Regolamento (UE) 2024/573
Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento 2024/573 sostituisce il precedente regime sui gas fluorurati con un sistema più restrittivo e articolato, coerente con il Green Deal, la normativa climatica UE e l’emendamento di Kigali al protocollo di Montreal. Introduce divieti progressivi di immissione sul mercato, uso, manutenzione ed esportazione per numerose applicazioni, insieme a un sistema di quote per gli HFC, obblighi di certificazione, etichettatura, registrazione e comunicazione. Rafforza inoltre i controlli doganali e di mercato, la tracciabilità tramite il portale F-Gas e le sanzioni nazionali, prevedendo al contempo deroghe limitate e riesami periodici per tenere conto dell’evoluzione tecnologica e delle esigenze di settori sensibili come sanità e pompe di calore.
Disciplina l’uso, la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, il recupero e la graduale eliminazione dei gas fluorurati a effetto serra e degli apparecchi che li contengono o ne dipendono.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o in miscela, nonché ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi. Incide su operatori, fabbricanti, produttori, importatori, esportatori, imprese di installazione/manutenzione, persone fisiche e giuridiche certificate, autorità doganali e di vigilanza del mercato, con applicazione nel territorio doganale dell’Unione coperto dalla ratifica del protocollo di Montreal. Sono previste esclusioni e deroghe specifiche per materiale militare, taluni usi di laboratorio o analisi, casi di sicurezza, applicazioni mediche, mancanza di alternative tecniche o costi sproporzionati, nonché regimi transitori e scadenze differenziate fino al 2050.
Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra
Il regolamento sostituisce integralmente il precedente regime del regolamento (UE) n. 517/2014 e rafforza la strategia UE di riduzione delle emissioni di gas fluorurati, in coerenza con il Green Deal, la normativa climatica europea e l’emendamento di Kigali al protocollo di Montreal. La logica di fondo è duplice: ridurre progressivamente produzione, immissione sul mercato e uso dei gas più climalteranti, e accelerare la transizione verso alternative tecnologiche meno impattanti, con un quadro di controlli, tracciabilità e sanzioni molto più stringente.
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento si applica ai gas fluorurati elencati negli allegati I, II e III, sia puri sia in miscela, nonché ai prodotti e alle apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento dipende da essi. Le definizioni dell’articolo 3 sono centrali per l’operatività del testo: in particolare, GWP, tonnellata di CO2 equivalente, immissione sul mercato, importazione/esportazione, recupero, riciclo, rigenerazione, distruzione, manutenzione o assistenza, apparecchiature ermeticamente sigillate, commutatori elettrici e pompe di calore. Il perimetro applicativo è ampio e include operatori economici, imprese, persone certificate, autorità doganali, autorità ambientali e di vigilanza del mercato.
Contenimento, prevenzione delle emissioni e recupero
L’articolo 4 vieta il rilascio intenzionale dei gas fluorurati salvo necessità tecnica e impone l’adozione di misure tecnicamente ed economicamente praticabili per prevenire e minimizzare perdite e rilasci accidentali. Per il fluoruro di solforile usato in fumigazione è richiesta documentazione specifica sulle misure di cattura e raccolta o sulle ragioni dell’impossibilità tecnica/economica. Il sistema è poi completato dagli articoli 5 e 6, che impongono controlli delle perdite e sistemi di rilevamento per determinate categorie di apparecchiature, con soglie espresse in tonnellate di CO2 equivalente o in chilogrammi di gas, frequenze di controllo differenziate e specifiche esenzioni per alcune apparecchiature sigillate o per determinate installazioni elettriche.
L’articolo 7 introduce obblighi di registrazione molto dettagliati per gli operatori di apparecchiature soggette a controlli perdite, per i fornitori di gas e per chi vende apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni e resi disponibili alle autorità competenti o alla Commissione. L’articolo 8 disciplina il recupero obbligatorio dei gas durante smantellamento e fine vita, il loro riciclo, rigenerazione o distruzione, con regole specifiche per schiume, schiume in pannelli, apparecchiature mobili, contenitori e tecnologie di distruzione approvate. Dal 1° gennaio 2025 sono previste prescrizioni aggiuntive per edifici, ristrutturazioni, riqualificazioni e demolizioni che comportano la rimozione di pannelli o schiume contenenti gas fluorurati.
Certificazione, formazione e responsabilità estesa del produttore
L’articolo 10 prevede che le attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, smantellamento, controlli delle perdite e recupero possano essere svolte solo da persone fisiche o giuridiche certificate, con programmi nazionali di certificazione e formazione da istituire o adeguare entro un anno dall’atto di esecuzione della Commissione sui requisiti minimi. I corsi devono coprire normativa tecnica, prevenzione delle emissioni, recupero, manipolazione sicura delle apparecchiature e misure di efficienza energetica; per gli aeromobili i contenuti devono riflettersi nel quadro EASA. I certificati rilasciati sotto il vecchio regolamento restano validi, ma è imposto un aggiornamento periodico almeno ogni sette anni.
Sul piano ambientale, l’articolo 9 inserisce i gas fluorurati nei regimi di responsabilità estesa del produttore per i RAEE: entro il 31 dicembre 2027 gli Stati membri devono garantire che il finanziamento copra anche recupero, riciclo, rigenerazione o distruzione dei gas contenuti nei RAEE immessi sul mercato dal 11 marzo 2024.
Restrizioni all’immissione sul mercato, all’uso e alle forniture
Il cuore restrittivo del regolamento è negli articoli 11, 12 e 13. L’articolo 11 vieta, a decorrere dalle date fissate nell’allegato IV, l’immissione sul mercato di numerose categorie di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad alto GWP, con eccezioni per materiale militare, per le parti necessarie a riparazione e manutenzione di apparecchiature esistenti e per alcune deroghe temporanee concesse dalla Commissione fino a quattro anni. Sono vietati anche i contenitori non ricaricabili, salvo usi di laboratorio o analisi, e l’accesso ai gas sfusi è riservato a soggetti certificati. Per le apparecchiature non ermeticamente sigillate, la vendita all’utilizzatore finale è consentita solo se l’installazione sarà eseguita da impresa certificata.
L’articolo 12 stabilisce un sistema capillare di etichettatura e informazione, con indicazioni obbligatorie sul contenuto di gas, sulla denominazione del gas, sulla quantità e sul GWP, oltre a etichette speciali per deroghe, contenitori rigenerati o riciclati, contenitori destinati a distruzione, esportazione, uso militare, uso come materia prima, semiconduttori e inalatori predosati. Le informazioni devono figurare anche nei manuali d’uso e, per i prodotti con GWP pari o superiore a 150, nelle comunicazioni commerciali. L’articolo 13 introduce invece divieti d’uso in settori specifici: SF6 nella pressofusione del magnesio e nei pneumatici; gas con GWP elevato per manutenzione e assistenza di impianti frigoriferi, di condizionamento e pompe di calore, con scadenze differenziate; desflurano come anestetico dal 1° gennaio 2026 salvo strette esigenze mediche; e divieti progressivi per la messa in funzione dei commutatori elettrici contenenti gas fluorurati, con deroghe legate ad appalti infruttuosi, sicurezza, ordine pregresso e compatibilità tecnica.
Produzione di HFC, quote, portale F-Gas e precaricati
Il capo dedicato agli HFC istituisce un vero e proprio sistema quantitativo di gestione. L’articolo 14 disciplina la produzione di idrofluorocarburi e richiede diritti di produzione assegnati dalla Commissione; l’allegato V stabilisce una progressiva riduzione dei diritti fino al 15% della media 2011-2013 dal 2036 in poi. L’articolo 15 consente trasferimenti di diritti tra imprese e autorizzazioni per razionalizzazione industriale, anche in contesti transfrontalieri e con paesi terzi.
L’articolo 16 subordina l’immissione sul mercato degli HFC all’assegnazione di quote. Sono previste esenzioni per distruzione, materia prima, export diretto, uso militare e semiconduttori, nonché deroghe eccezionali e temporanee. L’articolo 17 definisce il meccanismo di determinazione dei valori di riferimento, la riserva per nuovi operatori, il costo di 3 euro per tonnellata di CO2 equivalente e la disciplina delle quote residue; è inoltre prevista una possibile quota supplementare per il settore pompe di calore in caso di grave penuria, per non compromettere gli obiettivi REPowerEU.
L’articolo 18 delimita i soggetti ammessi alle quote e richiede, ai fini della registrazione nel portale F-Gas, un indirizzo fisico unico e il trattamento come un’unica impresa dei soggetti con lo stesso titolare effettivo. L’articolo 19 estende il sistema alle apparecchiature precaricate con HFC e agli inalatori predosati, imponendo documentazione di conformità e, per importi rilevanti, verifica indipendente annuale.
Il portale F-Gas, istituito dall’articolo 20, è il fulcro amministrativo dell’intero sistema: vi confluiscono registrazioni, quote, licenze, autorizzazioni, trasferimenti, comunicazioni e verifiche. Il portale è interconnesso con lo sportello unico doganale dell’UE tramite EU CSW-CERTEX e la registrazione valida costituisce licenza ai fini import/export. L’articolo 21 disciplina il trasferimento di quote e le autorizzazioni/deleghe per l’uso di quote sulle apparecchiature precaricate.
Scambi commerciali, dogane e commercio illecito
Gli articoli 22, 23, 24 e 25 contengono il versante doganale e commerciale. L’importazione e l’esportazione sono subordinate a licenza valida, e dal 12 marzo 2025 è vietata l’esportazione di varie categorie di prodotti e apparecchiature con GWP pari o superiore a 1 000, salvo eccezioni tassative. Le autorità doganali devono verificare quote, registrazioni nel portale, etichettatura e corrispondenza delle merci ai dati dichiarati; in caso di illeciti possono intervenire con sequestro, confisca, ritiro dal mercato, distruzione o altre misure, e la riesportazione di merce illecitamente importata è vietata in varie ipotesi.
Il regolamento rafforza anche la cooperazione tra autorità, lo scambio di informazioni e l’uso del sistema doganale di gestione dei rischi. L’articolo 24 consente alla Commissione di aggiungere metodologie di tracciamento e criteri di controllo. L’articolo 25 vieta dal 1° gennaio 2028 gli scambi con Stati o organizzazioni regionali che non abbiano accettato di essere vincolati dal protocollo, con possibilità di autorizzazioni solo se il rispetto del protocollo è stato accertato o se si tratta di territori non compresi nel protocollo e la Commissione decide una deroga.
Comunicazione dati, monitoraggio e sanzioni
L’articolo 26 introduce un sistema molto esteso di reporting annuale, in molti casi entro il 31 marzo, per produttori, importatori, esportatori, distruttori, utilizzatori come materia prima, imprese che immettono gas in prodotti e apparecchiature, soggetti che ricevono quantità esentate e rigeneratori. Per alcuni flussi, come le apparecchiature precaricate importate con HFC non previamente immessi sul mercato, è richiesta una relazione di verifica entro il 30 aprile. L’articolo 27 impone agli Stati membri di istituire sistemi di raccolta dati sulle emissioni, eventualmente centralizzati in forma elettronica.
L’articolo 31 demanda agli Stati membri l’adozione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive entro il 1° gennaio 2026. Le sanzioni comprendono, oltre alle ammende, confisca, sequestro, ritiro dal mercato e divieti temporanei di attività; per le violazioni legate al commercio illecito la sanzione pecuniaria massima deve essere almeno cinque volte il valore di mercato del bene, o otto volte in caso di recidiva quinquennale. Per il superamento delle quote HFC, la quota successiva viene ridotta del 200% dell’eccesso, con registrazione nel portale F-Gas.
Attuazione, riesame e disposizioni finali
La Commissione dispone di poteri di esecuzione e di ampi poteri delegati, disciplinati dagli articoli 32 e 34. Il regolamento prevede un forum consultivo (articolo 33) e un comitato sui gas fluorurati a effetto serra. L’articolo 35 impone riesami periodici, inclusi studi sulle alternative per apparecchiature mobili, sull’impatto sanitario degli inalatori predosati, sull’effetto sul mercato delle batterie, sugli effetti complessivi del regolamento entro il 2030 e sulla progressiva eliminazione degli HFC entro il 2050 entro il 2040.
Dal punto di vista del coordinamento con altri atti UE, l’articolo 36 modifica la direttiva (UE) 2019/1937 includendo espressamente il regolamento 2024/573 tra le materie coperte dalla disciplina whistleblowing. L’articolo 37 abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 con alcune sopravvivenze transitorie, mentre l’articolo 38 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione, con applicazione differita di alcune norme a partire dal 1° gennaio 2025 e dal 3 marzo 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 definisce un quadro per contenimento, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra, oltre alle misure accessorie di certificazione e formazione; disciplina inoltre condizioni per produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso, limiti quantitativi per gli idrofluorocarburi e obblighi di comunicazione.
Ambito soggettivo e definizioni
L’articolo 2 estende il regolamento ai gas elencati negli allegati I, II e III e ai prodotti/apparecchiature che li contengono o ne dipendono. L’articolo 3 contiene le definizioni chiave, tra cui GWP, tonnellata di CO2 equivalente, HFC, immissione sul mercato, importazione/esportazione, recupero, riciclo, rigenerazione, distruzione, installazione, manutenzione o assistenza, apparecchiature fisse/mobili, sistemi di rilevamento perdite, commutatori elettrici, pompe di calore, material militare e requisiti di sicurezza.
Prevenzione delle emissioni e controlli perdite
L’articolo 4 vieta il rilascio intenzionale salvo necessità tecnica e impone misure tecnicamente ed economicamente praticabili per prevenire e minimizzare le perdite, con specifico onere probatorio per il fluoruro di solforile. L’articolo 5 stabilisce soglie e frequenze per i controlli delle perdite, esenzioni per apparecchiature ermeticamente sigillate e per taluni commutatori elettrici, e disciplina chi deve eseguire i controlli. L’articolo 6 impone sistemi di rilevamento perdite per apparecchiature sopra determinate soglie, con verifiche periodiche del funzionamento.
Registri, recupero e distruzione
L’articolo 7 impone registri dettagliati per apparecchiature soggette a controllo perdite e per i fornitori/impieghi esentati, con conservazione minima di cinque anni e messa a disposizione delle autorità. L’articolo 8 disciplina il recupero obbligatorio, il riciclo, la rigenerazione o distruzione dei gas da apparecchiature e contenitori, incluse regole specifiche per schiume in ristrutturazioni/demolizioni dal 1° gennaio 2025, per apparecchiature mobili e per la distruzione tramite tecnologie approvate; la Commissione può adottare un elenco di prodotti per cui recupero o distruzione senza recupero sono tecnicamente ed economicamente praticabili.
Responsabilità estesa del produttore
L’articolo 9 impone agli Stati membri, entro il 31 dicembre 2027, di integrare i regimi RAEE affinché il finanziamento copra recupero, riciclo, rigenerazione o distruzione dei gas fluorurati contenuti nei RAEE immessi sul mercato dal 11 marzo 2024.
Certificazione e formazione
L’articolo 10 prevede certificazioni e attestati di formazione per persone fisiche e giuridiche che svolgono installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, smantellamento, controlli perdite e recupero; gli Stati membri devono istituire o adeguare i programmi entro un anno dall’atto di esecuzione sui requisiti minimi, emanato dalla Commissione entro il 12 marzo 2026. I certificati del regolamento 517/2014 restano validi, con aggiornamento almeno ogni sette anni e prima scadenza generalizzata entro il 12 marzo 2029 per i titolari di certificati precedenti. È previsto il riconoscimento reciproco tra Stati membri.
Restrizioni all’immissione sul mercato e alla vendita
L’articolo 11 vieta l’immissione sul mercato dei prodotti e apparecchiature dell’allegato IV, con divieti articolati per categorie e date, salve eccezioni per riparazione/manutenzione di apparecchiature esistenti senza aumento di capacità o carica. Sono vietati contenitori non ricaricabili, salvo laboratorio/analisi, e sono richieste dichiarazioni di conformità per contenitori ricaricabili. La Commissione può concedere deroghe temporanee fino a quattro anni in mancanza di alternative tecniche o in caso di costi sproporzionati. L’accesso ai gas sfusi è riservato a imprese/personale certificati, mentre le apparecchiature non ermeticamente sigillate possono essere vendute solo se l’installazione sarà effettuata da impresa certificata.
Etichettatura e informazioni
L’articolo 12 impone etichette per numerosi prodotti e apparecchiature, contenitori, schiume, polioli premiscelati e sostanze rigenerate/riciclate, con indicazione del gas, della quantità, del GWP, di eventuali condizioni di deroga e degli usi consentiti. Sono previste indicazioni specifiche per contenitori destinati a distruzione, esportazione, uso militare, semiconduttori, materia prima e inalatori predosati, nonché l’obbligo di riportare alcune informazioni nei manuali e, per prodotti con GWP pari o superiore a 150, anche nelle descrizioni pubblicitarie. La Commissione può definire il formato delle etichette e aggiornare gli obblighi tramite atti delegati.
Controllo dell’uso e divieti settoriali
L’articolo 13 vieta l’uso di SF6 nella pressofusione del magnesio e nel riempimento di pneumatici, e introduce divieti progressivi sull’uso di gas con GWP elevato per manutenzione e assistenza di impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore, con eccezioni e finestre transitorie per gas rigenerati/riciclati fino al 2030, 2032 o 2035 a seconda del settore. Vietata dal 1° gennaio 2026 l’uso del desflurano salvo stretta necessità medica. Sono inoltre previsti divieti di messa in funzione per commutatori elettrici con gas fluorurati, con specifiche date dal 2026 al 2032, e deroghe per appalti infruttuosi, sicurezza, ordini pregressi e applicazioni particolari. Il paragrafo 19 disciplina anche il divieto d’uso di apparecchiature elencate nell’allegato IV salvo impedimenti di sicurezza o preesistenza sul mercato.
Produzione di HFC e diritti di produzione
L’articolo 14 definisce la produzione di HFC ai fini del regolamento, consentendola solo entro i diritti assegnati dalla Commissione; i diritti iniziali sono assegnati in base alla produzione 2022, con modifiche e diritti supplementari possibili su richiesta. L’articolo 15 disciplina il trasferimento dei diritti nello stesso Stato membro, l’autorizzazione a superare i diritti tra Stati membri e il coordinamento con paesi terzi nell’ambito della razionalizzazione industriale.
Riduzione graduale e quote HFC
L’articolo 16 vieta l’immissione sul mercato di HFC oltre le quote assegnate, con esenzioni per distruzione, materia prima, esportazione diretta, uso militare e usi per semiconduttori, nonché deroghe temporanee fino a quattro anni per applicazioni specifiche. L’articolo 17 stabilisce la determinazione periodica dei valori di riferimento, la presentazione delle domande di quota, il prezzo di 3 euro per tonnellata di CO2 equivalente, la redistribuzione o cancellazione delle quote residue e un possibile aggiustamento per inflazione. Sono previste quote supplementari per le pompe di calore in caso di grave penuria, fino a 4 410 247 tonnellate di CO2 equivalente annue nel 2025-2026 o 1 425 536 nel 2027-2029. L’articolo 18 limita l’accesso alle quote a imprese stabilite nell’Unione o rappresentate da rappresentante esclusivo, richiede esperienza triennale e disciplina i criteri di registrazione nel portale F-Gas.
Prodotti precaricati con HFC
L’articolo 19 richiede che apparecchiature e inalatori predosati precaricati con HFC siano immessi sul mercato solo se il gas è conteggiato nel sistema di quote. Per gli importatori, la conformità deve essere documentata e, per quantitativi elevati di HFC non precedentemente immessi sul mercato, verificata annualmente da organismo indipendente registrato nel portale F-Gas. Gli importatori extra-UE devono nominare un rappresentante esclusivo; l’obbligo non si applica sotto la soglia di 10 tonnellate di CO2 equivalente annue.
Portale F-Gas e interconnessione doganale
L’articolo 20 istituisce il portale F-Gas per gestione di quote, licenze e comunicazioni. La registrazione è necessaria per importazione/esportazione, presentazione delle dichiarazioni, trasferimenti di quote, autorizzazioni, diritti di produzione e verifiche; la registrazione convalidata costituisce la licenza richiesta in dogana. Il portale è interconnesso con l’ambiente dello sportello unico doganale dell’UE tramite EU CSW-CERTEX, e la Commissione rende pubblici elenchi di titolari di quote e imprese soggette a comunicazione.
Trasferimenti di quote e autorizzazioni all’uso
L’articolo 21 consente il trasferimento di quote tra imprese e l’autorizzazione, anche delegabile una sola volta, all’uso di quote per l’importazione di apparecchiature precaricate. L’efficacia dell’operazione richiede accettazione nel portale F-Gas.
Importazioni, esportazioni e controlli doganali
L’articolo 22 subordina importazione ed esportazione alla licenza valida e vieta dal 12 marzo 2025 l’esportazione di talune schiume, aerosol tecnici, apparecchiature fisse di refrigerazione/condizionamento e pompe di calore con GWP pari o superiore a 1 000. L’articolo 23 impone agli importatori/esportatori di fornire dati specifici alle dogane, disciplina la verifica delle quote e l’etichettatura, consente il ricorso al portale F-Gas e prevede sequestro/confisca dei contenitori non ricaricabili e altri rimedi per importazioni o esportazioni illecite. Gli Stati membri devono designare uffici doganali abilitati e personale formato.
Sorveglianza del commercio illecito e paesi terzi
L’articolo 24 consente atti delegati per definire criteri di verifica, requisiti di sorveglianza e metodologie di tracciamento. L’articolo 25 vieta dal 1° gennaio 2028 importazione ed esportazione di HFC e prodotti correlati da/verso Stati o organizzazioni regionali che non hanno accettato il protocollo, con possibilità di atti di esecuzione per consentire scambi se vi è conformità accertata al protocollo e per i territori non compresi nel protocollo.
Comunicazione dei dati e verifica indipendente
L’articolo 26 impone ampi obblighi annuali di comunicazione entro il 31 marzo 2025 e anni successivi per produttori, importatori, esportatori, distruttori, utilizzatori come materia prima, imprese che immettono sul mercato in prodotti e apparecchiature, soggetti che ricevono quantità esentate e rigeneratori; sono previsti termini specifici anche per gli inalatori predosati e per le verifiche indipendenti entro il 30 aprile 2025. Le comunicazioni e verifiche avvengono tramite il portale F-Gas. L’articolo 27 richiede agli Stati membri sistemi di raccolta dati sulle emissioni e, se del caso, registri elettronici centralizzati.
Cooperazione, ispezioni e whistleblowing
L’articolo 28 disciplina la cooperazione tra autorità nazionali, Commissione e, se necessario, paesi terzi, con scambio di informazioni anche doganali. L’articolo 29 impone verifiche basate sul rischio, comprese visite in loco e controlli delle piattaforme online, con attenzione ai contratti a distanza e con obbligo di conservazione dei registri delle verifiche. L’articolo 30 rende applicabile la direttiva (UE) 2019/1937 alle segnalazioni di violazioni e alla protezione dei segnalanti.
Sanzioni
L’articolo 31 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive entro il 1° gennaio 2026 e notificare le norme alla Commissione. Le sanzioni comprendono ammende amministrative, misure di confisca/sequestro/ritiro e divieti temporanei di attività; per produzione/importazione/esportazione/immissione sul mercato/uso illeciti, la sanzione massima deve essere almeno cinque volte il valore di mercato del bene, e almeno otto volte in caso di recidiva entro cinque anni. Per il superamento di quote HFC, la quota successiva è ridotta del 200% dell’eccesso.
Poteri delegati ed esecuzione
L’articolo 32 conferisce alla Commissione una delega a tempo indeterminato dal 11 marzo 2024 per numerosi aspetti tecnici e di aggiornamento, con diritto di revoca da parte di Parlamento e Consiglio e controllo ex post. L’articolo 33 istituisce un forum consultivo; l’articolo 34 prevede il comitato sui gas fluorurati a effetto serra secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.
Riesame, modifica della direttiva whistleblowing, abrogazione e applicazione
L’articolo 35 prevede riesami nel 2027, 2028, 2030 e prima del 2040, con possibili proposte legislative su settori specifici e sul phase-out degli HFC entro il 2050. L’articolo 36 modifica la direttiva (UE) 2019/1937 includendo espressamente il regolamento 2024/573 tra le materie coperte. L’articolo 37 abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, con alcune disposizioni transitorie che restano applicabili fino a fine 2024 o per il periodo di dichiarazione 2023. L’articolo 38 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione e applicazioni differite per etichettatura, quote, registrazione doganale e controlli; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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