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Legge

L.R. FVG 2/2010

Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo e alla legge regionale 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.

Normativa regionaleL.R. FVG 2/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina turistica del Friuli Venezia Giulia introducendo country house/residenze rurali, marina resort e nuovi requisiti di classificazione, oltre a modificare i titoli professionali per guide e accompagnatori turistici. Interviene anche sullo smobilizzo di crediti aziendali nella legge regionale sulle PMI, eliminando limitazioni dimensionali. La norma è in vigore dal 4 marzo 2010, con disciplina transitoria per le domande di accompagnatore turistico già presentate.

Modifiche alla disciplina regionale del turismo e dello smobilizzo crediti PMI

Modifiche alla disciplina turistica e alle misure per le PMI del Friuli Venezia Giulia

La legge regionale interviene sulla disciplina organica del turismo del Friuli Venezia Giulia e, in misura minore, sulla normativa regionale a sostegno delle piccole e medie imprese. Introduce nuove definizioni e requisiti per alcune strutture ricettive, aggiorna i requisiti professionali di guide e accompagnatori turistici e adegua alcune disposizioni economico-finanziarie.

Turismo: abrogazioni e aggiornamenti della disciplina delle professioni turistiche

Viene abrogata una previsione dell’articolo 21 della legge regionale sul turismo. In materia di formazione professionale, i corsi finanziabili per le figure turistiche comprendono anche i corsi di aggiornamento, oltre a quelli di formazione.

Per le professioni turistiche, la disciplina viene resa più specifica:

  • i titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia, o titolo equipollente, possono esercitare l’attività di guida turistica previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento;
  • i titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica, o titolo equipollente, possono esercitare l’attività di accompagnatore turistico previa verifica delle conoscenze specifiche, se non già acquisite nel corso di studi.

È inoltre prevista una norma transitoria: per le domande di iscrizione all’albo di accompagnatore turistico presentate prima dell’entrata in vigore della legge continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Country house – residenze rurali: definizione, autorizzazione e requisiti

La legge ridefinisce le country house come “residenze rurali” e ne disciplina in modo puntuale l’attività ricettiva. Si tratta di esercizi alberghieri gestiti in forma professionale, organizzata e continuativa, con caratteristiche strutturali e funzionali specifiche:

  • camere con eventuale angolo cottura e/o unità abitative con cucina autonoma;
  • dotazione minima e massima di posti letto da 14 a 24;
  • ubicazione in aperta campagna o in piccoli borghi rurali;
  • derivazione da ristrutturazione e ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e annessi;
  • servizi di ricevimento, ristorazione e bar riservati agli alloggiati, oltre a sala comune ed eventuali attrezzature sportive e ricreative.

L’esercizio è subordinato ad autorizzazione comunale, rilasciata previo accertamento delle caratteristiche richieste e del possesso, da parte del titolare o gestore, di uno dei requisiti professionali previsti per il settore.

Requisiti minimi delle country house

L’allegato tecnico della legge viene integrato con i requisiti minimi obbligatori per le country house – residenze rurali, aggiuntivi rispetto alle caratteristiche strutturali della tipologia.

I requisiti comuni comprendono:

  • riscaldamento;
  • linea telefonica esterna per uso comune;
  • spazi comuni esterni fruibili dall’ospite, con verde attrezzato per svago e soggiorno.

Per le camere sono richiesti, tra l’altro:

  • buon stato di conservazione e manutenzione;
  • arredamento funzionale e di buona fattura;
  • dotazioni essenziali per letto e camera;
  • cambio e pulizia della biancheria e delle camere almeno due volte alla settimana e ad ogni cambio cliente;
  • servizi igienici in numero adeguato, con acqua calda e fredda, dispositivo di allarme e accessori di base.

Per le unità abitative sono richiesti:

  • buona manutenzione e conservazione;
  • arredamento completo e funzionale;
  • fornitura di biancheria da letto e da bagno a cura del gestore;
  • pulizia ad ogni cambio cliente e almeno due volte alla settimana;
  • bagno completo per ciascuna unità con acqua calda e fredda;
  • accessori igienici essenziali e chiamata di allarme in ogni bagno.

Strutture ricettive all’aria aperta e introduzione dei marina resort

Le strutture ricettive all’aria aperta vengono ricondotte alle seguenti categorie: campeggi, villaggi turistici, dry marina e marina resort.

I marina resort sono definiti come strutture organizzate per la sosta e il pernottamento dei turisti all’interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato. Possono essere dotati anche di piazzole attrezzate per la sosta delle imbarcazioni.

Per questa tipologia viene richiesto il possesso di requisiti minimi qualitativi specifici, differenziati a seconda che la struttura disponga:

  • di solo specchio acqueo attrezzato;
  • oppure anche di piazzole attrezzate per la sosta delle imbarcazioni.

Requisiti qualitativi per dry marina e marina resort

La legge sostituisce e amplia i requisiti qualitativi degli allegati tecnici relativi ai dry marina e ai marina resort. I requisiti sono articolati per categorie di classificazione e riguardano:

  • sistemazione dell’area, recinzioni, viabilità interna e pedonale, parcheggi, spazi liberi comuni, dimensioni delle piazzole o dei posti barca, impianti elettrici, di illuminazione, idrici, fognari, antincendio, telefonici, televisivi e internet;
  • servizi complementari come reception, pulizia delle aree comuni e dei servizi igienici, raccolta rifiuti, pronto soccorso, ristoro, attrezzature sportive e ricreative;
  • dotazioni nello specchio acqueo, quali aspirazione delle acque nere di bordo, erogazione di acqua potabile e corrente elettrica, impianto TV satellitare e rete internet wireless.

La disciplina distingue livelli qualitativi diversi in funzione della classificazione della struttura, con standard progressivamente più elevati per le categorie superiori.

Classificazione e requisiti dei marina resort

Per i marina resort con anche piazzole attrezzate, i requisiti minimi qualitativi includono, tra gli altri:

  • reception;
  • controllo degli accessi o recinzione;
  • viabilità interna;
  • parcheggi in misura proporzionata ai posti barca;
  • aree comuni libere di superficie minima variabile;
  • identificazione numerica dei posti barca;
  • impianti elettrici, di illuminazione, idrici, fognari, prevenzione incendi e telefonici;
  • servizi di reception con copertura oraria crescente fino a 24 ore;
  • pulizia delle aree e dei servizi igienici con frequenze differenziate;
  • dotazioni igienico-sanitarie in rapporto al numero di imbarcazioni;
  • servizi di ristoro, attrezzature sportive e ricreative proporzionate alla categoria;
  • aspirazione acque nere, acqua potabile, energia elettrica, TV satellitare e internet nello specchio acqueo.

Per i marina resort con solo specchio acqueo attrezzato valgono analoghi criteri, adattati alla sola presenza dei posti barca e senza piazzole a terra.

Aspetti finanziari e copertura degli oneri

Gli oneri derivanti dall’aggiornamento della disciplina sulla formazione e aggiornamento delle figure turistiche e da altre disposizioni richiamate dalla legge vengono posti a carico di un specifico capitolo del bilancio regionale 2010-2012 e del bilancio 2010. Viene inoltre modificata la denominazione del capitolo di spesa per ricomprendere espressamente i corsi di formazione e di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico, guida naturalistica o ambientale escursionistica e direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Modifiche alla disciplina regionale sulle PMI: smobilizzo dei crediti aziendali

La seconda parte della legge modifica l’articolo 12 ter della legge regionale sulle PMI, relativo allo smobilizzo di crediti aziendali nei settori delle attività produttive. Le modifiche eliminano i riferimenti alle sole imprese di grande o media dimensione, ampliando così l’ambito applicativo della disciplina.

Efficacia temporale e attualità della legge

La legge entra in vigore il 4 marzo 2010. Essa modifica una disciplina settoriale che, nel testo consolidato fornito, risulta storicamente riferita a strutture, requisiti e domande amministrative presentate in quel periodo. Per questo, pur descrivendo una normativa ancora ricostruibile nel testo vigente consolidato, il suo contenuto appare oggi in larga parte superato o di interesse prevalentemente storico-operativo, soprattutto per la parte transitoria sulle domande già presentate.

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