Regolamento (UE) 2023/1771
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1771 della Commissione del 12 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i sistemi e i componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e che abroga i regolamenti (CE) n. 1032/2006, (CE) n. 633/2007 e (CE) n. 262/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE sui servizi ATM/ANS per allinearlo al nuovo regime di certificazione e dichiarazione delle apparecchiature ATM/ANS e delle organizzazioni di progettazione/produzione. Introduce una disciplina dettagliata su installazione, messa in servizio e sorveglianza delle apparecchiature, oltre a nuove regole sull’assegnazione dei codici interrogatore modo S, sul coordinamento con paesi terzi e sulle procedure automatizzate di coordinamento dei voli. Abroga, in un’ottica di consolidamento, tre regolamenti storici dedicati rispettivamente agli scambi automatici di dati di volo, al protocollo di trasferimento messaggi di volo e ai codici modo S.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per integrare requisiti su apparecchiature ATM/ANS, coordinamento/sorveglianza dei codici modo S e comunicazioni voce/data link nel cielo unico europeo, abrogando i regolamenti (CE) n. 1032/2006, n. 633/2007 e n. 262/2009.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS), ai fornitori di servizi di sorveglianza, ai fornitori di servizi di gestione dei flussi di traffico aereo, ai gestori della rete e alle autorità competenti degli Stati membri, nell’ambito del cielo unico europeo e della sorveglianza dei relativi servizi. Riguarda in particolare l’integrazione, l’installazione, le prove in loco e la messa in servizio di apparecchiature ATM/ANS, l’assegnazione e l’uso dei codici dell’interrogatore modo S, il coordinamento ATM/ATC tra enti e le comunicazioni bordo/terra e terra/terra. Sono previste esclusioni territoriali rilevanti: taluni requisiti non si applicano allo spazio aereo del cielo unico europeo al di fuori della regione EUR ICAO e, per alcune regole sulle frequenze a 8,33 kHz, anche alla FIR/UIR delle Canarie; sono inoltre mantenute le esenzioni già concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1079/2012.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1771: modifiche al quadro ATM/ANS e codici modo S
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per adeguarlo al nuovo assetto dell’aviazione civile UE introdotto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai regolamenti delegato (UE) 2023/1768 ed esecuzione (UE) 2023/1769. La finalità è mantenere continuità normativa nei requisiti tecnici e operativi per i servizi ATM/ANS, integrando la disciplina delle apparecchiature ATM/ANS, della sorveglianza e del coordinamento dei voli, inclusi i codici dell’interrogatore modo S.
Contesto e finalità
Il regolamento recepisce l’esigenza, espressa nei considerando, di adeguare entro il 12 settembre 2023 le norme di attuazione derivate dal previgente regolamento (CE) n. 552/2004, ormai abrogato. La Commissione richiama anche il piano generale ATM e il parere EASA n. 01/2023. Viene perseguita una duplice finalità: da un lato, riflettere nel regolamento 2017/373 la nuova certificazione/dichiarazione delle apparecchiature ATM/ANS; dall’altro, consolidare in un unico testo requisiti già contenuti nei regolamenti abrogati n. 1032/2006, n. 633/2007 e n. 262/2009.
Ambito soggettivo e territoriale
Le modifiche riguardano in primo luogo i fornitori di servizi ATM/ANS, i fornitori di sorveglianza, i fornitori di ATFM e ASM, il gestore della rete e le autorità competenti. Molte disposizioni si applicano nel contesto del cielo unico europeo, ma alcune regole sono limitate alla regione EUR ICAO; il testo esclude espressamente taluni ambiti, tra cui lo spazio aereo del cielo unico europeo al di fuori della regione EUR ICAO e, per alcune norme sulle frequenze a 8,33 kHz, la FIR/UIR delle Canarie.
Apparecchiature ATM/ANS: integrazione, installazione e messa in servizio
L’allegato I introduce la nozione di "apparecchiature ATM/ANS" e l’allegato III, punto ATM/ANS.OR.A.045, impone al fornitore di ATM/ANS di verificare prima dell’integrazione che il sistema o componente sia certificato, dichiarato o comunque conforme alle specifiche applicabili. Il fornitore deve inoltre assicurare la verifica della conformità alle specifiche del fabbricante, comprese installazione e prove in loco, e accertare che il sistema funzionale modificato soddisfi i requisiti applicabili prima della messa in servizio. Le apparecchiature devono infine essere messe in servizio nel rispetto delle condizioni d’uso e delle limitazioni applicabili.
Direttive di sicurezza, sorveglianza e reazioni alle non conformità
L’allegato II rafforza il ruolo dell’autorità competente. Essa deve informare immediatamente l’Agenzia in caso di problemi significativi nell’attuazione delle disposizioni applicabili; deve inoltre pubblicare una direttiva di sicurezza quando constata una condizione di non sicurezza che richiede reazione immediata, oppure prestazioni insufficienti o difetti di sicurezza/non interoperabilità in apparecchiature oggetto di dichiarazione di conformità. La direttiva deve contenere, almeno, identificazione della condizione, del sistema interessato, delle azioni richieste, del termine per l’attuazione e della data di entrata in vigore; una copia va trasmessa all’Agenzia e alle altre autorità entro un mese.
Il sistema dei rilievi viene riformulato distinguendo tra rilievi di livello 1 e livello 2. I primi presuppongono non conformità gravi tali da comportare un rischio significativo per la sicurezza del volo o da mettere in dubbio la continuità dell’attività del fornitore; i secondi riguardano le altre non conformità. In caso di rilievo l’autorità chiede un’azione correttiva; per i rilievi di livello 1 può limitare, sospendere o revocare il certificato, garantendo per quanto possibile la continuità del servizio; per i rilievi di livello 2 concede un termine per il piano di correzione e può riclassificare il rilievo a livello 1 se il fornitore non risponde adeguatamente.
Comunicazioni bordo/terra, terra/terra e requisiti 8,33 kHz
Nel nuovo testo dell’allegato IV, i fornitori di servizi di traffico aereo devono usare voice link e/o data link nelle comunicazioni bordo/terra. Se si usa la canalizzazione a 8,33 kHz, le apparecchiature devono essere compatibili con tale canalizzazione e con la sintonia a 25 kHz; le procedure applicabili agli aeromobili con o senza radio 8,33 kHz devono essere disciplinate nelle lettere di accordo, e sono richiesti impianti di registrazione per alcune comunicazioni operative. Per il servizio di controllo di area, le comunicazioni devono consentire sia la voce bidirezionale sia, per lo spazio aereo rilevante, i collegamenti dati necessari ai servizi data link.
Per le comunicazioni terra/terra, il regolamento richiede l’uso di comunicazioni vocali dirette e/o data link; quando il coordinamento ATC è parzialmente automatizzato devono essere disponibili mezzi idonei per ricevere, archiviare, elaborare e trasmettere le informazioni di volo, con segnali di guasto e avvisi nelle postazioni operative. Il testo disciplina inoltre il coordinamento automatizzato del trasferimento del controllo tra enti in EUR ICAO tramite specifiche procedure e appendici tecniche.
Sorveglianza, codici modo S e dati di sorveglianza
Uno dei nuclei più rilevanti della riforma è la disciplina dei codici dell’interrogatore modo S (codici IC). L’articolo 3 sexies stabilisce tempi e modalità di comunicazione delle modifiche al piano di assegnazione dei codici IC, obblighi di reportistica semestrale, coordinamento con paesi terzi in caso di sovrapposizione di copertura e notifica ai fornitori di servizi di traffico aereo degli interrogatori modo S di paesi terzi non coordinati. I fornitori di servizi di sorveglianza, secondo il nuovo punto CNS.TR.205, possono gestire un interrogatore modo S idoneo solo previa assegnazione del codice IC da parte dello Stato membro e devono rispettare requisiti di domanda, di uso esclusivo del codice assegnato e di comunicazione periodica delle variazioni operative.
Il gestore della rete ha un ruolo centrale: deve verificare le domande, effettuare entro sei mesi simulazioni di aggiornamento del piano IC, proporre il piano agli Stati membri e aggiornarlo dopo l’approvazione. Deve anche garantire il corretto trattamento dei codici riservati agli enti militari e che tali assegnazioni non incidano negativamente sulla sicurezza del traffico aereo generale. Inoltre, il nuovo punto ATS.OR.446 e l’appendice 1 introducono l’uso del codice SSR A1000 per l’identificazione individuale degli aeromobili tramite downlink, con regole dettagliate su assegnazione, verifiche, esclusioni ed accordi con fornitori confinanti.
Coordinamento dei voli e procedure automatizzate
L’appendice 2 dell’allegato IV sostituisce e sistematizza le procedure operative di coordinamento tra enti ATC. Sono disciplinati, con dettaglio, la notifica, il coordinamento iniziale, la revisione del coordinamento, l’annullamento, i dati di volo di base e la loro modifica, la notifica e coordinamento prima della partenza, il cambio di frequenza, l’accettazione manuale delle comunicazioni, la notifica dell’intenzione di attraversamento, la richiesta/controproposta di attraversamento e la cancellazione dell’attraversamento. Le procedure prevedono contenuti minimi delle informazioni trasmesse, tempi di attivazione, conferme tra ente trasferente e ricevente, gestione di discrepanze e avvisi alle postazioni operative in caso di mancata conferma entro i requisiti di qualità del servizio.
Abrogazioni e coordinamento con altri atti UE
L’articolo 2 abroga i regolamenti (CE) n. 1032/2006, n. 633/2007 e n. 262/2009, che vengono sostanzialmente assorbiti nel testo modificato del regolamento 2017/373. Il regolamento si coordina inoltre con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770, che disciplina l’equipaggiamento degli aeromobili e le regole operative per l’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo, e con il regolamento (UE) n. 1079/2012, limitandosi a non alterarne le esenzioni già vigenti.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento del regolamento (UE) 2017/373
L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 introducendo nuove definizioni, nuovi obblighi per Stati membri e fornitori, e aggiornando diversi allegati (I, II, III, IV, VIII, IX, X e XII). Le modifiche servono a riflettere il nuovo quadro del regolamento (UE) 2018/1139 e dei regolamenti delegato (UE) 2023/1768 ed esecuzione (UE) 2023/1769.
Nuove definizioni rilevanti
Nell’allegato I sono introdotti, tra gli altri, i concetti di "apparecchiature ATM/ANS", "interrogatore modo S", "interrogatore modo S idoneo", "operatore modo S", "interferenza dannosa", "piano di assegnazione dei codici dell’interrogatore (IC)", oltre a nozioni operative come "confine", "dati di coordinamento", "punto di coordinamento (COP)", "servizio data link", "codice IC idoneo", "sequenza di esecuzione", "ente notificato", "ente ricevente", "postazione operativa" e "avviso".
Obblighi degli Stati membri su interferenze e assegnazione codici IC
È inserito l’articolo 3, paragrafo 6 bis, che impone agli Stati membri di evitare che l’uso di un trasmettitore di terra nel loro territorio provochi interferenze dannose per altri sistemi di sorveglianza. Con l’articolo 3 sexies gli Stati membri devono comunicare agli operatori modo S le modifiche all’assegnazione di un codice IC entro 14 giorni di calendario dalla ricezione dell’aggiornamento del piano, pubblicare almeno semestralmente una relazione aggiornata sull’assegnazione e sull’uso dei codici IC, coordinarsi con i paesi terzi in caso di sovrapposizione di copertura e notificare ai fornitori di servizi di traffico aereo gli interrogatori modo S di paesi terzi per i quali non vi sia stato coordinamento.
Regole sulla protezione dello spettro e sulla canalizzazione a 8,33 kHz
L’articolo 3 septies stabilisce che i transponder SSR degli aeromobili sorvolanti uno Stato membro non devono essere soggetti a interrogazioni eccessive da parte di interrogatori di sorveglianza a terra. Gli Stati membri devono inoltre garantire la conversione di tutte le assegnazioni di frequenza vocale alla canalizzazione a 8,33 kHz, con eccezioni espresse per talune frequenze (121,5 MHz; 123,1 MHz; frequenze VLD nello spazio aereo dell’Unione; frequenze ACARS 131,525/131,725/131,825 MHz) e per i sistemi di offset della portante in 25 kHz. Restano valide le esenzioni già concesse ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1079/2012. Le regole non si applicano fuori dalla regione EUR ICAO e, per quanto precisato nel testo, neppure nella FIR/UIR delle Canarie.
Nuovi obblighi per i fornitori di ATM/ANS sull’integrazione delle apparecchiature
Nell’allegato III, punto ATM/ANS.OR.A.045, il fornitore di ATM/ANS deve garantire, prima dell’integrazione delle apparecchiature ATM/ANS nel sistema funzionale, che le apparecchiature nuove o modificate siano certificate, dichiarate o comunque verificate secondo il regolamento delegato (UE) 2023/1768 e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1769, che sia verificata la conformità alle specifiche del fabbricante, che il sistema modificato soddisfi i requisiti applicabili prima della messa in servizio e che le apparecchiature siano messe in servizio nel rispetto delle condizioni d’uso e delle eventuali limitazioni.
Sorveglianza, direttive di sicurezza e rilievi
L’allegato II rafforza i poteri dell’autorità competente: deve informare immediatamente l’Agenzia in caso di problemi significativi; può emanare direttive di sicurezza se riscontra condizioni di non sicurezza o prestazioni/interoperabilità insufficienti; deve trasmettere la direttiva ai fornitori interessati e all’Agenzia entro un mese; e deve verificare il rispetto delle direttive. Sono inoltre ridefiniti i rilievi di livello 1 e 2, con obbligo di azione correttiva, possibile limitazione/sospensione/revoca del certificato nei casi gravi e possibilità di riclassificazione da livello 2 a livello 1 se il fornitore non coopera o non attua correttamente le misure.
Requisiti operativi per l’uso delle apparecchiature ATM/ANS
Sempre nell’allegato III, i fornitori devono disporre di processi che assicurino la conformità progettuale delle apparecchiature ATM/ANS, la gestione delle direttive di sicurezza e l’adozione di misure correttive tempestive. Il gestore della rete deve inoltre presentare una relazione annuale alla Commissione e all’Agenzia, con indicazione del rendimento operativo e degli sviluppi significativi, in particolare nel settore della sicurezza.
Comunicazioni bordo/terra e terra/terra
Nell’allegato IV, il punto ATS.OR.400 impone ai fornitori di traffico aereo l’uso di voice link e/o data link per le comunicazioni bordo/terra; quando si usa la canalizzazione a 8,33 kHz, le apparecchiature e le frequenze devono essere idonee, le procedure per aeromobili con o senza capacità 8,33 kHz devono risultare dalle lettere di accordo e devono essere previste registrazioni per le comunicazioni ATC e, in certi casi, per il servizio informazioni volo/AFIS. I punti ATS.OR.415 e ATS.OR.430 disciplinano rispettivamente le comunicazioni bordo/terra per il servizio di controllo di area e le comunicazioni terra/terra, incluse le funzionalità di coordinamento automatizzato, gli avvisi in caso di anomalie e la disponibilità dei mezzi per modificare le informazioni di volo scambiate.
Dati di sorveglianza e identificazione individuale degli aeromobili
È introdotto il punto ATS.OR.446, che vieta l’uso dei dati di interrogatori modo S di competenza di un paese terzo se l’assegnazione dei codici IC non è stata coordinata, impone la capacità di identificare i singoli aeromobili tramite l’elemento di identificazione in downlink e prescrive un’operatività ininterrotta anche nelle zone confinanti. L’appendice 1 dettaglia il regime del codice SSR di cospicuità A1000 per l’identificazione individuale, le condizioni di assegnazione, i casi di esclusione e gli accordi formali con i fornitori confinanti. L’appendice 2 stabilisce le procedure automatizzate per notifica, coordinamento iniziale, revisione, annullamento, dati di volo di base, cambio frequenza, accettazione manuale e altri flussi operativi.
Nuove regole per i fornitori di servizi di sorveglianza
Nell’allegato VIII, sezione 2, il punto CNS.TR.205 disciplina assegnazione e uso dei codici dell’interrogatore modo S: l’operatore può gestire un interrogatore solo con assegnazione del codice IC da parte dello Stato membro, deve presentare una domanda con informazioni dettagliate, rispettare gli elementi chiave dell’assegnazione e comunicare semestralmente variazioni installative o operative. Ogni interrogatore deve usare esclusivamente il codice IC assegnato.
Ruolo del gestore della rete sui codici IC e sui voli ammissibili A1000
Nell’allegato XII, la nuova sezione 2 introduce il punto NM.TR.105, che impone al gestore della rete una procedura per verificare le domande di codici IC, entro sei mesi simulare e proporre aggiornamenti del piano di assegnazione, soddisfare per quanto possibile i requisiti operativi delle domande e aggiornare il piano dopo l’approvazione. Deve inoltre assicurare il controllo dell’uso dei codici riservati agli enti militari e che tali assegnazioni non incidano negativamente sulla sicurezza del traffico aereo generale. Il punto NM.TR.110 impone al gestore della rete di valutare l’ammissibilità al codice SSR A1000 e di comunicarne gli esiti a tutti gli enti ATS interessati.
Aggiornamento delle regole su ATM, ATFM e ASM
Gli allegati IX, X e XII vengono allineati ai regolamenti (UE) n. 255/2010, (CE) n. 2150/2005 e (UE) 2019/123. In particolare, i fornitori di ATFM, ASM e il gestore della rete devono dimostrare la conformità dei propri metodi e procedure operative ai regolamenti richiamati.
Abrogazione dei regolamenti storici
L’articolo 2 abroga i regolamenti (CE) n. 1032/2006, (CE) n. 633/2007 e (CE) n. 262/2009, le cui materie sono assorbite e riorganizzate nel regolamento (UE) 2017/373 come modificato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è firmato a Bruxelles il 12 settembre 2023 ed è pubblicato nella GUUE del 15 settembre 2023.
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