Regolamento (UE) 2024/456
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/456 della Commissione, del 7 febbraio 2024, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2023 fino al 30 marzo 2024, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce le informazioni tecniche che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono utilizzare per calcolare riserve tecniche e fondi propri di base nel periodo indicato. Tali informazioni consistono nelle curve dei tassi privi di rischio, negli spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità e negli aggiustamenti per la volatilità, riportati negli allegati. L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica retroattivamente dal 31 dicembre 2023 per assicurare uniformità e certezza prudenziale.
Informazioni tecniche uniformi per il calcolo, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel periodo 31 dicembre 2023-30 marzo 2024 ai fini Solvibilità II.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE, limitatamente al calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 dicembre 2023 al 30 marzo 2024. Le informazioni tecniche riguardano, per ciascuna valuta e per i pertinenti mercati assicurativi nazionali, le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, gli spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE; non contiene esclusioni soggettive ulteriori.
Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base (31 dicembre 2023 - 30 marzo 2024)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/456 della Commissione fissa le informazioni tecniche che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono impiegare, in applicazione della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. L'atto risponde all'esigenza, evidenziata nei considerando, di assicurare condizioni uniformi di calcolo e di rendere immediatamente disponibili i parametri tecnici basati sui dati di mercato di fine dicembre 2023.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama l'articolo 77 sexies della direttiva 2009/138/CE, che disciplina la pubblicazione delle informazioni tecniche necessarie alle imprese assicurative e riassicurative. Il regolamento è adottato con urgenza, in combinato disposto con il regolamento (UE) n. 182/2011, per ragioni di certezza giuridica e di disponibilità tempestiva delle curve dei tassi privi di rischio e degli altri parametri. Nei considerando si sottolinea anche l'esigenza prudenziale che tutte le imprese utilizzino le stesse informazioni tecniche, indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti.
Ambito di applicazione soggettivo e temporale
L'articolo 1, paragrafo 1, si rivolge alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. L'obbligo di utilizzo delle informazioni tecniche riguarda le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 dicembre 2023 al 30 marzo 2024. L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l'applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2023, con effetto quindi immediato sul primo periodo di reporting interessato.
Informazioni tecniche richieste
Per ciascuna valuta interessata, il regolamento impone l'uso di tre categorie di dati tecnici:
- le pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, riportate nell'allegato I;
- gli spread fondamentali per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, riportati nell'allegato II;
- gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, riportati nell'allegato III.
Questi elementi sono funzionali al calcolo della migliore stima, dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità ai sensi, rispettivamente, degli articoli 77, 77 quater e 77 quinquies della direttiva 2009/138/CE.
Allegato I: curve dei tassi privi di rischio
L'allegato I fornisce, per numerose valute, le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio da utilizzare nel calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o di volatilità. Le tabelle coprono durate residue fino a 150 anni e includono, tra le altre, euro, valute dell'area SEE e numerose valute extraeuropee. Si tratta del parametro centrale per la determinazione del valore attuale degli impegni assicurativi.
Allegato II: spread fondamentali per l'aggiustamento di congruità
L'allegato II disciplina gli spread fondamentali, espressi in punti base, che alimentano il calcolo dell'aggiustamento di congruità. Il testo specifica che tali spread non comprendono gli incrementi di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. Le tabelle sono articolate in tre grandi blocchi:
- esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, applicabili a esposizioni denominate in tutte le valute;
- esposizioni verso enti finanziari, con tabelle distinte per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6;
- altre esposizioni, anch'esse ripartite per valuta, durata e classe di merito di credito.
Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, il regolamento stabilisce inoltre che gli spread per durate da 11 a 30 anni sono pari allo spread della durata di 10 anni.
Allegato III: aggiustamento per la volatilità
L'allegato III riporta l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, in punti base, per ciascuna valuta e mercato assicurativo nazionale. Per l'area euro è previsto un valore di 20 punti base per numerosi Stati membri, tra cui Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna. Sono inoltre fissati valori specifici per le altre valute; tra quelli più rilevanti figurano, ad esempio, 15 punti base per la Repubblica ceca, 23 per la Danimarca, 19 per la lira sterlina, 27 per il dollaro canadese, 47 per il dollaro USA, 53 per la corona islandese, 27 per la corona norvegese, 7 per il renminbi-yuan, 4 per il dollaro di Hong Kong, 2 per la corona svedese e -1 per lo yen giapponese. Per il franco svizzero il valore è pari a -3 punti base sia per Liechtenstein sia per Svizzera.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli intermediari e i soggetti professionali che assistono imprese assicurative e riassicurative, il regolamento rileva come fonte diretta dei parametri quantitativi da applicare nelle valutazioni Solvibilità II nel periodo considerato. In concreto, incide sulla misurazione delle passività tecniche e dei fondi propri di base, con possibili riflessi su reporting regolamentare, solvency ratio e pianificazione patrimoniale. La natura direttamente applicabile dell'atto elimina la necessità di recepimento nazionale e impone un uso uniforme dei parametri in tutta l'Unione.
Disposizioni principali
Oggetto e periodo di applicazione
L'articolo 1, paragrafo 1, impone alle imprese di assicurazione e riassicurazione di utilizzare le informazioni tecniche del paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2023 al 30 marzo 2024.
Contenuto delle informazioni tecniche
L'articolo 1, paragrafo 2, specifica che, per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche comprendono: a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all'allegato I; b) gli spread fondamentali per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'allegato II; c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato di cui all'allegato III.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 31 dicembre 2023. È inoltre ribadito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Base giuridica e urgenza
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE e mediante la procedura d'urgenza prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011, richiamata nei considerando per garantire tempestiva disponibilità delle informazioni tecniche.
Allegato I - curve dei tassi privi di rischio
L'allegato I riporta, per molte valute, la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio fino a 150 anni di durata residua, da utilizzare per il calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, senza aggiustamenti di congruità o di volatilità.
Allegato II - spread fondamentali
L'allegato II contiene gli spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell'aggiustamento di congruità. Le tabelle sono distinte per tipologia di esposizione e valuta/mercato, in particolare: esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali; esposizioni verso enti finanziari per numerose valute; esposizioni verso altre esposizioni. È precisato che gli spread non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.
Allegato III - aggiustamento per la volatilità
L'allegato III indica, per ciascuna valuta e per il relativo mercato assicurativo nazionale, l'aggiustamento per la volatilità in punti base. Per l'area euro è fissato a 20 punti base per i mercati nazionali elencati; sono previsti valori specifici per le altre valute, anche negativi per franco svizzero (Liechtenstein e Svizzera) e yen giapponese.
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