Risoluzione n. 461 del 2/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la madre convivente del contribuente può beneficiare della detrazione per familiari a carico solo se rispetta il requisito reddituale previsto dall’art. 12 TUIR. Viene inoltre precisato che per i figli a carico non è richiesta la convivenza, mentre per le altre persone indicate nell’art. 433 c.c. la convivenza o gli assegni alimentari sono condizioni necessarie.
Detrazioni IRPEF per familiari a carico ex art. 12 TUIR
Detrazioni IRPEF per familiari a carico ex art. 12 TUIR
La risoluzione affronta un interpello in materia di detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, con particolare riferimento alla possibilità di considerare a carico la madre convivente del contribuente. Il documento richiama i requisiti previsti dall’art. 12 del TUIR e chiarisce i limiti reddituali e le condizioni applicabili ai figli e alle altre persone indicate nell’art. 433 c.c.
Quesito posto dal contribuente
TIZIO rappresenta che, dall’1/1/2008 al 31/12/2011, percepirà dall’INPS un assegno straordinario di sostegno al reddito per il settore del credito (Fondo di solidarietà ALFA), soggetto a tassazione separata. Poiché il CUD rilasciato dall’INPS indicherà ritenute IRPEF pari a zero, egli ritiene di non poter utilizzare nella propria dichiarazione oneri e detrazioni, quali interessi sul mutuo, spese mediche e detrazione per il coniuge a carico. Chiede quindi se la madre convivente, titolare di assegno di reversibilità INPS, possa usufruire della detrazione per "figlio e altri familiari a carico (nuora)".
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la madre possa fruire della detrazione per "figlio e altri familiari a carico (nuora)".
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 12, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 917 del 1986, come modificato dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006. In base a tale norma:
- per ciascun figlio spetta una detrazione di 800 euro, compresi figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- la detrazione per figli spetta in misura proporzionale al rapporto tra 95.000 euro, diminuiti del reddito complessivo, e 95.000 euro;
- per ogni altra persona indicata nell’art. 433 c.c. che conviva con il contribuente o riceva da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria spetta una detrazione di 750 euro, da ripartire pro quota tra gli aventi diritto;
- per tali altre persone la detrazione spetta in misura proporzionale al rapporto tra 80.000 euro, diminuiti del reddito complessivo, e 80.000 euro.
Requisito reddituale dei familiari a carico
Il documento precisa che tutti i soggetti considerati fiscalmente a carico non devono aver conseguito un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel computo del reddito complessivo vanno considerate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, nonché dalla Santa Sede e dagli enti da essa gestiti o dagli enti centrali della Chiesa cattolica.
Applicazione al caso concreto
In relazione al caso esposto, l’Agenzia osserva che:
- TIZIO, se il suo reddito complessivo non supera 2.840,51 euro, può essere considerato figlio a carico ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), del TUIR;
- per le altre persone a carico, tra cui rientrano anche la nuora e il nipote, la detrazione spetta se tali soggetti non possiedono un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro e convivono con il soggetto che sostiene il carico, oppure, in assenza di convivenza, se ricevono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
- la circolare n. 95 del 12 maggio 2000, punto 3.1.4, è richiamata per confermare che la detrazione può spettare anche per la nuora, alle stesse condizioni di reddito e convivenza.
Conclusione operativa
Sulla base dei principi esposti, la madre convivente di TIZIO può essere considerata a carico della suocera ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. d), del TUIR, soltanto se è convivente con la suocera e se il suo reddito complessivo non supera 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il documento ribadisce quindi che la detrazione non dipende dalla sola convivenza, ma anche dal rispetto del limite reddituale previsto dalla norma.
Indicazioni finali dell’Amministrazione
Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati nella risoluzione siano osservati dagli uffici.
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