Regolamento (UE) 2024/590
Regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE per l’eliminazione e il controllo delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in coerenza con il protocollo di Montreal e con gli obiettivi del Green Deal europeo. Conferma un regime molto restrittivo di divieti su produzione, commercio e uso, ma mantiene deroghe mirate per impieghi essenziali o critici e introduce obblighi rafforzati di tracciabilità, licenze, controlli doganali e comunicazione dei dati. Il testo disciplina inoltre il recupero, la distruzione e la rigenerazione delle sostanze, con particolare attenzione a halon, bromuro di metile, HCFC e ad altre sostanze non controllate dal protocollo ma potenzialmente dannose per l’ozono.
Disciplina la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, il recupero, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, sostituendo il regolamento (CE) n. 1005/2009.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II, nonché ai loro isomeri e alle miscele che le contengono, e ai prodotti e apparecchiature, comprese le parti, che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da esse. Rileva per operatori economici, produttori, importatori, esportatori, imprese, autorità doganali, autorità di vigilanza del mercato, autorità ambientali e altre autorità competenti degli Stati membri; copre il territorio doganale dell’Unione nella misura prevista dalla ratifica del protocollo di Montreal. Restano centrali alcune esclusioni/deroghe: usi come materia prima, agenti di fabbricazione, usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, usi critici degli halon, usi di emergenza del bromuro di metile, distruzione e rigenerazione autorizzate, nonché casi specifici relativi a territori o Stati non vincolati dal protocollo.
Regolamento (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Il regolamento aggiorna e sostituisce il precedente quadro UE sul controllo delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in attuazione del protocollo di Montreal e in coerenza con gli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione. Il legislatore europeo conferma che il ripristino dell’ozono stratosferico resta fragile e che occorre un sistema rigoroso di divieti, deroghe limitate, tracciabilità e controlli doganali per prevenire emissioni, commercio illecito e rilascio in atmosfera.
Finalità e logica regolatoria
Il regolamento persegue una duplice finalità: protezione dell’ozono stratosferico e contributo alla riduzione del riscaldamento climatico, dato l’elevato GWP di molte sostanze interessate. I considerando evidenziano che il regime UE è già più restrittivo del protocollo in vari punti e che il nuovo testo mira a consolidare e rafforzare controlli, monitoraggio e capacità di intervento della Commissione tramite atti delegati e di esecuzione.
Ambito di applicazione e definizioni
L’ambito materiale riguarda le sostanze elencate negli allegati I e II, i loro isomeri e le miscele che le contengono, nonché i prodotti e le apparecchiature che contengono tali sostanze o dipendono dal loro funzionamento. L’articolo 3 è ampio e tecnico: definisce, tra l’altro, materia prima, agenti di fabbricazione, recupero, riciclo, rigenerazione, distruzione, smantellamento, contenitore, stabilimento nell’Unione e prodotti/apparecchiature. Queste nozioni sono essenziali per distinguere gli usi vietati da quelli autorizzati in deroga.
Divieti generali
Il principio di base è il divieto. L’articolo 4 vieta produzione, immissione sul mercato, successiva fornitura o messa a disposizione nell’Unione e uso delle sostanze dell’allegato I, oltre a importazione ed esportazione. L’articolo 5 estende il divieto ai prodotti e alle apparecchiature contenenti tali sostanze o che ne dipendono, con esclusione degli effetti personali per il solo divieto di import/export. In pratica, il regolamento mira a impedire sia la circolazione della sostanza sia quella dei manufatti che la incorporano o la richiedono per funzionare.
Deroghe strutturali: materia prima, agenti di fabbricazione, laboratorio e analisi
Le principali deroghe riguardano tre categorie. Per l’uso come materia prima, l’articolo 6 consente produzione e commercializzazione, ma la Commissione può individuare tramite atti delegati i processi chimici per i quali l’uso è vietato; se mancano valutazioni tecniche del protocollo, la Commissione deve effettuare una propria valutazione entro il 31 dicembre 2027. Per gli agenti di fabbricazione, l’articolo 7 limita l’uso alle installazioni esistenti al 1° settembre 1997 e prevede, per singole imprese, limiti di quantità e di emissione. Per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, l’articolo 8 consente la produzione e commercializzazione entro condizioni tecniche rigorose, con registri da conservare per almeno cinque anni e condizioni specifiche dell’allegato IV.
Halon e bromuro di metile
Gli halon sono consentiti solo per usi critici elencati nell’allegato V. L’articolo 9 lega l’uso alla disponibilità di alternative e alle norme internazionali, e richiede che i sistemi e gli estintori siano smantellati entro le date limite indicate. La Commissione può aggiornare l’allegato V o concedere deroghe temporanee per singoli casi se non esistono alternative praticabili. Quanto al bromuro di metile, l’articolo 10 ammette solo l’uso di emergenza, in presenza di parassiti o malattie imprevisti, per un massimo di 120 giorni e 20 tonnellate metriche, con distruzione delle quantità non utilizzate e con notifica al segretariato per l’ozono.
Prodotti, contenitori, distruzione e rigenerazione
L’articolo 11 disciplina i prodotti e le apparecchiature con sostanze ozono-lesive, consentendone la commercializzazione solo quando l’uso della sostanza è autorizzato dagli articoli 8 o 9. L’articolo 12 consente l’immissione sul mercato per la distruzione nell’Unione e la rigenerazione. Particolarmente rilevante è l’articolo 15 sui contenitori: sono vietati i contenitori non ricaricabili, che devono essere solo stoccati o trasportati per lo smaltimento; per i contenitori ricaricabili è necessaria una dichiarazione di conformità con prove sulla restituzione per ricarica. Sempre l’articolo 15 impone ai produttori/importatori di dimostrare che il trifluorometano sottoprodotto della produzione è stato distrutto o recuperato con le migliori tecniche disponibili; inoltre fissa obblighi di registrazione pluriennale e di etichettatura per le sostanze destinate a usi autorizzati.
Regime di importazione, esportazione e licenze
Gli articoli 13 e 14 elencano in modo tassativo le importazioni e le esportazioni consentite in deroga ai divieti, tra cui materia prima, agenti di fabbricazione, usi di laboratorio e analisi, distruzione, rigenerazione, bromuro di metile di emergenza e halon critici. In diversi casi la circolazione è subordinata a una licenza valida. L’articolo 16 istituisce il sistema elettronico di licenze gestito dalla Commissione, con registrazione preventiva delle imprese, domanda telematica, rilascio entro 30 giorni, validità temporanea e possibile sospensione o revoca. Le imprese stabilite fuori dall’Unione devono designare un rappresentante esclusivo nell’Unione. Dal 3 marzo 2025 il sistema è interconnesso con lo sportello unico doganale dell’UE per consentire controlli automatici e scambio elettronico di informazioni.
Controlli doganali, mercato e contrasto al commercio illecito
L’articolo 17 rende operative le restrizioni attraverso autorità doganali e di vigilanza del mercato, che devono verificare licenze, etichettatura, corrispondenza tra merci dichiarate e merci effettive e correttezza delle destinazioni. Le autorità devono applicare un approccio basato sul rischio, confiscare o sequestrare i beni vietati e impedirne la riesportazione. L’articolo 18 rafforza la sorveglianza del commercio illecito, autorizzando la Commissione a intervenire su criteri di controllo, metodologie di tracciamento e monitoraggio di merci in custodia temporanea o in altri regimi doganali.
Rapporti con Stati terzi e territori non vincolati dal protocollo
L’articolo 19 vieta gli scambi con Stati, organizzazioni regionali o territori non vincolati dalle disposizioni del protocollo per la specifica sostanza. Sono previste aperture solo se il partner dimostra di conformarsi al protocollo e presenta la documentazione richiesta. La disciplina si estende anche ai territori non contemplati dal protocollo, con possibilità di decisioni di disapplicazione totale o parziale da parte della Commissione in presenza dei presupposti richiesti.
Controllo delle emissioni, recupero e perdite
Il capo V contiene obblighi sostanziali di riduzione delle emissioni. L’articolo 20 impone il recupero delle sostanze da apparecchiature di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore, sistemi antincendio ed estintori, per distruzione, riciclo o rigenerazione. Dal 1° gennaio 2025, in caso di ristrutturazione o demolizione che coinvolga pannelli di schiuma o pannelli laminati contenenti tali sostanze, proprietari e contraenti devono minimizzare le emissioni e, se il recupero è possibile, affidarlo a persone adeguatamente qualificate. Gli halon recuperati vanno in via prioritaria riciclati o rigenerati; la distruzione è ammessa solo se vi sono prove documentate che la purezza non consenta il riuso. L’articolo 21 vieta il rilascio intenzionale, impone precauzioni contro il rilascio involontario e introduce verifiche delle perdite con cadenze differenziate in base alla carica di fluido.
Elenchi, dati e comunicazioni
L’articolo 22 permette di ampliare gli allegati I e II includendo nuove sostanze con significativo ODP e di aggiornare ODP e GWP. L’articolo 23 impone agli Stati membri una comunicazione annuale alla Commissione entro il 30 giugno sui quantitativi di halon per usi critici e sui casi di commercio illecito; l’articolo 24 impone alle imprese una comunicazione annuale entro il 31 marzo 2025 tramite strumento elettronico, con i dati dettagliati dell’allegato VI. Sono previste misure di riservatezza, ma gli Stati membri hanno accesso ai dati delle imprese soggette alla loro giurisdizione.
Cooperazione amministrativa e verifiche
Gli articoli 25 e 26 organizzano la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte: dogane, vigilanza del mercato, autorità ambientali, altre autorità ispettive, Commissione e, se necessario, autorità di paesi terzi. Le informazioni sui rischi doganali transitano nel sistema doganale di gestione dei rischi. Le verifiche devono essere basate sul rischio, comprendere visite in loco e controlli delle piattaforme online, e possono essere avviate anche sulla base di segnalazioni di terzi o della Commissione. Gli Stati membri devono conservare i registri delle verifiche per almeno cinque anni e, nei casi transfrontalieri, coordinarsi con gli altri Stati membri interessati.
Sanzioni
L’articolo 27 richiede agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e di notificarle alla Commissione entro il 1° gennaio 2026. Le misure comprendono ammende amministrative, eventualmente sanzioni penali equivalenti, confisca o sequestro, ritiro dal mercato e divieto temporaneo di attività in caso di infrazione grave o recidiva. In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti, l’importo massimo della sanzione amministrativa deve essere almeno cinque volte il valore di mercato del bene, e almeno otto volte in caso di recidiva entro cinque anni.
Deleghe, riesame e abrogazione del previgente regolamento
L’articolo 29 disciplina le deleghe alla Commissione, tra cui aggiornamento degli allegati, dei valori ODP/GWP, del sistema di licenze e delle regole di comunicazione. L’articolo 30 prevede una relazione della Commissione entro il 1° gennaio 2030 sugli effetti del regolamento e sulla disponibilità di alternative. L’articolo 31 abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009, con talune disposizioni transitorie fino al 2 marzo 2025. L’articolo 32 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e il differimento al 3 marzo 2025 delle norme sul sistema elettronico di licenze e sui controlli connessi.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito materiale
L’articolo 1 definisce un quadro completo per produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio, successiva fornitura, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché per la comunicazione di informazioni relative a tali sostanze e ai prodotti e apparecchiature che le contengono o ne dipendono. L’articolo 2 estende l’applicazione alle sostanze degli allegati I e II e ai prodotti/apparecchiature che le contengono o ne dipendono.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 contiene le definizioni operative essenziali: materia prima, agenti di fabbricazione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, produttore, recupero, riciclo, rigenerazione, impresa, contenitore, prodotti e apparecchiature, sostanza vergine, smantellamento, distruzione, stabilimento nell’Unione, pannello in schiuma e pannello laminato. Le definizioni sono cruciali per delimitare divieti, deroghe e obblighi di controllo.
Divieti generali su sostanze e prodotti
L’articolo 4 vieta la produzione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione nell’Unione e l’uso delle sostanze dell’allegato I, nonché la loro importazione ed esportazione. L’articolo 5 vieta l’immissione sul mercato, la successiva fornitura o messa a disposizione, l’importazione e l’esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti tali sostanze o che dipendono da esse, salvo gli effetti personali.
Deroghe per materia prima, agenti di fabbricazione e usi di laboratorio
Gli articoli 6, 7 e 8 consentono deroghe ai divieti per usi come materia prima, come agenti di fabbricazione nei processi dell’allegato III e per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi. Per le materie prime la Commissione può adottare atti delegati per vietare specifici processi produttivi e, se mancano valutazioni tecniche del protocollo, deve effettuare una propria valutazione entro il 31 dicembre 2027. Per gli agenti di fabbricazione l’uso è consentito solo in installazioni esistenti al 1° settembre 1997, con emissioni trascurabili e, per alcune imprese, entro quantità massime e livelli massimi di emissione fissati dalla Commissione. Per gli usi di laboratorio e analisi sono previsti obblighi di registri per almeno cinque anni e condizioni tecniche dell’allegato IV.
Halon e bromuro di metile
L’articolo 9 ammette gli halon solo per usi critici dell’allegato V, con autorizzazione delle imprese da parte dell’autorità competente e obbligo di smantellamento degli impianti entro le date limite. La Commissione può modificare l’allegato V o concedere deroghe temporanee con atti di esecuzione. L’articolo 10 consente, in casi di emergenza, l’autorizzazione temporanea della produzione, immissione sul mercato e uso di bromuro di metile per non più di 120 giorni e fino a 20 tonnellate metriche, con distruzione delle quantità inutilizzate.
Prodotti e apparecchiature, distruzione, rigenerazione e contenitori
L’articolo 11 consente la commercializzazione di prodotti e apparecchiature solo quando l’uso della sostanza è autorizzato ex articoli 8 o 9; impone lo smantellamento degli impianti antincendio contenenti halon, salvo gli usi critici, e la dismissione a fine vita dei prodotti e apparecchiature. L’articolo 12 autorizza l’immissione sul mercato per distruzione nell’Unione e la rigenerazione. L’articolo 15 vieta i contenitori non ricaricabili, con sequestro/confisca e divieto di riesportazione; per i contenitori ricaricabili richiede dichiarazione di conformità e prove sulla restituzione per ricarica. Lo stesso articolo impone prove sulla distruzione o recupero del trifluorometano sottoprodotto, nonché registri decennali e regole di etichettatura e tracciabilità.
Regime di importazione ed esportazione e licenze
Gli articoli 13 e 14 elencano in modo tassativo le importazioni e le esportazioni consentite in deroga ai divieti, subordinandole di regola a una licenza valida rilasciata dalla Commissione. L’articolo 16 istituisce il sistema elettronico di licenze, aperto anche a imprese stabilite fuori dall’Unione con rappresentante esclusivo nell’Unione; le domande sono trattate entro 30 giorni e le licenze possono essere temporanee, sospese o revocate. Il sistema è interconnesso con l’ambiente dello sportello unico doganale dell’Unione dal 3 marzo 2025 per l’immissione in libera pratica e gli altri regimi di importazione e per l’esportazione.
Controlli doganali, vigilanza del mercato e misure contro l’illecito
L’articolo 17 impone alle autorità doganali e di vigilanza del mercato di applicare divieti e restrizioni; richiede l’indicazione in dichiarazione doganale del numero di licenza, dati EORI, massa netta e massa ponderata per ODP e codice merceologico, e prevede controlli basati sul rischio, sequestro/confisca delle merci vietate e divieto di riesportazione dei beni non conformi. L’articolo 18 abilita atti delegati per rafforzare la sorveglianza del commercio illecito, incluse metodologie di tracciamento e criteri di controllo su custodia temporanea e regimi doganali.
Scambi con Stati o territori non contemplati dal protocollo
L’articolo 19 vieta importazione ed esportazione verso o da Stati o organizzazioni regionali di integrazione economica che non abbiano accettato il protocollo per la sostanza in questione, estendendo la disciplina ai territori non coperti dal protocollo. Sono previste deroghe ed esenzioni mediante atti di esecuzione se il partner si conforma al protocollo e presenta la documentazione richiesta.
Recupero, perdite e requisiti professionali
L’articolo 20 disciplina il recupero delle sostanze da apparecchiature di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi e sistemi antincendio. Dal 1° gennaio 2025, in caso di ristrutturazione o demolizione con rimozione di pannelli di schiuma o pannelli laminati contenenti tali sostanze, i proprietari e i contraenti devono evitare le emissioni e, se il recupero è possibile, farlo eseguire da persone fisiche adeguatamente qualificate. Sono previste regole specifiche per halon, distruzione solo con prove documentate, tecnologie di distruzione approvate o conformi al diritto UE e nazionale, e facoltà della Commissione di identificare ulteriori prodotti e tecnologie mediante atti delegati.
Divieto di rilascio intenzionale e verifiche delle perdite
L’articolo 21 vieta il rilascio intenzionale nell’atmosfera, salvo necessità tecnica per usi consentiti, e impone alle imprese precauzioni per prevenire rilascio involontario in produzione, uso, stoccaggio, trasferimento e trasporto. Prevede verifiche periodiche delle perdite per apparecchiature e sistemi con cariche pari o superiori a 3 kg, con frequenza annuale, semestrale o trimestrale in base alla quantità, e obblighi di registrazione per almeno cinque anni. Gli Stati membri devono fissare i requisiti professionali minimi del personale.
Aggiornamento degli elenchi e dei valori ODP/GWP
L’articolo 22 conferisce alla Commissione il potere di aggiornare gli allegati I e II includendo nuove sostanze con significativo ODP, specie se prodotte o commercializzate in quantità significative, e di aggiornare ODP e GWP alla luce di nuove valutazioni scientifiche. La Commissione può anche introdurre deroghe alle restrizioni per le nuove sostanze inserite.
Comunicazione dei dati e riservatezza
L’articolo 23 impone agli Stati membri la comunicazione annuale, entro il 30 giugno, delle quantità di halon per usi critici, delle misure di riduzione delle emissioni e dei casi di commercio illecito, a partire dal 30 giugno 2024 per l’anno precedente. L’articolo 24 impone alle imprese la comunicazione annuale, entro il 31 marzo 2025, dei dati dell’allegato VI tramite strumento elettronico, previa registrazione nel sistema di licenze; sono previste tutele di riservatezza.
Cooperazione, verifiche e accesso alle informazioni
Gli articoli 25 e 26 disciplinano la cooperazione tra autorità competenti, Commissione e, se necessario, autorità di paesi terzi, lo scambio di informazioni e l’uso del sistema doganale di gestione dei rischi. Le verifiche devono essere basate sul rischio, possono includere ispezioni in loco e controlli delle piattaforme online, e sono effettuate senza preavviso salvo necessità; gli Stati membri devono conservare i registri delle verifiche per almeno cinque anni.
Sanzioni e livello minimo delle ammende amministrative
L’articolo 27 impone agli Stati membri di fissare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e di notificarle alla Commissione entro il 1° gennaio 2026. Le sanzioni includono ammende amministrative, sanzioni penali alternative o aggiuntive, confisca o sequestro, ritiro dal mercato e divieto temporaneo di usare, produrre, importare, esportare o immettere sul mercato in caso di infrazioni gravi o recidiva. Per produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti, la sanzione massima deve essere almeno pari a cinque volte il valore di mercato dei beni, o a otto volte in caso di recidiva entro cinque anni.
Procedure di comitato e deleghe alla Commissione
L’articolo 28 prevede il comitato per le sostanze che riducono lo strato di ozono e l’applicazione della procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 29 disciplina le deleghe alla Commissione, conferite a tempo indeterminato dall’11 marzo 2024 per la maggior parte delle materie e dal 3 marzo 2025 per il sistema di licenze, con facoltà di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, obbligo di consultazione degli esperti nazionali e termine di obiezione di due mesi prorogabile di altri due.
Riesame, abrogazione e decorrenza
L’articolo 30 impone alla Commissione una relazione sugli effetti del regolamento entro il 1° gennaio 2030, includendo la valutazione delle alternative per gli usi degli articoli 6-9. L’articolo 31 abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009, mantenendo temporaneamente alcune sue disposizioni fino al 2 marzo 2025 per il sistema di licenze e per i dati di riferimento 2023. L’articolo 32 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione differita al 3 marzo 2025 di varie disposizioni sul sistema di licenze e sui controlli collegati.
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