Regolamento (UE) 2024/569
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/569 della Commissione, del 7 febbraio 2024, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cecina de León (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la modifica non minore del disciplinare della IGP "Cecina de León". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna, ha pubblicato la richiesta di modifica e, in assenza di opposizioni, ha disposto l’approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta "Cecina de León".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica protetta "Cecina de León" iscritta nel registro delle DOP e IGP dell’Unione europea, con effetti per gli operatori interessati dalla produzione e commercializzazione del prodotto conforme al disciplinare modificato. Ha portata generale e si applica in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore; non disciplina altri prodotti o settori al di fuori del regime delle indicazioni geografiche. La modifica approvata riguarda un disciplinare già registrato e, in quanto non minore, segue la procedura di opposizione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Approvazione della modifica del disciplinare "Cecina de León" (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/569 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Cecina de León". L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura prevista per le modifiche dei disciplinari già registrati.
Contesto normativo e procedurale
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 quale base giuridica dell’atto di esecuzione. Considerando quanto riportato nell’atto, la Spagna ha presentato una domanda di approvazione di modifica del disciplinare della IGP "Cecina de León", registrata originariamente con il regolamento (CE) n. 1107/96 e già oggetto di una precedente modifica approvata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1184/2012.
Natura della modifica e pubblicazione della domanda
La modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Proprio per tale ragione, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), così da consentire l’eventuale presentazione di opposizioni da parte dei soggetti legittimati.
Mancanza di opposizioni e approvazione finale
La Commissione constata che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare deve essere approvata e l’atto dispone formalmente tale approvazione per il nome "Cecina de León" (IGP).
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Esame della domanda di modifica del disciplinare
La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativa alla modifica del disciplinare della IGP "Cecina de León", già registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 e successivamente modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1184/2012.
Qualificazione della modifica come non minore e pubblicazione
La modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012; per questo motivo la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.
Assenza di opposizioni e approvazione
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare viene approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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