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Sentenza

Sentenza del 27/04/2015 n. 2464 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Dogana - Avviso di accertamento - Omessa notifica del verbale di chiusura delle operazioni di verifica - Nullità dell'avviso di accertamento notificato prima del decorso del 60 gg dalla redazione del verbale di constatazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto nullo l’avviso di accertamento notificato prima del decorso dei 60 giorni dalla redazione del verbale di constatazione. Il termine è stato qualificato come perentorio e applicabile indipendentemente dal tipo di verbale redatto dai verificatori; il suo mancato rispetto determina quindi la nullità dell’atto, senza che rilevi l’omessa notifica di uno specifico verbale di chiusura delle operazioni.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento notificato prima del decorso del termine di 60 giorni dalla redazione del verbale di constatazione, lamentando inoltre l’omessa notifica del verbale di chiusura delle operazioni di verifica. La doglianza si fonda sulla violazione dell’art. 12 della legge n. 212/2000, che tutela il diritto del contribuente a presentare osservazioni e richieste dopo la conclusione delle verifiche.

Norme richiamate

  • Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il termine di 60 giorni dalla consegna o redazione del verbale di constatazione consente al contribuente di formulare osservazioni e richieste prima dell’emissione dell’atto impositivo. Il termine è perentorio e la sua violazione comporta la nullità dell’avviso di accertamento, salvo specifiche ragioni di urgenza previste dalla legge.

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento viene notificato prima della scadenza del termine di 60 giorni previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000, l’atto è normalmente impugnabile per nullità.
  • Il termine decorre dalla redazione o consegna del verbale di constatazione e non dipende dalla denominazione attribuita al verbale dai verificatori.
  • L’Amministrazione non può eludere la garanzia del termine qualificando diversamente il verbale o omettendo un formale verbale di chiusura delle operazioni.
  • La nullità può essere esclusa solo in presenza di una concreta e motivata ragione di urgenza prevista dalla normativa applicabile; in assenza di tale giustificazione, prevale la tutela del contraddittorio preventivo.
  • In casi analoghi è opportuno verificare la data del verbale, la data di notifica dell’accertamento e l’eventuale motivazione dell’urgenza, poiché tali elementi sono decisivi per valutare la validità dell’atto.

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