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Legge

L.R. Puglia 38/2014

Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo

Normativa regionaleL.R. Puglia 38/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 38/2014 modifica la l.r. n. 34/2007 sulle competenze provinciali in materia di agenzie di viaggio e turismo, aggiornandone ambito di attività e procedimento di avvio. La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione ed è stata poi abrogata dalla l.r. n. 17/2019; oggi ha rilievo solo storico.

Modifiche alla disciplina regionale pugliese sulle agenzie di viaggio e turismo

Modifiche alla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo in Puglia

La legge regionale Puglia 30 settembre 2014, n. 38 interviene sulla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34, ridefinendo la disciplina delle competenze amministrative provinciali in materia di agenzie di viaggio e turismo. Il testo ha efficacia nel territorio della Regione Puglia ed è entrato in vigore il giorno della pubblicazione, ma risulta successivamente abrogato dalla l.r. 17/2019.

Ambito e finalità dell’intervento

La legge aggiorna la disciplina regionale nelle more del completamento del riordino delle funzioni delle Province previsto dalla legge n. 56/2014. L’obiettivo è mantenere la regolazione delle competenze amministrative provinciali per l’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Attività delle agenzie di viaggio e turismo

La disciplina sostituita dall’intervento regionale chiarisce che è attività propria delle agenzie di viaggio l’organizzazione e la vendita, con strumenti convenzionali o informatici, di pacchetti turistici composti da almeno due tra i seguenti elementi:

  • trasporto;
  • alloggio;
  • altri servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, purché costituiscano una parte significativa del pacchetto, compresa l’organizzazione di convegni e congressi.

Le agenzie possono inoltre svolgere, nel rispetto delle norme di settore, una serie di attività accessorie e strumentali, tra cui prenotazioni di trasporti e servizi ricettivi, assistenza ai clienti, diffusione di iniziative turistiche, raccolta di adesioni a viaggi e soggiorni, pratiche per passaporti e visti, gestione bagagli, noleggio mezzi, operazioni su assegni turistici e cambi valuta, polizze assicurative per i viaggiatori, vendita di materiali informativi e prenotazione di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni.

Procedimento per l’avvio dell’attività

Per l’apertura dell’attività, la legge prevede un meccanismo di avvio immediato sulla base della comunicazione alla Provincia. Dalla data di presentazione della comunicazione, l’attività può essere iniziata.

La Provincia deve verificare la sussistenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se l’esito è negativo, adotta un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che sia possibile sanare la situazione: in tal caso l’interessato deve essere messo in condizione di conformare l’attività alla normativa entro un termine non inferiore a 30 giorni.

Entrata in vigore e stato di efficacia

La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Non contiene limiti temporali propri di applicazione, ma il suo contenuto è oggi privo di utilità pratica perché la legge risulta abrogata dalla l.r. 17/2019.

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