Risoluzione n. 462 del 2/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate stabilisce che il certificato di proprietà rilasciato ex novo senza l’annotazione del fermo amministrativo è soggetto a imposta di bollo fin dall’origine, così come la relativa richiesta. Non si applica l’esenzione prevista per i duplicati solo nei casi di smarrimento o perdita del possesso dell’originale.
Imposta di bollo sul rilascio del certificato di proprietà del veicolo senza annotazione del fermo amministrativo
Imposta di bollo sul rilascio del certificato di proprietà senza fermo amministrativo
La risoluzione esamina il trattamento fiscale del rilascio di un nuovo certificato di proprietà dell’autoveicolo privo dell’annotazione del fermo amministrativo precedentemente iscritto sul veicolo. Il documento chiarisce se tale rilascio possa beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo oppure se debba essere assoggettato a tassazione.
Quesito posto dall’Automobile Club d’Italia
L’Automobile Club d’Italia chiede se sia possibile emettere in esenzione dall’imposta di bollo il certificato di proprietà del veicolo quando da esso non risulti l’annotazione del fermo amministrativo iscritto nei confronti del venditore, precedente intestatario del veicolo e poi cancellato dal concessionario.
Tesi interpretativa dell’istante
Secondo l’istante, contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’atto di vendita — già soggetta a imposta di bollo — l’intestatario del veicolo potrebbe domandare anche il rilascio di un nuovo certificato di proprietà che non riporti l’annotazione del fermo amministrativo. In questa prospettiva, il nuovo certificato non dovrebbe scontare l’imposta di bollo.
Valutazione della Direzione
La Direzione precisa che la questione riguarda l’assoggettabilità all’imposta di bollo del rilascio, ex novo, del certificato di proprietà dell’autoveicolo privo dell’annotazione del fermo amministrativo già subito dal veicolo.
Richiama quindi l’articolo 4 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, secondo cui sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, gli atti e provvedimenti degli enti pubblici relativi alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia conforme a chi ne faccia richiesta.
Sulla base di tale disposizione, il rilascio del certificato di proprietà senza annotazione del fermo amministrativo è considerato un documento rilasciato in originale e, quindi, soggetto fin dall’origine all’imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.
Trattamento della richiesta di rilascio
La risoluzione chiarisce inoltre che anche la richiesta volta a ottenere il rilascio del certificato di proprietà senza l’annotazione del fermo amministrativo è soggetta fin dall’origine all’imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 3 della tariffa richiamata.
Esclusione dell’ipotesi di duplicato esente
Per completezza, la Direzione esamina anche l’eventuale qualificazione del documento come “duplicato” del precedente certificato di proprietà. Anche in tale ipotesi, l’esenzione non opererebbe, perché la nota 2 in calce all’articolo 4 prevede l’esenzione solo per i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l’intestatario ne ha perduto il possesso.
La fattispecie in esame non rientra in tale casistica esentativa, poiché il nuovo certificato non è rilasciato per smarrimento o perdita del possesso dell’originale, ma per ottenere un documento privo dell’annotazione del fermo amministrativo.
Conclusione
La risoluzione conclude che il certificato di proprietà rilasciato privo dell’annotazione del fermo amministrativo è soggetto all’imposta di bollo.
Vigilanza degli uffici
Si dà infine atto che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati dalla risoluzione siano puntualmente osservati dagli uffici.
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