Sentenza n. 360/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso n. 144 del 2023: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Determinazione della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, prot. 4602/2023 - DPD023/134 del 28/03/2023, recante “Definizione dei rappresentanti spettanti alle associazioni venatorie nei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) Chietino-Lancianese, Vastese, Salinello, Vomano-Fino e L''Aquila. LR 10/04 art. 32”, ad eccezione della parte in cui individua le designazioni per l’ATC Vastese, non censurata; - della nota Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, prot. n. 0139315/23 del 29 marzo 2023, recante “Comunicazione riparto membri spettanti alle AAVV per rinnovo Coges ATC L’Aquila e Coges provincia di Chieti e Teramo e richiesta designazioni spettanti”; - della nota prot. n. 0079881/23 del 24 febbraio 2023, della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, recante “Comunicazione esito istruttoria rappresentatività AAVV per rinnovo Coges ATC L’Aquila e Coges Provincia di Chieti e Teramo”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Arci Caccia il 1° agosto 2023: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari e previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 3, comma 3, L.R. n. 11 del 9 marzo 2023 per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 97 e 117 Costituzione e/o previa disapplicazione della disposizione: - dei provvedimenti già impugnati col ricorso principale; - del provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, avente ad oggetto “Nomina del Comitato di Gestione dell’ATC L’Aquila”; - degli ulteriori eventuali provvedimenti, di numero e data sconosciuti, relativi alle nomine dei rappresentanti degli altri Comitati di Gestione degli ATC oggetto di impugnazione principale; - ove occorrer possa, della nota del Consiglio Regionale prot. 000457672023 del 19 maggio 2023, avente ad oggetto “Legge regionale 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull’organizzazione delle attività dell’Assemblea del CRAM per l’anno 2023 e ulteriori disposizioni). Articolo 3, comma 3 (Modifiche all''art. 20 della l.r. 16/2020 e interpretazione autentica della l.r. 10/2004)”. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti, depositati da Arci Caccia il 20 settembre 2023: per l’annullamento, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 3, comma 3, L.R. n. 11 del 9 marzo 2023 per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 97 e 117 Cost. e/o previa disapplicazione della disposizione, - dei provvedimenti già impugnati col ricorso principale e con i primi motivi aggiunti; - del Provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, n. 40 del 14 giugno 2023, pubblicato in data 16 giugno 2023, avente ad oggetto “Integrazione composizione Comitato di Gestione dell'ATC L'Aquila”; - del Provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, n. 65 del 7 agosto 2023, recante “Nomina del Comitato di Gestione dell'ATC Vomano-Fino”; - del Provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, n. 66 del 7 agosto 2023, recante “Nomina del Comitato di Gestione dell'ATC Salinello”; - del Provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, n. 67 del 7 agosto 2023, recante “Nomina del Comitato di Gestione dell'ATC Chietino Lancianese”; - ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito, con particolare riferimento ad ulteriori provvedimenti di nomina/modifica/integrazione delle nomine dei Comitati di Gestione degli ATC dell'Abruzzo. quanto al ricorso n. 169 del 2023: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Determinazione DPD023/134 del 28 marzo 2023, avente ad oggetto “Definizione dei rappresentati spettanti alle associazioni venatorie nei Comitati di Gestione degli ambiti Territoriali di Caccia (ATC) Chietino-Lancianese, Vastese, Salinello,Vomano-Fino e L'Aquila. L.R. 10/04 art. 32”; - della nota della Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, prot. n. 0139315/23 del 29 marzo 2023, recante “Comunicazione riparto membri spettanti alle AAVV per rinnovo Coges ATC L'Aquila e COGES provincia di Chieti e Teramo e richiesta designazioni spettanti”; - per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque potenzialmente lesivo delle posizioni degli odierni ricorrenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Liberacaccia Abruzzo (Anlc) il 6 ottobre 2023: per l’annullamento, - del Decreto del Presidente della Giunta Regionale con il quale è stato rinnovato il Comitato di Gestione dell'ATC Salinello (“Oggetto: Nomina del Comitato di Gestione dell'ATC “Salinello”) e della nota della Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, prot. n. 0343848/23 dell’11/08/2023, a mente della quale è stato comunicato il predetto Decreto di nomina; - di ogni atto connesso, consequenziale e/o presupposto. quanto al ricorso n. 178 del 2023: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Determinazione della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, prot. 4602/2023-DPDO23/134 del 28 marzo 2023, recante “Definizione dei rappresentanti spettanti alle associazioni venatorie nei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) Chietino-Lancianese, Vastese, Salinello, Vomano-Fino e L’Aquila. LR 10/04 ART 32”, ad eccezione della parte in cui individua le designazioni per l'ATC Vastese, non censurata; - della nota della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, prot. n. 0139315/23 del 29 marzo 2023, recante “Comunicazione riparto membri spettanti alle AAVV per rinnovo Coges ATC L’Aquila e Coges provincia di Chieti e Teramo e richiesta designazioni spettanti”; - della nota prot. n. 0079881/23 del 24 febbraio 2023, della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, recante “Comunicazione esito istruttoria rappresentatività AAVV per rinnovo Coges ATC L’Aquila e Coges Provincia di Chieti e Teramo”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Un. Enalcaccia Pt Delegazione Regionale Abruzzo in data 2 novembre 2023: per l’annullamento, - degli atti già impugnati col ricorso introduttivo; - del Decreto n. 66/2023 del 7 agosto 2023 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha nominato i membri del COGES dell’ATC Salinello; - della nota n. 343848/23 dell’11 agosto 2023, con cui il Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Abruzzo ha trasmesso il sopra menzionato decreto di nomina del COGES dell’ATC Salinello; - del Decreto n. 65/2023 del 7 agosto 2023 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha nominato i membri del COGES dell’ATC Vomano-Fino; - della nota del 16 agosto 2023, con cui il Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Abruzzo ha trasmesso il sopra menzionato decreto di nomina del COGES dell’ATC Vomano-Fino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale del 28 marzo 2023 sul riparto dei rappresentanti delle associazioni venatorie nei COGES degli ATC e successivi provvedimenti di nomina, integrazione e rinnovo dei Comitati di gestione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I tre ricorsi riuniti, proposti da diverse associazioni venatorie, contestavano la determinazione regionale che, applicando l'art. 3, comma 3, della legge regionale Abruzzo n. 11/2023, aveva rideterminato il numero dei rappresentanti spettanti alle associazioni venatorie nei Comitati di gestione degli ATC mediante il metodo D'Hondt, con risultati favorevoli soprattutto alla Federazione Italiana della Caccia. Le ricorrenti deducevano, anzitutto, l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale per violazione dei principi di rappresentatività, proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza, nonché degli ulteriori parametri costituzionali indicati nei ricorsi. Deducevano inoltre la violazione dell'art. 32, comma 3, della legge regionale n. 10/2004, sostenendo che ogni associazione che avesse superato la soglia di un quindicesimo degli iscritti avrebbe avuto diritto ad almeno un seggio. Veniva infine censurata la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Le associazioni impugnavano poi, con motivi aggiunti, i conseguenti decreti regionali di nomina, integrazione e rinnovo dei COGES, riproponendo le medesime doglianze. Nel ricorso n. 169/2023 una delle associazioni aveva inoltre rinunciato al ricorso.
La decisione
Il TAR ha confermato la riunione dei tre ricorsi per connessione oggettiva e li ha respinti integralmente, insieme ai motivi aggiunti. Ha ritenuto infondate le censure costituzionali alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 82 del 19 giugno 2025, che aveva dichiarato non fondata la questione relativa all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 11/2023. Secondo il giudice costituzionale, richiamato dal TAR, la scelta regionale di utilizzare il metodo D'Hondt, favorevole alle associazioni con maggiore numero di iscritti e idoneo a favorire maggioranze decisionali stabili, rientra nella discrezionalità legislativa non manifestamente irragionevole. Il TAR ha inoltre escluso che l'art. 32, comma 3, della legge regionale n. 10/2004 riconosca a ogni associazione sopra la soglia di rappresentatività un diritto automatico a ottenere almeno un seggio: la soglia individua le associazioni ammesse al riparto, mentre l'assegnazione deve avvenire secondo la loro effettiva rappresentatività provinciale. È stata respinta anche la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché le associazioni erano state informate dell'istruttoria, avevano ricevuto la comunicazione degli esiti e avevano presentato osservazioni, esaminate dall'amministrazione; inoltre non avevano indicato quale concreto apporto ulteriore avrebbero fornito. I provvedimenti di nomina successivi sono stati ritenuti legittimi in quanto applicativi della disciplina regionale ritenuta costituzionalmente valida. Spese integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 14, comma 10, l. 157/1992
deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.
La disciplina nazionale sugli ATC costituisce uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, anche quanto alla composizione degli organi direttivi.
art. 32, comma 3, l.r. Abruzzo n. 10/2004
I membri di cui alla lettera a) devono essere designati, in base al principio della rappresentatività a livello Provinciale, tra i soci delle associazioni riconosciute a livello nazionale che abbiano un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Provincia in cui ricade l'ambito.
La soglia di un quindicesimo individua le associazioni ammesse al riparto; non attribuisce a ciascuna di esse un diritto automatico a ottenere almeno un componente del COGES. L'assegnazione deve rispettare la rappresentatività provinciale complessiva.
art. 3, comma 3, l.r. Abruzzo n. 11/2023
il numero complessivo dei cacciatori residenti a livello provinciale venga ripartito per il totale dei seggi attraverso il metodo d'hont.
La disposizione, qualificata come interpretazione autentica, impone l'utilizzo del metodo D'Hondt nel riparto dei seggi tra le associazioni venatorie; la sua legittimità costituzionale è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 82/2025.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR ha confermato la riunione dei tre giudizi per la connessione oggettiva derivante dall'identità dei provvedimenti impugnati e delle questioni dedotte.
art. 10-bis l. 241/1990
Il testo non richiama espressamente la disposizione; la censura sulla mancata partecipazione è stata comunque respinta perché le associazioni erano state informate dell'istruttoria, avevano presentato osservazioni e non avevano indicato quale ulteriore apporto concreto avrebbero fornito.
Massime di principio
- Quando una disciplina attribuisce seggi o componenti di un organo rappresentativo in base alla rappresentatività, la soglia minima di accesso al riparto non implica necessariamente il diritto di ogni soggetto sopra soglia a ottenere almeno un seggio; salvo diversa previsione, i seggi possono essere distribuiti secondo l'effettiva consistenza rappresentativa complessiva.
- La scelta legislativa di un metodo proporzionale che favorisca le organizzazioni maggiormente rappresentative non è manifestamente irragionevole se persegue anche l'obiettivo di assicurare maggioranze decisionali stabili negli organi gestori.
- Una volta dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale la questione relativa alla norma legislativa applicata dall'amministrazione, il giudice amministrativo deve respingere le censure di illegittimità derivata rivolte ai provvedimenti amministrativi che costituiscono applicazione di quella norma, salvo ulteriori autonomi vizi.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto quando dagli atti risulti che l'interessato è stato concretamente informato dell'istruttoria, ha potuto presentare osservazioni e non dimostri quale specifico apporto ulteriore avrebbe introdotto nel procedimento.
- La riunione di ricorsi è giustificata dalla connessione oggettiva quando essi riguardano i medesimi atti amministrativi e pongono questioni sostanzialmente coincidenti.
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