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Legge

L.R. FVG 4/2010

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.

Normativa regionaleL.R. FVG 4/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia promuove l’uso e la vendita dei prodotti agricoli regionali, anche tramite ristorazione collettiva, mercati rurali, spazi dedicati negli esercizi commerciali, un contrassegno per ristoranti e strutture ricettive e contributi per iniziative promozionali. Disciplina anche il supporto dell’ERSA, il progetto di immagine coordinata e modifica la legge regionale 15/2000. Alcune abrogazioni operano dal regolamento attuativo sui contributi.

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali

La legge disciplina, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, una serie di misure volte a valorizzare i prodotti agricoli regionali e a incentivarne il consumo. L’intervento regionale è giustificato anche da finalità ambientali, legate alla riduzione delle emissioni dovute al trasporto delle merci, e da obiettivi di promozione delle tradizioni alimentari locali.

Finalità e definizione di prodotti agricoli regionali

La Regione promuove la conoscenza, la riconoscibilità e il consumo delle produzioni agricole regionali, assicurando ai consumatori un’adeguata informazione sull’origine e sulle specificità dei prodotti.

Ai fini della legge, sono considerati prodotti agricoli regionali i prodotti dell’allegato I del TFUE, anche trasformati, derivanti da coltivazioni o allevamenti situati in Friuli Venezia Giulia.

Le finalità operative comprendono, in particolare:

  • l’impiego di prodotti regionali nella ristorazione collettiva pubblica;
  • lo sviluppo della vendita diretta;
  • la vendita nei negozi al dettaglio;
  • l’uso nei pubblici esercizi di ristorazione e nelle strutture ricettive;
  • la promozione della provenienza regionale;
  • la collaborazione con le associazioni di categoria;
  • il coordinamento con altre politiche regionali, soprattutto in materia di turismo e sostegno alla famiglia;
  • l’educazione alimentare e la diffusione della cultura della filiera corta.

Ristorazione collettiva affidata da enti pubblici

Negli appalti pubblici di servizi o forniture destinati alla ristorazione collettiva, l’utilizzo di prodotti agricoli provenienti da aziende con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione può costituire titolo preferenziale per l’aggiudicazione, anche in funzione della riduzione dei consumi energetici e delle emissioni.

I gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono rendere espressa agli utenti l’utilizzazione di prodotti agricoli regionali mediante idonei strumenti informativi.

Vendita diretta e mercati rurali

La Regione favorisce l’organizzazione, l’allestimento e la promozione di mercati rurali periodici, anche denominati “farmer markets”, destinati alla vendita diretta ed esclusiva di prodotti agricoli regionali.

Tali mercati sono previsti nei Comuni singoli o associati con popolazione superiore a 5.000 abitanti che mettano a disposizione apposite aree pubbliche.

L’ERSA fornisce supporto tecnico e logistico sulla base di convenzioni con i Comuni e promuove il coordinamento tra gli enti locali per armonizzare i periodi di attività dei mercati.

La Regione promuove inoltre la vendita diretta, in appositi locali delle aziende agricole site in regione, dei prodotti ottenuti per almeno l’80 per cento nell’azienda medesima.

Vendita nei negozi al dettaglio

La Regione favorisce la creazione di spazi destinati alla vendita esclusiva di prodotti agricoli regionali all’interno degli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari.

L’ERSA fornisce supporto tecnico e logistico agli esercizi commerciali interessati, se:

  • stipulano contratti di fornitura di prodotti agricoli regionali;
  • sottoscrivono una convenzione per aderire al progetto di immagine coordinata per la promozione dei prodotti regionali.

Per gli esercizi di vicinato di cui alla normativa commerciale regionale, il regolamento attuativo deve assicurare criteri di priorità a favore delle attività situate nei Comuni con minore popolazione residente.

Ristorazione e strutture ricettive

La Regione istituisce, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di risorse agricole, un contrassegno per identificare le imprese di ristorazione e le strutture ricettive operanti in regione che garantiscono l’impiego di prodotti agricoli regionali.

Il contrassegno serve a rendere riconoscibile l’impegno degli operatori nell’utilizzo di prodotti del territorio.

Promozione, informazione e ruolo dell’ERSA

Per promuovere i prodotti agricoli regionali, l’Amministrazione regionale può concedere contributi a Comuni, enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati per:

  • l’organizzazione di manifestazioni, mostre e convegni di rilievo regionale;
  • iniziative dirette a promuovere la conoscenza dei sistemi razionali di produzione e vendita.

Nell’ambito delle attività promozionali, la Regione realizza appositi circuiti per la diffusione e la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali.

L’ERSA, ai fini della diffusione e trasparenza delle iniziative, deve:

  • diffondere il calendario dei mercati rurali;
  • predisporre, aggiornare e diffondere l’elenco delle imprese che vendono direttamente nei locali aziendali e degli esercizi con spazi di vendita esclusiva;
  • predisporre, aggiornare e diffondere l’elenco delle imprese di ristorazione e strutture ricettive munite del contrassegno;
  • predisporre, aggiornare e diffondere l’elenco delle manifestazioni, mostre, convegni e iniziative finanziate.

L’ERSA adotta inoltre un progetto di immagine coordinata per rafforzare la riconoscibilità dei prodotti regionali e delle relative modalità di impiego e vendita.

Regolamento attuativo e controlli

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge devono essere emanati uno o più regolamenti, previo parere della Commissione consiliare competente, per definire:

  • criteri e modalità del supporto tecnico e logistico per i mercati rurali;
  • criteri e modalità del supporto tecnico e logistico per gli spazi di vendita negli esercizi commerciali;
  • criteri e modalità di assegnazione del contrassegno per ristorazione e strutture ricettive;
  • criteri e modalità di concessione dei contributi promozionali;
  • modalità dei controlli sull’applicazione della legge.

Se necessario, le norme regolamentari devono essere notificate alla Commissione europea ai sensi delle regole sugli aiuti di Stato.

Modifiche alla disciplina delle mense pubbliche

La legge modifica la legge regionale 15/2000 in materia di introduzione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e di educazione alimentare.

Per ottenere i contributi previsti da quella legge, i Comuni e gli altri soggetti interessati devono utilizzare prevalentemente almeno una delle seguenti tipologie di materie prime:

  • produzioni biologiche certificate, provenienti per almeno il 20 per cento da aziende con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione;
  • prodotti tipici o tradizionali provenienti esclusivamente da aziende con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione;
  • prodotti DOP, IGP o STG certificati, provenienti esclusivamente da aziende con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione.

Sono inoltre coordinate le disposizioni della legge regionale 15/2000 con l’introduzione di riferimenti ai prodotti DOP, IGP e STG e con l’abrogazione di una precedente previsione specifica.

Abrogazioni

A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento previsto per i contributi promozionali, sono abrogate alcune disposizioni previgenti della legge regionale 29/1967 e delle leggi regionali 1/2005 e 24/2006, tutte riferite a misure sullo sviluppo di colture pregiate.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione delle misure relative ai mercati rurali, agli spazi di vendita, al contrassegno e al progetto di immagine coordinata, nonché per i contributi promozionali, sono istituiti capitoli di bilancio “per memoria” nel bilancio pluriennale 2010-2012 e nel bilancio 2010, con previsione specifica di uno dei capitoli a decorrere dal 2011.

Ambito temporale di rilevanza pratica

La legge è entrata in vigore l’11 marzo 2010. Le abrogazioni previste operano solo dal momento di entrata in vigore del regolamento sui contributi. Oggi il testo conserva rilievo principalmente come disciplina storica e di coordinamento, ma molte previsioni sono legate a strumenti attuativi e a un contesto amministrativo ormai superato.

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