Regolamento (UE) 2024/568
Regolamento (UE) 2024/568 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, relativo alle tariffe e agli oneri spettanti all’Agenzia europea per i medicinali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro organico e unitario per il finanziamento dell’EMA tramite tariffe e oneri basati sui costi, nonché per la remunerazione delle autorità competenti degli Stati membri e degli esperti coinvolti nelle valutazioni scientifiche. Definisce categorie tariffarie, importi, riduzioni, esenzioni, modalità di pagamento, monitoraggio dei costi e meccanismi di revisione. Modifica inoltre il regime tariffario collegato ai dispositivi medici e al ruolo dell’EMA nei gruppi di esperti, abrogando i precedenti regolamenti tariffari dal 1° gennaio 2025.
Disciplina un sistema unico di tariffe, oneri e remunerazioni dell’Agenzia europea per i medicinali per valutazioni, servizi scientifici, ispezioni, farmacovigilanza e altre attività connesse ai medicinali umani e veterinari, con modifica di MDR e regolamento (UE) 2022/123 e abrogazione dei precedenti regolamenti tariffari EMA.
Ambito di applicazione
Si applica all’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e, indirettamente, ai richiedenti e ai titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e veterinari, nonché ai fabbricanti interessati dalle consultazioni sui dispositivi medici e ai soggetti che richiedono servizi scientifici o amministrativi dell’Agenzia. Copre le attività di valutazione, sorveglianza, farmacovigilanza, ispezione, certificazione e consultazione svolte in ambito UE ai sensi, in particolare, del regolamento (CE) n. 726/2004, del regolamento (UE) 2019/6, della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (UE) 2017/745, del regolamento (UE) 2017/746 e del regolamento (UE) 2022/123. Si applica dal 1° gennaio 2025; restano esclusi gli importi già divenuti esigibili prima di tale data ai sensi del regolamento (CE) n. 297/95 o del regolamento (UE) n. 658/2014. Sono previste esclusioni specifiche, tra cui i medicinali per uso umano autorizzati ai sensi dell’articolo 126 bis della direttiva 2001/83/CE per le tariffe di farmacovigilanza.
Regolamento (UE) 2024/568 sulle tariffe e sugli oneri dell’Agenzia europea per i medicinali
Il regolamento riforma in modo organico il sistema di finanziamento dell’EMA, con tariffe e oneri fondati sui costi per le valutazioni regolatorie, la farmacovigilanza, le ispezioni, le consultazioni scientifiche e altri servizi connessi ai medicinali per uso umano e veterinari. L’intervento è motivato dall’esigenza di assicurare sostenibilità finanziaria, trasparenza, indipendenza dell’Agenzia e adeguata remunerazione delle autorità competenti degli Stati membri che partecipano alle attività scientifiche.
Ambito e finalità
Il testo si applica alle attività svolte dall’EMA nell’ambito del quadro farmaceutico dell’Unione, in particolare ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, del regolamento (UE) 2019/6 e della direttiva 2001/83/CE, nonché alle consultazioni sui dispositivi medici ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 e al ruolo dell’EMA nel contesto del regolamento (UE) 2022/123. Il legislatore evidenzia che il sistema tariffario deve evitare duplicazioni di costo per i richiedenti, coprire i costi delle attività istituzionali e mantenere una distribuzione equa tra oneri sostenuti dall’EMA e remunerazioni dovute agli Stati membri.
Struttura del sistema tariffario
L’articolo 3 distingue quattro blocchi principali: tariffe e oneri per servizi e procedure di valutazione sui medicinali per uso umano, per i medicinali veterinari, tariffe annuali per i medicinali autorizzati e altre tariffe/oneri, incluse le consultazioni sui dispositivi medici. Gli allegati I-IV contengono gli importi puntuali, spesso con differenziazioni tra nuove sostanze attive, sostanze note, generici, biosimilari, variazioni, rinvii, farmacovigilanza, ispezioni e certificazioni. In diversi casi il regolamento prevede la deroga integrale o riduzioni specifiche, ma mantiene comunque un importo teorico pienamente determinato per ragioni di trasparenza.
Unità imponibile, annualità e farmacovigilanza
Per le tariffe annuali e alcune attività di farmacovigilanza il regolamento introduce l’unità imponibile, definita in modo diverso per medicinali per uso umano e veterinari. Per i medicinali per uso umano l’unità è costruita sulla combinazione di denominazione, titolare, Stato membro di validità, sostanza attiva e forma farmaceutica; per i veterinari si fa riferimento agli identificatori presenti nella banca dati dell’Unione. Le tariffe annuali sono dovute il 1° luglio e riferite all’intero anno civile; quelle di farmacovigilanza sono, per i medicinali umani, pari a 230 EUR per unità imponibile e, per i veterinari autorizzati a livello nazionale, a 90 EUR per unità imponibile.
Remunerazione delle autorità competenti degli Stati membri
L’EMA deve remunerare relatori, correlatori e soggetti equivalenti nominati dalle autorità nazionali per i servizi resi nelle procedure di valutazione e sorveglianza. L’importo è fissato negli allegati e, salvo eccezioni espressamente previste, non si riduce in caso di sconti o esenzioni applicati alla tariffa del richiedente. La remunerazione è corrisposta in euro, sulla base di un contratto scritto, e le spese bancarie gravano sull’EMA.
Riduzioni, esenzioni e trattamenti favorevoli
Il regolamento prevede riduzioni per PMI, microimprese, soggetti non economici, vaccini e medicinali di particolare rilevanza pubblica o veterinaria. Le PMI beneficiano, in numerosi casi, di riduzioni del 40 %, mentre le microimprese possono ottenere riduzioni del 100 % sulle tariffe agevolate. Per consultazioni sui dispositivi medici, se il fabbricante ha status PMI, la riduzione può arrivare al 90 %. Sono inoltre previste riduzioni per medicinali pediatrici, medicinali veterinari immunologici, medicinali destinati a mercati limitati, attività legate a pandemie umane, alcuni vaccini veterinari contro gravi epizoozie e specifiche tariffe annuali o di farmacovigilanza. In presenza di più riduzioni potenzialmente applicabili, si applica quella più favorevole al richiedente.
Regole di pagamento, mora e sospensione dei servizi
Le tariffe e gli oneri devono essere pagati in euro mediante bonifico sul conto indicato dall’EMA. Il pagamento è considerato eseguito soltanto quando l’intero importo risulta accreditato entro il termine fissato nella richiesta di pagamento. In caso di mancato pagamento, il direttore esecutivo può bloccare la prestazione dei servizi o sospendere le procedure interessate fino all’integrale pagamento, senza pregiudizio per le azioni di recupero e per gli interessi di mora previsti dal diritto finanziario dell’Unione.
Trasparenza, monitoraggio e revisione
L’EMA deve pubblicare gli importi tariffari, monitorare i costi e includere nella relazione annuale informazioni dettagliate su entrate, riduzioni, deroghe e remunerazioni versate agli Stati membri. Dal 1° gennaio 2025 la Commissione monitora annualmente l’inflazione usando l’IPCA Eurostat; gli adeguamenti conseguenti non si applicano prima del 1° gennaio dell’anno successivo al monitoraggio. Dal gennaio 2026 e poi ogni tre anni, il direttore esecutivo presenta una relazione speciale che può giustificare aumenti, riduzioni o modifiche degli allegati e delle attività tariffate; in presenza di emergenza di sanità pubblica o di altri fattori significativi i termini possono essere abbreviati. La Commissione può quindi intervenire con atti delegati per aggiornare gli allegati.
Modifiche normative collegate e abrogazioni
Il regolamento modifica l’articolo 106 del regolamento (UE) 2017/745, spostando in capo all’EMA la riscossione delle tariffe per le consulenze dei gruppi di esperti e confermando le tariffe dei laboratori specializzati in capo alla Commissione. Modifica anche il regolamento (UE) 2022/123 per allineare il meccanismo di riscossione delle tariffe e la remunerazione degli esperti. Infine abroga, dal 1° gennaio 2025, il regolamento (UE) n. 658/2014 e il regolamento (CE) n. 297/95, con clausola transitoria che salva le somme già divenute esigibili prima di tale data.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e struttura delle entrate
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina: (i) le tariffe e gli oneri riscossi dall’EMA per attività di valutazione, altri servizi e compiti svolti ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 e del regolamento (UE) 2019/6; (ii) la remunerazione dovuta alle autorità competenti degli Stati membri per i servizi di relatori, correlatori o ruoli equivalenti; (iii) il monitoraggio dei costi. Sono fissati importi basati sui costi per tariffe, oneri e remunerazioni. I medicinali per uso umano autorizzati ex articolo 126 bis della direttiva 2001/83/CE non sono soggetti alle tariffe di farmacovigilanza previste dagli allegati.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, l’unità imponibile per i medicinali per uso umano e veterinari, le categorie di PMI (micro, piccola e media impresa) secondo la raccomandazione 2003/361/CE e la nozione di emergenza di sanità pubblica ai fini delle riduzioni e dell’anticipazione delle revisioni.
Tipologie di tariffe e oneri
L’articolo 3 distingue quattro grandi famiglie: tariffe e oneri per servizi/procedure di valutazione sui medicinali per uso umano (allegato I), per i medicinali veterinari (allegato II), tariffe annuali per medicinali autorizzati (allegato III) e altre tariffe/oneri, inclusi servizi scientifici, amministrativi e consultazioni sui dispositivi medici (allegato IV).
Tariffe aggiuntive per servizi scientifici e amministrativi
L’articolo 4 consente all’EMA di riscuotere tariffe per servizi scientifici e oneri per servizi amministrativi non coperti da altri atti UE. Gli importi sono fissati entro intervalli minimi e massimi negli allegati IV, punti 5 e 6.4, e sono determinati dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole della Commissione; gli importi applicabili sono pubblicati sul sito dell’EMA.
Remunerazione delle autorità nazionali
L’articolo 5 prevede che l’EMA versi alle autorità competenti degli Stati membri la remunerazione indicata negli allegati. La remunerazione non è ridotta per effetto di riduzioni o deroghe alla tariffa, salvo previsione contraria. Il pagamento avviene in euro sulla base del contratto scritto previsto dal regolamento (CE) n. 726/2004; le spese bancarie sono a carico dell’EMA.
Riduzioni, esenzioni e pagamenti differiti
L’articolo 6 rinvia alle riduzioni e ai pagamenti differiti dell’allegato V. Sono esenti da tariffe e oneri gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione che richiedono valutazioni o servizi dell’EMA. Se un richiedente beneficia di una riduzione anche in base ad altro atto UE, si applica solo la più favorevole. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo e con parere favorevole della Commissione, può concedere riduzioni aggiuntive; in casi eccezionali e per motivi imperativi di salute pubblica o sanità animale il direttore esecutivo può ridurre talune tariffe caso per caso. Le informazioni sulle riduzioni sono pubblicate, previa rimozione dei dati commerciali riservati.
Modalità di pagamento e mora
L’articolo 7 impone il pagamento in euro mediante bonifico sul conto dell’EMA. L’Agenzia invia una richiesta di pagamento con importo e termine; il pagamento si considera effettuato solo quando l’intero importo è accreditato sul conto entro il termine fissato. Le spese bancarie restano a carico del pagatore.
Disposizioni operative e definizione delle ispezioni distinte
L’articolo 8 affida al consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore esecutivo e previo parere favorevole della Commissione, l’adozione di disposizioni operative su modalità di pagamento, meccanismo di remunerazione delle autorità nazionali, ulteriori riduzioni e formato comune delle informazioni finanziarie. Il consiglio definisce anche la portata di un’"ispezione distinta" per ciascun tipo di ispezione. Tali disposizioni sono pubblicate sul sito dell’EMA.
Scadenze e conseguenze del mancato pagamento
L’articolo 9 stabilisce che entro il 1° gennaio 2025 le scadenze di pagamento devono essere definite nelle disposizioni operative, tenendo conto delle tempistiche procedurali di riferimento. In caso di mancato pagamento, il direttore esecutivo può decidere di non fornire i servizi o di sospendere procedure e servizi in corso o futuri fino al pagamento, compresi gli interessi di mora di cui all’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ferma restando l’azione giudiziale per il recupero.
Trasparenza, monitoraggio e rendicontazione
L’articolo 10 impone la pubblicazione degli importi tariffari e della remunerazione; il monitoraggio costante dei costi; l’inserimento in relazione annuale di dati dettagliati su costi, entrate, riduzioni, deroghe e remunerazioni versate; e la possibilità per Stati membri ed esperti di fornire prove di variazioni significative dei costi tramite formato comune. Dal 1° gennaio 2025 la Commissione monitora l’inflazione annualmente e gli adeguamenti si applicano non prima del 1° gennaio dell’anno successivo. Dal gennaio 2026 e poi ogni tre anni il direttore esecutivo presenta una relazione speciale che può motivare modifiche degli importi, degli allegati o delle attività tariffate; i termini possono essere abbreviati in caso di emergenza di sanità pubblica o altre circostanze previste.
Revisione tramite atti delegati
L’articolo 11 conferisce alla Commissione il potere di modificare gli allegati mediante atti delegati quando giustificato da relazione speciale, monitoraggio dell’inflazione o relazioni di bilancio. La revisione deve basarsi su una valutazione dei costi e ricavi dell’EMA e dei costi dei servizi forniti dalle autorità nazionali, mirando a una ripartizione equa e obiettiva. La remunerazione nazionale è considerata come importo unico indipendentemente dallo Stato membro.
Stima del bilancio dell’EMA
L’articolo 12 impone che nello stato di previsione l’EMA indichi in dettaglio le entrate per ciascun tipo di tariffa/onere e la remunerazione corrispondente, distinguendo tra medicinali per uso umano, consultazioni sui dispositivi medici, medicinali veterinari, tariffe annuali e altre tariffe/oneri.
Delega alla Commissione
L’articolo 13 disciplina la delega quinquennale dal 15 febbraio 2024 per la modifica degli allegati. La delega è tacitamente prorogata salvo opposizione di Parlamento o Consiglio; può essere revocata in qualsiasi momento; la Commissione deve consultare gli esperti degli Stati membri; gli atti delegati entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi (prorogabili di ulteriori due).
Modifiche al regolamento (UE) 2017/745
L’articolo 14 sostituisce l’articolo 106, paragrafo 14, del regolamento sui dispositivi medici: le tariffe per i servizi dei gruppi di esperti sono fissate in modo trasparente e basato sui costi; sono previste riduzioni per le procedure di consultazione della valutazione clinica relative a fabbricanti PMI; le tariffe per le consulenze dei gruppi di esperti sono dovute all’EMA, mentre quelle dei laboratori specializzati restano dovute alla Commissione.
Modifiche al regolamento (UE) 2022/123
L’articolo 15 modifica l’articolo 30, lettera f), del regolamento (UE) 2022/123 per prevedere che l’EMA riscuota le tariffe conformemente all’articolo 106, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2017/745 e assicuri la remunerazione e i rimborsi spese agli esperti secondo gli atti di esecuzione della Commissione.
Abrogazione, transitorio e applicazione
L’articolo 16 abroga il regolamento (UE) n. 658/2014 e il regolamento (CE) n. 297/95 a decorrere dal 1° gennaio 2025, con tavola di concordanza per i rinvii. L’articolo 17 esclude dall’applicazione del nuovo regolamento le tariffe annuali, le procedure e i servizi già divenuti esigibili prima del 1° gennaio 2025 ai sensi dei regolamenti abrogati. L’articolo 18 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° gennaio 2025.
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