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Legge

L.R. FVG 7/2010

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

Normativa regionaleL.R. FVG 7/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riforma in Friuli Venezia Giulia la disciplina dei servizi per la prima infanzia e degli interventi a sostegno della famiglia, introducendo baby sitter locale, nuove regole su avvio/accreditamento e controlli, il garante dell’infanzia e dell’adolescenza, il piano regionale per la famiglia e criteri per l’accesso agli interventi agevolativi. Parte delle norme riguarda il 2010-2011 ed è oggi sostanzialmente superata.

Modifiche a servizi per la prima infanzia, politiche familiari, garante infanzia e scuola materna non statale

Modifiche ai servizi per la prima infanzia e alle politiche familiari

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia riorganizza in modo ampio la disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia e degli interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità. Introduce nuove tipologie di servizi, ridefinisce avvio, controlli, accreditamento e finanziamenti, istituisce la funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza e coordina le politiche sociali con nuovi strumenti programmatici e di valutazione economica.

Servizi per la prima infanzia: ambito, avvio e controlli

La disciplina dei servizi per la prima infanzia viene aggiornata sostituendo l’idea di «autorizzazione al funzionamento» con quella di «avvio dei servizi» e rafforzando il ruolo dei Comuni nella verifica dei requisiti.

  • I servizi del sistema educativo integrato sono avviati mediante dichiarazione di inizio attività presentata al Comune.
  • La dichiarazione deve attestare i requisiti previsti dalla legge; il Comune verifica entro 30 giorni la sussistenza dei requisiti.
  • Se emergono carenze, il Comune assegna un termine perentorio non inferiore a 30 giorni per adeguarsi; se il termine decorre inutilmente, l’attività è vietata.
  • Sono previsti controlli a campione e verifiche periodiche almeno annuali sulla permanenza dei requisiti.
  • Per l’accreditamento, il Comune assegna un termine perentorio per il ripristino dei requisiti mancanti; se non vi si provvede, l’accreditamento è revocato.

Nuove tipologie di servizi e qualificazione dell’offerta

La legge amplia e precisa l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia.

  • Vengono previsti i servizi educativi domiciliari, realizzabili presso il domicilio dell’educatore o in locali nella sua disponibilità o messi a disposizione da terzi.
  • Tali servizi possono accogliere al massimo cinque bambini contemporaneamente, di età inferiore ai tre anni, includendo eventualmente i figli dell’educatore presenti durante l’apertura.
  • Se il servizio è gestito da famiglie in forma associata, la gestione è ammessa solo in forma associata.
  • È introdotto il servizio di baby sitter locale, promuovibile e organizzabile dai Comuni, anche tramite soggetti attuatori esterni.
  • Per i servizi integrativi e sperimentali la Regione prevede specifici percorsi formativi e indica i titoli di studio necessari.
  • Per il personale dei servizi pubblici e privati accreditati è richiesto il coordinamento pedagogico mediante operatori con laurea a indirizzo pedagogico o psicologico.

Baby sitter locale e formazione

La legge disciplina in modo specifico il servizio di baby sitter locale, pensato come supporto alle famiglie.

  • I Comuni singoli o associati possono promuovere e organizzare il servizio nel territorio di competenza.
  • Il servizio può essere attuato anche parzialmente o totalmente da soggetti esterni individuati dalla normativa.
  • I soggetti competenti approvano e pubblicizzano elenchi di persone disponibili, purché in possesso di adeguata formazione.
  • La Regione definisce linee guida sui requisiti di iscrizione agli elenchi e promuove specifiche attività formative.
  • Sono riconosciuti come crediti formativi, per successive qualifiche o per l’iscrizione agli elenchi, i percorsi formativi già promossi e finanziati con contributi pubblici prima dell’entrata in vigore della legge.

Partecipazione al costo dei servizi e sostegno alle famiglie

La partecipazione economica delle famiglie al costo dei servizi per la prima infanzia è confermata e resa più esplicita.

  • L’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici, privati sociali e privati accreditati comporta una partecipazione finanziaria degli utenti.
  • La partecipazione può essere differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.
  • La Regione promuove contributi alle famiglie per abbattere i costi, con entità differenziata in base alla tipologia e alla qualificazione del servizio.
  • Presso ciascuna struttura deve essere adottata dal gestore una Carta dei servizi.
  • La Regione può individuare un organo tecnico di supporto per le procedure di verifica dei requisiti e di rilascio dell’accreditamento.

Coordinamento, registro dei servizi e monitoraggio

La legge rafforza il sistema di governo regionale dei servizi per la prima infanzia.

  • Presso la Direzione centrale competente è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati secondo la procedura prevista e dei soggetti accreditati.
  • Il Comitato di coordinamento pedagogico è istituito come organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato.
  • Il Comitato propone principi e criteri pedagogici di riferimento, favorisce la sperimentazione e svolge funzioni consultive e di indirizzo.
  • I gestori dei servizi avviati o accreditati devono trasmettere alla Regione tutti i dati sul servizio, secondo modalità e tempi fissati da regolamento.
  • La trasmissione dati è coordinata con la rilevazione e il monitoraggio regionali.
  • La Regione valuta annualmente l’attuazione della disciplina anche sulla base dei controlli comunali, della partecipazione degli utenti e degli effetti dei contributi.

Regime transitorio per i servizi per la prima infanzia

La legge contiene una disciplina transitoria articolata, rilevante soprattutto per l’avvio del nuovo sistema di accreditamento.

  • Fino all’adozione del regolamento sull’accreditamento, le disposizioni che condizionano finanziamenti pubblici o contributi alle famiglie all’accreditamento si intendono riferite ai servizi autorizzati o avviati con la vecchia procedura.
  • Fino al regolamento sui requisiti dei servizi, la dichiarazione di inizio attività riguarda solo alcuni requisiti strutturali e organizzativi indicati dalla legge.
  • I servizi già autorizzati definitivamente restano soggetti ai controlli previsti dal nuovo articolo 19.
  • Le autorizzazioni provvisorie possono essere prorogate, su richiesta, per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge.
  • Alla scadenza di tali autorizzazioni, i servizi passano alla procedura di dichiarazione di inizio attività.

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità

La disciplina della legge regionale n. 11/2006 viene profondamente riformata, con un impianto centrato su famiglia, genitorialità, integrazione con i servizi territoriali e programmazione triennale.

  • La Regione riconosce e sostiene la famiglia come soggetto sociale e nucleo fondante delle comunità.
  • Gli interventi sono orientati a sussidiarietà, solidarietà ed equità economica, con parità di trattamento per tutti i figli a carico.
  • Gli interventi sono attuati dai Comuni, singolarmente, in forma associata o delegata.
  • Le misure sono integrate con i servizi territoriali, in particolare con quelli sociosanitari.
  • Comuni e Aziende per i servizi sanitari operano in forma integrata per i progetti di intervento.

Misure a favore della genitorialità, maternità e conciliazione

La legge introduce o riformula diversi interventi di sostegno alla genitorialità.

  • Le Aziende per i servizi sanitari promuovono attività gratuite di informazione e consulenza per i neogenitori, anche a domicilio, nei primi sei mesi di vita del bambino.
  • È previsto un sostegno economico alle gestanti in disagio socio-economico per tutta la gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino; la prestazione spetta anche alla minorenne.
  • L’intervento è gestito dal Servizio sociale dei Comuni mediante un piano individualizzato.
  • È prevista la sperimentazione di soluzioni abitative in affitto per nuove famiglie, mediante accordi con le ATER e altri soggetti pubblici e privati.
  • Sono istituiti voucher per favorire il reinserimento lavorativo dei genitori dopo periodi di cura dei figli, nell’ambito di risorse comunitarie, statali e regionali.
  • I documenti di programmazione e attuazione disciplinano criteri e modalità di accesso ai voucher.

Priorità, associazionismo familiare e partecipazione sociale

La legge valorizza il ruolo delle reti familiari e del volontariato organizzato.

  • Viene istituito il Registro dell’associazionismo familiare, cui possono accedere associazioni di volontariato, promozione sociale, cooperative sociali e altri enti.
  • Le associazioni iscritte possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e attivare sportelli famiglia a livello comunale o intercomunale.
  • La Regione sostiene l’attività delle associazioni mediante contributi regolati da specifici criteri.
  • Gli interventi finanziari del capo dedicato alla famiglia sono prioritariamente rivolti, con alcune eccezioni, ai nuclei in cui almeno un genitore risieda da almeno otto anni in Italia, di cui uno in Regione.
  • La Giunta regionale definisce i criteri applicativi della priorità in base alle risorse disponibili e alla natura degli interventi.

Consulta regionale della famiglia e monitoraggio

Per la governance delle politiche familiari vengono creati organismi di consultazione, valutazione e promozione.

  • È istituita la Consulta regionale della famiglia come organismo di consultazione e confronto.
  • La Consulta formula proposte e pareri, verifica lo stato di attuazione degli interventi e analizza l’evoluzione delle condizioni di vita delle famiglie nel territorio regionale.
  • È prevista la presenza di rappresentanti delle istituzioni regionali, locali, del volontariato familiare, delle cooperative sociali, del Forum delle associazioni familiari, di ANCI, UPI, consultori, pari opportunità e associazioni di promozione sociale.
  • Il Servizio competente svolge attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle politiche per la famiglia in collegamento con l’osservatorio nazionale e con le attività regionali di settore.
  • La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio con una clausola valutativa, entro il 30 giugno dell’anno successivo al triennio di riferimento.

Programmazione triennale e Fondo per le politiche per la famiglia

La legge istituisce un sistema programmatorio e finanziario dedicato.

  • La Giunta regionale approva ogni tre anni il Piano regionale degli interventi per la famiglia, previo parere della Commissione consiliare competente.
  • Il piano individua gli interventi da attuare direttamente o da promuovere tramite altre strutture regionali e include anche quelli di soggetti pubblici e privati di interesse regionale.
  • A partire dal 2011 è istituito il Fondo per le politiche per la famiglia, alimentato da risorse comunitarie, statali, regionali e di altra provenienza.
  • Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta ripartisce lo stanziamento fra le diverse linee d’azione; la ripartizione può essere modificata in corso d’esercizio.

Garante dell’infanzia e dell’adolescenza

La legge istituisce una funzione specifica di tutela dei minori.

  • È istituita la funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza per assicurare l’attuazione dei diritti delle persone minori di età nel territorio regionale.
  • I compiti includono vigilanza sull’applicazione delle convenzioni internazionali e delle norme vigenti, diffusione della conoscenza dei diritti, promozione di iniziative con enti locali e privato sociale, raccolta di segnalazioni, collaborazione con altri soggetti istituzionali e vigilanza sui mezzi di comunicazione in relazione ai diritti dei minori.
  • Le attività che riguardano gli interessi individuali dei minori devono, ove possibile, svolgersi in accordo con le famiglie.
  • La funzione è esercitata tramite una specifica struttura di riferimento con articolazione territoriale e autonomia operativa per i compiti di vigilanza.
  • In via transitoria, fino all’attuazione della nuova struttura, la funzione è assicurata dalla struttura già prevista dalla normativa previgente.
  • Dal 1° gennaio 2011 sono abrogate varie disposizioni precedenti in materia di tutela dei minori.

Scuole materne non statali e criteri di riparto

La legge modifica anche i contributi per le scuole materne non statali.

  • I finanziamenti regionali sono ripartiti annualmente per il 50% in base al numero dei bambini iscritti e per il restante 50% in base al numero delle sezioni funzionanti.
  • È soppressa la previsione che collegava la ripartizione anche all’ubicazione delle scuole in zone particolari del territorio regionale.

Valutazione della condizione economica per gli interventi agevolativi

La legge detta una disciplina generale per la valutazione economica dei richiedenti interventi agevolativi regionali.

  • Quando le leggi regionali subordinano benefici, tariffe o contributi alla condizione economica o reddituale, la valutazione tiene conto del reddito, di elementi significativi del patrimonio e della residenza.
  • Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, un regolamento regionale definisce ambiti di applicazione, criteri e modalità di valutazione.
  • I criteri devono essere omogenei per tutte le leggi di settore e possono combinare, anche gradualmente, reddito, patrimonio e residenza.
  • La Giunta definisce poi le modalità di presentazione e aggiornamento delle dichiarazioni da parte dei richiedenti.
  • Le dichiarazioni si applicano alle istanze presentate a decorrere dal termine fissato dalla Giunta e pubblicato nel Bollettino ufficiale.

Norme transitorie e applicazione temporale

Alcune disposizioni sono espressamente limitate nel tempo o collegate all’emanazione di regolamenti successivi.

  • Il sostegno economico alle gestanti si riferisce alla durata della gravidanza e ai primi sei mesi di vita del bambino.
  • L’assistenza ai neogenitori è limitata ai primi sei mesi di vita del bambino.
  • Il servizio di baby sitter locale e l’associazionismo familiare richiedono criteri e requisiti definiti da regolamento o da linee guida regionali.
  • La proroga del servizio di informazione e monitoraggio sugli interventi della legge regionale n. 11/2006 è consentita solo fino al 31 dicembre 2010.
  • Le nuove norme sulla valutazione economica si applicano dal termine fissato dalla Giunta con apposita deliberazione pubblicata nel BUR.

Valutazione complessiva di attualità

L’atto ha un contenuto oggi in larga parte assorbito, modificato o riferito a strumenti programmatici e finanziari circoscritti a esercizi già conclusi. Rimane utile soprattutto per la ricostruzione storica dell’impianto normativo e per la comprensione della disciplina consolidata nei testi successivi.

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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