esclusione degli IRCCS di diritto pubblico dall’istituzione dell’organo. Non prevede compensi. Le disposizioni sono operative dal 17 ottobre 2014; i direttori generali dovevano provvedere entro 30 giorni alla nomina e alla prima convocazione.

Collegio di direzione del Servizio sanitario regionale pugliese

Collegio di direzione del Servizio sanitario regionale pugliese

La legge definisce l’assetto del Collegio di direzione nelle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Puglia, in attuazione della disciplina statale di riferimento. Regola istituzione, competenze, composizione, durata, funzionamento e adempimenti iniziali, con un impianto volto a integrare il governo clinico e l’organizzazione aziendale.

Ambito di applicazione e natura dell’organo

Nelle aziende del Servizio sanitario della Regione Puglia è istituito il Collegio di direzione come organo collegiale, con la sola esclusione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, per i quali non è prevista dall’articolato qui fornito l’istituzione del Collegio. La qualità di componente e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali dei soggetti interessati: non è quindi dovuto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

Competenze del Collegio

Il Collegio concorre al governo delle attività cliniche dell’azienda, formulando proposte ed esprimendo pareri dopo obbligatoria consultazione del Direttore generale su tutte le questioni inerenti al governo clinico. Concorre inoltre alla pianificazione delle attività aziendali, comprese didattica e ricerca, e allo sviluppo organizzativo e gestionale, con particolare riguardo a:

  • organizzazione dei servizi;
  • valorizzazione delle risorse umane;
  • formazione continua degli operatori sanitari;
  • soluzioni organizzative per l’attività libero-professionale intramuraria.

Esprime parere obbligatorio:

  • sull’atto aziendale, limitatamente alla parte relativa all’organizzazione delle attività cliniche;
  • sul piano aziendale annuale della formazione, tenendo conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali e dei bisogni formativi espressi dalle aree, dai dipartimenti e dalle categorie di operatori;
  • sul piano aziendale annuale per la gestione del rischio clinico.

Partecipa inoltre alla definizione dei requisiti di appropriatezza e qualità delle prestazioni e degli indicatori di risultato clinico-assistenziale, contribuendo alla valutazione interna dei risultati in rapporto agli obiettivi prefissati.

Per le aziende ospedaliero-universitarie, oltre a tali funzioni, il Collegio contribuisce alla programmazione e alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e ad alta integrazione sanitaria, partecipa alla programmazione delle attività di ricerca e didattica secondo i protocolli d’intesa Regione-Università ed esprime parere sulla coerenza tra attività assistenziale e attività di didattica, ricerca e innovazione.

Composizione del Collegio

La composizione varia in base alla tipologia di ente.

Nelle aziende sanitarie locali il Collegio comprende:

  • dirigenti delle aree amministrative e professionali;
  • dirigente dell’Unità gestione del rischio clinico/risk management o equivalente;
  • responsabile dell’Unità prevenzione e protezione del rischio o equivalente;
  • un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie;
  • un direttore di Dipartimento strutturale per ciascuna area: medica, chirurgica, materno-infantile, emergenza-urgenza, dei servizi di diagnosi e cura;
  • direttore del Dipartimento di prevenzione;
  • direttore del Dipartimento di salute mentale;
  • direttore del Dipartimento delle dipendenze patologiche;
  • direttore del Dipartimento di riabilitazione;
  • direttori dei distretti socio-sanitari;
  • direttori degli ospedali a gestione diretta dell’ASL;
  • medico di medicina generale responsabile dell’Ufficio di coordinamento aziendale delle cure primarie (UACP);
  • pediatra di libera scelta responsabile dell’Ufficio di coordinamento aziendale delle cure primarie pediatriche (UACPP);
  • specialista di medicina ambulatoriale interna con ruolo di coordinatore dei responsabili di branca specialistica ambulatoriale o equivalente.

Nelle aziende ospedaliero-universitarie il Collegio è composto da:

  • dirigente responsabile dell’Unità gestione del rischio clinico/risk management o equivalente;
  • responsabile dell’Unità prevenzione e protezione del rischio o equivalente;
  • un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie;
  • direttori di presidio ospedaliero, se l’azienda non è costituita da un unico presidio;
  • direttori dei Dipartimenti ad attività integrata;
  • direttori dei dipartimenti assistenziali previsti dalla disciplina statale sui rapporti tra SSN e università.

Costituzione, durata e organi interni

Il Collegio è nominato con deliberazione del Direttore generale, che convoca anche la seduta di insediamento. La durata in carica è di tre anni.

Nella seduta di insediamento il Collegio elegge Presidente e Vice-Presidente, scegliendoli tra i componenti di diritto. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, ne stabilisce l’ordine del giorno e fissa un calendario annuale delle sedute.

Funzionamento, riunioni e validità delle deliberazioni

Le funzioni di segreteria sono svolte da un ufficio dedicato composto da almeno due dipendenti dell’azienda, con relativi sostituti in caso di assenza, individuati dal Direttore generale nell’ambito della segreteria della Direzione generale, sanitaria, amministrativa o di altra struttura aziendale. L’ufficio supporta il Presidente nella convocazione, nella raccolta delle proposte per l’ordine del giorno, nella predisposizione e trasmissione dei materiali, nella registrazione delle presenze, nella verbalizzazione e nell’archiviazione delle pratiche.

Il Collegio si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese, secondo il calendario annuale. In caso di urgenza, o su richiesta motivata della metà più uno dei componenti, può essere convocato in via straordinaria con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

Il componente che non possa partecipare deve comunicarlo preventivamente per iscritto, anche via posta elettronica, alla segreteria del Collegio, indicando le motivazioni e delegando contestualmente un sostituto.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice, salvo che per:

  • elezione del Presidente e del Vice-Presidente;
  • espressione dei pareri obbligatori;
  • approvazione del regolamento interno di funzionamento, che richiedono rispettivamente la maggioranza assoluta o, per il regolamento interno, la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

I verbali, debitamente sottoscritti, sono trasmessi a tutti i componenti, al Direttore generale e ai collegi sindacali dell’azienda. Nelle aziende ospedaliero-universitarie sono trasmessi anche al Presidente dell’Organo di indirizzo.

Pareri obbligatori e termini

I pareri del Collegio devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta del Direttore generale. Se il termine decorre inutilmente, i pareri si intendono favorevolmente espressi.

Regolamento interno

Il funzionamento del Collegio può essere ulteriormente disciplinato da un regolamento interno approvato dal Collegio stesso con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Disposizioni finali e avvio del sistema

Dalla data di entrata in vigore della legge sono abrogate le norme regionali previgenti in materia di Collegio di direzione. I Direttori generali dovevano provvedere entro 30 giorni dall’entrata in vigore alla nomina e alla prima convocazione del Collegio, nonché all’adeguamento degli atti aziendali già adottati, ove necessario.

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