Cassazione Civile, Ordinanza n. 20648/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro svolto da un dipendente presso lo stabilimento di una società committente nell’ambito di un appalto con la società appaltatrice. Il lavoratore aveva inizialmente chiesto di accertare la nullità/inefficacia di una risoluzione consensuale del rapporto con l’appaltatrice e, in via principale, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato direttamente alle dipendenze della committente; in subordine, la reintegra presso l’appaltatrice. In un secondo giudizio aveva domandato il pagamento di differenze retributive per straordinario, notturno, festivo, ferie e altre competenze, assumendo che il rapporto fosse stato in realtà svolto in appalto illecito o comunque in condizioni tali da giustificare la responsabilità solidale della committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003. La Corte d’appello aveva ritenuto non provato l’appalto illecito, aveva escluso l’inquadramento superiore richiesto, ma aveva riconosciuto alcune differenze retributive; aveva invece negato il TFR ritenendo non cessato il rapporto. In cassazione il lavoratore denunciava: omessa pronuncia sul capo di domanda relativo alla condanna solidale della committente al pagamento delle differenze e del TFR ex art. 29 d.lgs. 276/2003; omesso esame del fatto decisivo costituito dall’intervenuta cessazione del rapporto per recesso per giusta causa, che avrebbe reso esigibile il TFR; violazione degli artt. 437, comma 2, e 345, comma 3, c.p.c. per il mancato esame dell’istanza di acquisizione documentale relativa alla cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto inammissibile l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di ex soci della società in liquidazione, perché diretta verso soggetti diversi dalla parte originaria e comunque tardiva e priva di utilità, anche in ragione del fatto che la sentenza d’appello era già coperta da giudicato nei confronti della società rimasta contumace. Quanto ai tre motivi di ricorso, la Corte li ha ritenuti inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza: il ricorrente non aveva prodotto il ricorso in appello né gli atti e documenti richiamati a fondamento delle censure; inoltre, l’omessa pronuncia non può riguardare istanze istruttorie ma solo domande o eccezioni di merito. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese in favore della controricorrente e l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma primo, n. 2), c.p.c.
il ricorso deve individuare correttamente la parte nei cui confronti è proposto; l’istanza di integrazione del contraddittorio verso soggetti diversi dalla parte indicata è inammissibile.
art. 327, comma primo, c.p.c.
la sentenza d’appello era già passata in giudicato per il decorso del termine lungo nei confronti della società non ricorrente in cassazione.
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
invocato dal ricorrente come base della responsabilità solidale tra committente e appaltatore per le differenze retributive dovute al lavoratore.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
dedotto per la censura di violazione degli artt. 437, comma 2, e 345, comma 3, c.p.c.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo.
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia riguarda solo domande ed eccezioni di merito, non le istanze istruttorie.
art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c.
il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, indicando in modo preciso i contenuti delle censure e la loro collocazione negli atti.
art. 369, comma secondo, n. 4), c.p.c.
ai fini dell’ammissibilità devono essere depositati gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 437, comma 2, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’ammissibilità in appello dell’acquisizione documentale.
art. 345, comma 3, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per la dedotta ammissibilità delle prove documentali in appello.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la dichiarazione di inammissibilità comporta l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se le censure non sono autosufficienti, cioè se non consentono al giudice di legittimità il controllo diretto sulla decisività delle doglianze mediante la puntuale indicazione e produzione degli atti e documenti rilevanti.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. può riguardare solo domande o eccezioni di merito e non anche la mancata decisione su istanze istruttorie, la cui omissione è eventualmente censurabile sotto altri profili.
- Chi invoca in cassazione l’omessa pronuncia su una domanda riproposta in appello deve produrre l’atto di appello o comunque consentire la verifica del contenuto della riproposizione della domanda, altrimenti la doglianza non è scrutinabile.
- La richiesta di integrazione del contraddittorio in cassazione non può essere utilizzata per coinvolgere soggetti diversi dalla parte originariamente indicata nel ricorso, specie quando l’iniziativa sia tardiva e priva di concreta utilità processuale.
- In tema di TFR, la sua esigibilità dipende dalla cessazione del rapporto di lavoro; una censura che assuma l’erroneità della decisione sul punto richiede la dimostrazione, con atti specifici, dell’effettiva cessazione del rapporto e del momento in cui essa si è verificata.
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