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Legge

L.R. Puglia 39/2014

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 (Incentivazione regionale della ricettività turistica e delle strutture turistiche complementari)

Normativa regionaleL.R. Puglia 39/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 39/2014 modifica la disciplina degli immobili agevolati dalla l.r. 12/1989, riducendo a cinque anni il vincolo di destinazione turistico-alberghiera e adeguando la procedura di autorizzazione alla cancellazione del vincolo. Per gli immobili già incentivati, il vincolo si considera cancellato dopo cinque anni dalla sua apposizione, con facoltà di cancellazione delle trascrizioni a cura e spese dei proprietari.

Riduzione a cinque anni del vincolo di destinazione turistico-alberghiera per gli immobili incentivati dalla l.r. Puglia 12/1989 e disciplina transitoria per i vincoli già esistenti

Modifiche al vincolo di destinazione per le strutture turistiche incentivante

La legge regionale Puglia 30 settembre 2014, n. 39 interviene sulla disciplina degli incentivi regionali per la ricettività turistica prevista dalla l.r. 22 agosto 1989, n. 12. L’obiettivo è rendere più breve e uniforme il vincolo di destinazione turistico-alberghiera gravante sugli immobili agevolati e aggiornare la procedura per la sua rimozione.

Riduzione della durata del vincolo

La disciplina risultante dall’intervento legislativo riduce da venti anni e dieci anni a cinque anni i termini previsti dall’articolo 5 della l.r. 12/1989 per il mantenimento del vincolo di destinazione, sia per le ipotesi richiamate al comma 1 sia per quelle considerate dal comma 3.

Resta fermo che continuano ad applicarsi i vincoli di destinazione urbanistica ed edilizia previsti da altre norme statali o regionali, espressamente fatti salvi dalla legge.

Cancellazione anticipata del vincolo e restituzione delle agevolazioni

La legge sostituisce anche il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 12/1989. L’autorizzazione alla cancellazione del vincolo è subordinata alla restituzione delle agevolazioni percepite, ma solo in misura proporzionalmente ridotta in relazione al periodo in cui il vincolo è stato mantenuto. Alla somma restituita si aggiungono gli interessi legali.

Regime transitorio per gli immobili già incentivati

Per gli immobili già agevolati ai sensi della l.r. 12/1989 prima dell’entrata in vigore della legge n. 39/2014, il vincolo di destinazione turistico-alberghiera si considera cancellato una volta trascorsi cinque anni dalla sua apposizione, sempre nel rispetto degli eventuali vincoli urbanistici ed edilizi previsti da altre norme.

In tale evenienza:

  • i proprietari beneficiari possono richiedere, a propria cura e spese, alla competente conservatoria dei registri immobiliari la cancellazione delle trascrizioni relative;
  • decorso il medesimo periodo, si intende estinta anche l’obbligazione di mantenere la destinazione turistico-alberghiera sottoscritta dai beneficiari non proprietari dell’immobile.

Decorrenza dell’efficacia

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Testo integrale

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