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Legge

L.R. FVG 6/2010

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

Normativa regionaleL.R. FVG 6/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina sanità degli alveari, denuncia e spostamento degli apiari, nomadismo, organismi associativi e esperti apistici, e istituisce un programma triennale con finanziamenti per investimenti, assistenza tecnica e Laboratorio Apistico Regionale. Gli articoli su contributi e LAR producono effetti solo dopo la pubblicazione dell’esito positivo del controllo di compatibilità UE.

Disciplina e promozione dell'apicoltura in Friuli Venezia Giulia

Disciplina e promozione dell'apicoltura in Friuli Venezia Giulia

La legge regionale detta la disciplina organica dell’apicoltura nel territorio del Friuli Venezia Giulia, con attenzione alla tutela sanitaria degli alveari, alla biodiversità e al sostegno delle produzioni apistiche. Prevede obblighi per gli apicoltori, regole sul nomadismo, strumenti di assistenza tecnica e un sistema di finanziamenti provinciali.

Finalità e principi generali

Il provvedimento riconosce l’apicoltura come attività essenziale per la salvaguardia della biodiversità ambientale e per lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole. La Regione promuove l’attività apistica in coerenza con la legge statale n. 313/2004 e sulla base delle caratteristiche agro-forestali e delle risorse nettarifere e pollinifere presenti nel territorio regionale.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge, salvo quanto già definito dalla normativa statale, vengono precisati alcuni concetti tecnici:

  • il favo da nido è la costruzione di cera realizzata dalle api in un apposito telaio;
  • la famiglia è la colonia con regina che supera i sei favi da nido coperti da api;
  • il nucleo è la famiglia con quattro-sei favi da nido coperti da api;
  • l’alveare stanziale è quello che non viene spostato nel corso dell’anno.

Organismi associativi tra apicoltori e loro funzioni

Sono considerati organismi associativi tra apicoltori, ai fini dell’attuazione delle norme comunitarie sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti apistici, le forme associative senza scopo di lucro costituite da apicoltori operanti in regione.

Gli organismi maggiormente rappresentativi sono individuati con decreto del direttore del Servizio regionale competente, pubblicato sul BUR, sulla base del criterio della rappresentanza della maggioranza degli apicoltori del territorio provinciale o interprovinciale. In prima applicazione, la legge individua espressamente i consorzi apistici delle Province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia.

Le Province si avvalgono di tali organismi per:

  • promozione dell’apicoltura e dei prodotti apistici;
  • tutela della sanità delle api;
  • interventi di recupero degli sciami;
  • assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori.

Esperti apistici

Gli organismi associativi tenuti agli elenchi provinciali degli esperti apistici gestiscono la relativa iscrizione. Per iscriversi è necessario:

  • possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • aver superato un corso di almeno 100 ore tra teoria e pratica, organizzato dagli organismi associativi con università e centri di formazione professionale.

Gli esperti apistici collaborano con le autorità sanitarie e supportano gli organismi associativi nelle attività tecniche. Sono iscritti di diritto gli esperti già presenti negli elenchi previsti dalla precedente legge regionale 16/1988. Per il recupero degli sciami, il Corpo dei Vigili del Fuoco può avvalersi di tali esperti.

È inoltre prevista l’iscrizione di chi abbia superato il corso CRA Api di Bologna o l’esame universitario di apicoltura, purché dimostri almeno tre anni di attività apistica. Agli iscritti viene rilasciato un tesserino provinciale. Il mantenimento dell’iscrizione richiede un aggiornamento biennale di almeno 20 ore.

Norme igienico-sanitarie e uso dei fitofarmaci

Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api su colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee. Ogni anno il direttore del Servizio regionale competente in materia fitosanitaria stabilisce modalità di denuncia e accertamento delle morie da apicidi; con lo stesso decreto può imporre, anche fuori fioritura, tecniche preventive per evitare danni alle api e agli altri insetti pronubi.

Denuncia degli alveari e comunicazioni obbligatorie

Chi detiene api nel territorio regionale deve denunciare entro il 31 ottobre di ogni anno nuclei, alveari e apiari agli organismi territorialmente competenti, indicando consistenza numerica, tipologia e ubicazione. Presso ogni apiario va apposta una targa con i dati identificativi dell’apicoltore e la sua residenza o sede.

Gli organismi associativi curano la mappatura degli apiari e trasmettono gli elenchi alle strutture regionali, sanitarie e provinciali competenti. La mancata denuncia comporta l’esclusione dai finanziamenti previsti dalla legge.

Il trasferimento di alveari, nuclei e pacchi di api al di fuori del nomadismo, per costituire nuovi apiari, va preventivamente comunicato agli organismi competenti. Se gli animali provengono da altre regioni o da altri Stati, devono essere accompagnati da certificazione sanitaria di origine, da trasmettere agli organismi competenti e all’Azienda sanitaria territorialmente competente.

Disciplina del nomadismo

Il nomadismo è definito come la conduzione dell’allevamento apistico finalizzata all’incremento produttivo e caratterizzata da uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno. La Regione ne promuove la pratica nel rispetto della sanità degli alveari, del miglior uso del pascolo e dei diritti acquisiti dagli apicoltori sulle postazioni.

Presso gli organismi associativi sono istituite Commissioni apistiche provinciali, nominate dalla Provincia. Esse durano in carica cinque anni e sono composte da rappresentanti tecnici e del settore apistico, oltre che da un veterinario dell’Azienda sanitaria e dal direttore territoriale dell’Istituto zooprofilattico.

Le Commissioni:

  • stabiliscono, per ciascuna specie nettarifera e per la melata, il numero massimo di alveari ammissibili nelle diverse zone;
  • valutano consistenza e collocazione degli apiari stanziali, caratteristiche delle essenze nettarifere e carico ottimale di alveari per ettaro;
  • esprimono il parere sulle domande di autorizzazione al nomadismo.

La domanda di autorizzazione va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno agli organismi competenti del territorio di destinazione. L’autorizzazione è rilasciata secondo un ordine di priorità che favorisce gli apicoltori residenti o aventi sede in regione e già operanti sul territorio interessato, poi gli apicoltori regionali in generale, quindi chi abbia già presentato domanda in precedenza nello stesso territorio. In caso di parità vale l’ordine di presentazione.

Ai soggetti di prima priorità è garantito l’uso delle postazioni autorizzate nell’anno precedente. Un decreto direttoriale regionale disciplina gli elementi essenziali della domanda, il rilascio dell’autorizzazione e la gestione del nomadismo.

In casi eccezionali, per motivate esigenze di pascolo o per salvaguardare la sopravvivenza delle api, il trasferimento è consentito anche senza autorizzazione, purché entro cinque giorni sia inviata comunicazione secondo le regole previste per i trasferimenti ordinari.

Programma regionale triennale per l’apicoltura

La Regione adotta un Programma regionale triennale per l’apicoltura, finalizzato alla promozione del settore, alla conservazione dell’ambiente e alla protezione degli insetti pronubi. Il Programma, conforme alla legge n. 313/2004 e al regolamento (CE) n. 1234/2007, definisce obiettivi, azioni e interventi per la profilassi e il risanamento degli alveari e per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti apistici.

Il Programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, sentiti gli uffici regionali sanitari e agricoli, le Province, le Aziende sanitarie, gli organismi associativi, il Laboratorio Apistico Regionale e le associazioni professionali agricole più rappresentative. Può essere aggiornato annualmente.

Le risorse finanziarie destinate al Programma, comprese quelle statali attribuite alla Regione, sono trasferite alle Province per la concessione dei finanziamenti agli apicoltori e agli organismi associativi, secondo obiettivi e modalità stabiliti nel Programma stesso.

Finanziamenti per lo sviluppo dell’apicoltura

In coerenza con il Programma, le Province concedono finanziamenti ad apicoltori singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e vi esercitano l’attività apistica per:

  • costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti degli apiari propri;
  • acquisto di macchine e attrezzature per l’attività apistica, comprese le arnie, nonché macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti, esclusi gli automezzi;
  • acquisto di alveari e famiglie di api.

Per i locali di lavorazione è richiesto il possesso di almeno 25 alveari. Per macchine, attrezzature, alveari e famiglie di api è richiesta una consistenza minima di 15 alveari, tenendo conto anche delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con il contributo.

I contributi per locali e attrezzature sono concessi in conto capitale; quelli per alveari e famiglie di api sono concessi in regime de minimis secondo la disciplina UE applicabile. È vietato, salvo forza maggiore, cedere o distogliere dal proprio uso i beni finanziati per periodi minimi di:

  • 10 anni per gli immobili;
  • 5 anni per i beni mobili;
  • 3 anni per alveari e famiglie di api.

Le Province disciplinano con proprio regolamento i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dalla legge.

Finanziamento dei programmi degli organismi associativi

Le Province finanziano anche i programmi di attività elaborati dagli organismi associativi per promuovere la produzione apistica e fornire assistenza tecnica e formazione nel settore, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato per l’assistenza tecnica in agricoltura.

Sono finanziabili, in particolare:

  • corsi di formazione per apicoltori;
  • conferenze divulgative su temi apistici;
  • consulenza tecnico-amministrativa, con esclusione delle attività continuative o connesse alle spese ordinarie di funzionamento;
  • partecipazione e organizzazione di concorsi, mostre e fiere;
  • diffusione di conoscenze scientifiche;
  • pubblicazioni con informazioni generiche sui produttori del territorio, accessibili a qualunque produttore.

Le iniziative sono rivolte a tutti gli apicoltori del territorio interessato e l’adesione all’organismo non è condizione per fruirne. Le eventuali contribuzioni dei non aderenti sono limitate ai costi delle azioni e dei servizi ricevuti.

Le Province fissano con regolamento i criteri e le modalità di concessione. Possono inoltre finanziare ulteriori iniziative previste nei programmi, previa notifica o comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108 TFUE.

Convenzioni con gli organismi associativi

Le Province stipulano convenzioni con gli organismi associativi per sostenere gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di promozione, denuncia, mappatura, gestione del nomadismo, organizzazione tecnica e assistenza previste dalla legge.

Laboratorio Apistico Regionale

Il Laboratorio Apistico Regionale, operante presso l’Università degli Studi di Udine, è individuato come riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate e sulle piante di interesse apistico, nonché per informazione scientifica, formazione, aggiornamento tecnico e divulgazione.

La Regione ne sostiene l’attività con un finanziamento annuale della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato per l’assistenza tecnica in agricoltura.

Sono finanziabili le attività di:

  • consulenza tecnico-amministrativa, esclusi servizi continuativi o periodici e spese ordinarie;
  • diffusione di conoscenze scientifiche e indagini sulla qualità del miele;
  • pubblicazioni sulle avversità e sui metodi di lotta alle malattie delle api;
  • aggiornamento tecnico e istruzione di esperti apistici e apicoltori.

Le attività finanziate sono rivolte a tutti gli apicoltori regionali. La Regione può inoltre avvalersi del Laboratorio, previa intesa su specifici programmi, per monitorare gli effetti di normative volte a ridurre la moria delle api.

Oneri finanziari e copertura

Gli oneri per l’attuazione degli interventi relativi al programma, ai finanziamenti agli apicoltori, ai programmi degli organismi associativi, alle convenzioni e al Laboratorio Apistico sono posti a carico delle risorse ordinarie trasferite dalla Regione alle Province e delle risorse statali assegnate alla Regione e da questa trasferite.

Vigilanza, controlli e sanzioni

La vigilanza e il controllo sull’osservanza della legge sono esercitati dalle Aziende per i servizi sanitari e dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, ferma restando la competenza degli organi abilitati all’accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi.

Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Aziende per i servizi sanitari secondo la disciplina regionale generale sulle sanzioni amministrative.

Le principali sanzioni previste sono:

  • da 300 a 3.000 euro per violazione del divieto di trattamenti fitosanitari tossici o delle prescrizioni ulteriori sui trattamenti;
  • da 150 a 500 euro per omissione della denuncia degli alveari;
  • da 150 a 500 euro per mancata identificazione dell’apicoltore presso l’apiario;
  • da 150 a 500 euro per omessa comunicazione del trasferimento di api/alveari;
  • da 150 a 500 euro per mancato inoltro della certificazione sanitaria di origine;
  • 100 euro ogni dieci alveari trasferiti o frazione per nomadismo svolto in violazione delle regole.

Ai fini sanzionatori sono tollerate difformità fino al 10% nella consistenza degli alveari rispetto a denuncia o comunicazione.

Regime transitorio e abrogazioni

Per i procedimenti amministrativi già in corso relativi a domande di finanziamento presentate prima dell’entrata in vigore della legge, continua ad applicarsi la disciplina precedente.

La legge abroga la precedente normativa regionale sull’apicoltura e varie disposizioni ad essa collegate, sostituendole con la nuova disciplina organica.

Entrata in vigore ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia, gli effetti delle disposizioni sui finanziamenti agli apicoltori, sui programmi degli organismi associativi e sul Laboratorio Apistico Regionale decorrono solo dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’esito positivo del controllo di compatibilità della Commissione europea.

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