Sentenza del 27/06/2019 n. 17243 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava di essere tenuta al pagamento dei dazi doganali relativi all'importazione dall'Ungheria, nel 2001 Stato non ancora membro dell'Unione europea, di latte destinato alla distribuzione assistenziale. In via principale chiedeva l'accertamento negativo della propria responsabilità doganale, sostenendo che G. fosse divenuta proprietaria del latte già in Ungheria e che, pertanto, fosse quest'ultima l'importatrice e debitrice dei dazi. In subordine chiedeva il diritto di rivalsa nei confronti di G. Deduceva inoltre l'inapplicabilità del Regolamento CEE n. 3149/1992 per presunte irregolarità della gara, l'errata qualificazione del contratto come fornitura/trasporto anziché compravendita di cosa futura e l'omesso esame di documenti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la contestazione relativa all'irregolarità della gara perché proposta per la prima volta in cassazione. Ha confermato che il rapporto era un contratto atipico-misto di fornitura e trasporto, disciplinato dal Regolamento CEE n. 3149/1992, e che G. svolgeva un ruolo di intermediazione senza acquistare la proprietà del latte prima della sua importazione e immissione in libera pratica. La scelta di A. di approvvigionarsi in un Paese extracomunitario costituiva un rischio imprenditoriale a suo carico; di conseguenza A. era l'importatrice e soggetto passivo dei dazi doganali. È stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 10.000 euro per ciascuna controricorrente, oltre accessori e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 918/1983, art. 65
La Corte ha ritenuto non applicabile la disposizione sull'esenzione doganale invocata dalla ricorrente.
Regolamento CEE n. 3149/1992
È stato individuato come disciplina applicabile alla fornitura di derrate alimentari destinate agli indigenti. Il regolamento presupponeva l'approvvigionamento di prodotti reperibili sul mercato comunitario; l'acquisto in un Paese extracomunitario comportava l'assoggettamento ai dazi.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 6 e 7
Le disposizioni sono state applicate per affermare l'assoggettamento a IVA della prestazione di fornitura e per escludere che fosse stata dimostrata una cessione del latte all'estero, in Ungheria, a G.
Codice doganale comunitario, art. 4, n. 18
La nozione di importatore e dichiarante è stata valutata in relazione alla concreta struttura dell'operazione; A., quale impresa che aveva procurato e importato la merce, è stata considerata soggetto rilevante ai fini dell'obbligazione doganale.
Codice doganale comunitario, art. 201
L'obbligazione doganale grava sul soggetto che effettua l'importazione e presenta la merce alla dogana. Nel caso concreto tale ruolo è stato attribuito ad A., non a G., che non aveva acquistato la proprietà della merce prima dell'importazione.
Codice civile, artt. 1362 e seguenti
La qualificazione del contratto deve essere svolta interpretando la comune volontà delle parti secondo i criteri legali di ermeneutica contrattuale; non è sufficiente contrapporre in cassazione una diversa lettura del contratto.
Codice civile, art. 1376
Il principio consensualistico invocato dalla ricorrente non è stato applicato, poiché la Corte ha escluso che il rapporto fosse una compravendita o permuta e lo ha ricondotto allo schema speciale di fornitura e trasporto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
La Corte ha ribadito che il ricorso per violazione di legge non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti o del contratto e che il vizio motivazionale è denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale grave, non per semplice insufficienza della motivazione.
Massime di principio
- Quando un'impresa partecipa a una gara pubblica accettando condizioni specifiche sull'origine comunitaria delle merci, l'eventuale scelta successiva di approvvigionarsi in un Paese extracomunitario può comportare dazi e responsabilità doganale a suo carico, quale rischio imprenditoriale prevedibile.
- La qualificazione del contratto dipende dalla struttura concreta dell'operazione e dalla disciplina speciale della gara e del finanziamento pubblico; non è sempre possibile ricondurre una fornitura assistenziale a una semplice compravendita con trasferimento anticipato della proprietà.
- L'ente pubblico che organizza o intermedia la distribuzione di beni agli indigenti non diventa automaticamente proprietario o importatore della merce. Occorre verificare chi abbia procurato il prodotto, chi lo abbia presentato in dogana e in quale momento sia avvenuto il trasferimento della proprietà.
- In sede di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta eccezioni fondate su fatti nuovi, come l'illegittimità della gara; tali contestazioni devono essere dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
- La contestazione della qualificazione contrattuale deve indicare specificamente la violazione dei criteri di interpretazione del contratto o un vizio motivazionale riconoscibile, non limitarsi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- La documentazione unilaterale, come una fattura emessa senza IVA o con indicazioni difformi dall'aggiudicazione, non dimostra da sola un accordo modificativo: è necessario provare l'effettiva volontà concorde delle parti.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai principi stabiliti dalla Corte di cassazione e non può riesaminare questioni già definitivamente decise, salvo gli aspetti espressamente rimessi al suo esame.
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