L.R. FVG 3/2010
Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia promuove, dal 4 marzo 2010, metodologie sperimentali e scientifiche alternative all’uso di animali vivi. Prevede accordi con università e istituti scientifici regionali, comitati etici, un comitato etico regionale di coordinamento e un contributo pubblico fino al 90% degli interventi. Le previsioni finanziarie riguardano lo stanziamento del solo anno 2010.
Diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale
Diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale
La legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la tutela degli animali favorendo l’adozione di metodologie innovative, utilizzabili a fini sperimentali, scientifici e didattici, che non ricorrano all’uso di animali vivi. La disciplina è regionale e opera nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
Finalità e ambito di intervento
L’obiettivo dichiarato è la diffusione di tecniche alternative alla sperimentazione animale, con particolare attenzione alle attività svolte in ambito universitario e scientifico. La legge collega tale finalità alla tutela degli animali e all’innovazione metodologica nei settori della ricerca e della didattica.
Accordi con università e istituti scientifici
Per attuare le finalità della legge, la Regione realizza appositi accordi con le università degli studi e con gli istituti scientifici aventi sede nel territorio regionale. Gli accordi devono prevedere l’istituzione, da parte degli enti aderenti, di comitati etici per la sperimentazione animale.
Sostegno finanziario agli interventi
La Regione può concorrere fino al 90% al finanziamento degli interventi realizzati dalle università e dagli istituti scientifici nell’ambito degli accordi stipulati. Il sostegno economico è quindi destinato a iniziative concrete di diffusione di metodologie alternative all’uso di animali vivi.
Comitato etico regionale per la sperimentazione animale
Presso la direzione centrale competente in materia di tutela della salute è istituito un Comitato etico regionale per la sperimentazione animale, con funzioni di proposta sulle metodologie sperimentali alternative e di monitoraggio e valutazione dell’attività complessivamente svolta dai comitati istituiti presso gli enti universitari e scientifici.
Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. La Giunta ne determina composizione, durata e modalità di funzionamento, d’intesa con le università aventi sede legale nella regione. Deve esservi garantita la presenza di rappresentanti dei medici veterinari e delle associazioni di protezione animale.
Monitoraggio e rapporti alla Regione
Il Comitato regionale riferisce alla Commissione consiliare competente con cadenza almeno biennale sui risultati dell’attività svolta. La previsione è funzionale a un controllo periodico sull’efficacia delle iniziative promosse.
Aspetti finanziari
Per finanziare i contributi alle università e agli istituti scientifici è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2010, con imputazione a specifici capitoli di bilancio indicati dalla legge. Sono inoltre previsti storni di pari importo per la copertura finanziaria e l’eventuale onere connesso al funzionamento del Comitato regionale grava su ulteriori capitoli del bilancio 2010-2012 e del bilancio 2010.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore il 4 marzo 2010. Le disposizioni finanziarie richiamano espressamente il solo esercizio 2010; tuttavia la disciplina organizzativa e di promozione delle metodologie alternative non risulta limitata temporalmente nel testo fornito.
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