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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1772

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1772 della Commissione del 12 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 per quanto riguarda le regole operative relative all’uso dei sistemi e dei componenti per la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea nello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1033/2006

Normativa europea32023R1772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo organico le norme operative del cielo unico europeo in materia di presentazione, approvazione, modifica e contenuto dei piani di volo, recependo nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 le regole già contenute nel regolamento (CE) n. 1033/2006, che viene abrogato. Introduce inoltre nuove definizioni, rafforza il ruolo del gestore della rete nell’elaborazione dei piani di volo IFR e disciplina in modo dettagliato le procedure CPDLC data-link. Le nuove regole sono in gran parte allineate alle esigenze operative della regione EUR ICAO e prevedono espressamente esclusioni per lo spazio aereo del cielo unico europeo fuori da tale regione.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 aggiornando le regole operative sui piani di volo, l’uso dei sistemi ATM/ANS e le procedure CPDLC nello spazio aereo del cielo unico europeo, e abroga il regolamento (CE) n. 1033/2006.

Ambito di applicazione

Si applica agli utenti dello spazio aereo e agli aeromobili che operano in entrata, all’interno o in uscita dall’Unione, nonché agli aeromobili immatricolati in uno Stato membro che operano in qualsiasi spazio aereo, purché non in contrasto con le regole dello Stato avente giurisdizione sul territorio sorvolato. Le modifiche estendono l’ambito anche alle autorità competenti degli Stati membri, ai fornitori di servizi di navigazione aerea, al gestore della rete, ai gestori aeroportuali e al personale di terra pertinente impegnato in operazioni degli aeromobili. Alcune disposizioni sui piani di volo non si applicano nello spazio aereo del cielo unico europeo che non fa parte della regione EUR ICAO.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1772 della Commissione

Il regolamento interviene sul quadro operativo del cielo unico europeo in materia di pianificazione dei voli e comunicazioni aeronautiche, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012. La finalità dichiarata è garantire la continuità dei requisiti per l’uso delle apparecchiature e dei servizi ATM/ANS, trasferendo nel testo SERA le disposizioni già contenute nel regolamento (CE) n. 1033/2006, che viene abrogato.

Ambito soggettivo e territoriale

Il regolamento si applica agli utenti dello spazio aereo e agli aeromobili in entrata, in uscita o all’interno dell’Unione, nonché agli aeromobili con marche di uno Stato membro che operano in qualsiasi spazio aereo, nei limiti della compatibilità con le regole dello Stato sorvolato. Con la modifica dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 923/2012, l’ambito soggettivo viene espressamente esteso anche alle autorità competenti degli Stati membri, ai fornitori di servizi di navigazione aerea, al gestore della rete, ai gestori aeroportuali e al personale di terra pertinente. Le disposizioni sui piani di volo sono però escluse per lo spazio aereo del cielo unico europeo che non ricade nella regione EUR ICAO.

Razionale della modifica normativa

Dai considerando emerge che la Commissione ha ritenuto necessario adeguare la disciplina alla scadenza prevista dall’articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139. Poiché il regolamento (CE) n. 1033/2006 disciplinava le procedure per i piani di volo nella fase pre-volo, le relative regole vengono incorporate nel regolamento (UE) n. 923/2012 per assicurare continuità regolatoria. La Commissione evidenzia inoltre il ruolo del gestore della rete nel trattamento dei piani di volo e la necessità di eliminare i riferimenti ai piani di volo ripetitivi, non più applicabili nella regione EUR.

Definizioni nuove o aggiornate

Il regolamento introduce alcune definizioni funzionali alla nuova disciplina:

  • identificazione dell’aeromobile, come gruppo di lettere/cifre coincidente con il nominativo di chiamata usato nelle comunicazioni;
  • data stimata di sblocco, cioè la data prevista in cui l’aeromobile inizierà a muoversi per la partenza;
  • IFPS, quale sistema centrale di ricezione, convalida e distribuzione dei piani di volo;
  • gestore della rete, incaricato dei compiti connessi alle funzioni di rete di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004;
  • NOTAM;
  • originatore di un piano di volo;
  • fase che precede il volo, definita come intervallo tra la prima presentazione del piano e la prima autorizzazione ATC.

Presentazione dei piani di volo

Il punto SERA.4001 è riscritto per disciplinare in modo puntuale chi riceve il piano di volo e in quali tempi. Per i voli IFR, in tutto o in parte nello spazio aereo del cielo unico europeo, il piano deve essere presentato al gestore della rete, direttamente o tramite un ufficio informazioni ATS, secondo i manuali operativi del gestore. Negli altri casi, la presentazione avviene all’ufficio informazioni ATS.

Sono fissati termini temporali precisi:

  • non oltre 120 ore prima dell’orario stimato di sblocco;
  • almeno 3 ore prima per i voli potenzialmente soggetti a misure di gestione del flusso;
  • almeno 60 minuti prima per gli altri voli;
  • se il piano è presentato in volo, in tempo utile affinché l’ente ATS lo riceva almeno 10 minuti prima dell’arrivo stimato al punto di ingresso in un’area di controllo o consultiva, oppure al punto di attraversamento di un’aerovia o rotta consultiva.

È inoltre previsto che, per i voli IFR che entrano nell’area di responsabilità di un ente ATS senza che il piano sia già pervenuto dal gestore della rete, l’ente interessato debba trasmettere al gestore della rete l’identificazione dell’aeromobile, il tipo, il punto di ingresso, l’orario e il livello di volo a tale punto, la rotta e l’aeroporto di destinazione.

Contenuto del piano di volo e compilazione

Il nuovo testo di SERA.4005 amplia e specifica i dati che il piano deve contenere, richiamando una serie articolata di informazioni operative: identificazione, regole e tipo di volo, equipaggiamenti e capacità, partenza, orario di sblocco, velocità, livello, rotta, destinazione, alternati, autonomia, persone a bordo, equipaggiamento di emergenza e altre informazioni pertinenti.

Il punto SERA.4010 stabilisce che:

  • il piano deve contenere, se del caso, le informazioni pertinenti relative alle voci da 1 a 11 di SERA.4005;
  • operatori, originatori ed enti ATS devono attenersi alle istruzioni dell’appendice 6 e ai vincoli delle AIP;
  • per i voli IFR nello spazio aereo del cielo unico europeo va indicato il corretto indicatore delle capacità di bordo in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770;
  • per aeromobili non equipaggiati in conformità a tale regolamento vanno riportati gli indicatori pertinenti e le eventuali esenzioni;
  • il gestore della rete deve elaborare e distribuire le informazioni sulla capacità di canalizzazione a 8,33 kHz provenienti dai piani di volo.

Approvazione, comunicazione e coordinamento delle modifiche

Con il nuovo SERA.4013, il regolamento disciplina la fase di approvazione del piano di volo. Il gestore della rete e l’ufficio informazioni ATS devono verificare che, al ricevimento o in caso di modifiche, il piano sia conforme al formato e ai dati applicabili, completo e, per quanto possibile, accurato; se necessario, deve essere reso accettabile per i servizi ATS. Le modifiche che incidono sulla sicurezza del volo, in particolare quelle relative a rotta o livello, devono essere comunicate dal controllore al gestore della rete, mentre il gestore deve informare gli enti ATS e l’operatore dell’aeromobile delle modifiche approvate.

Sono inoltre stabiliti obblighi di trasmissione interna:

  • l’originatore deve comunicare all’operatore o al pilota le condizioni di approvazione e le relative modifiche;
  • l’operatore deve integrare tali condizioni nel piano operativo di volo e informarne il pilota;
  • prima del volo, l’operatore deve verificare che il piano rispecchi correttamente gli obiettivi operativi.

Modifiche ai piani di volo e gestione dei ritardi

Il punto SERA.4015 disciplina le variazioni del piano di volo. Tutte le modifiche ai piani IFR o ai VFR controllati devono essere comunicate al gestore della rete nella fase pre-volo e all’ente ATS competente in volo; per gli altri voli VFR devono essere comunicati i cambiamenti significativi. Se il volo è in ritardo di 30 minuti rispetto all’EOBT per voli controllati, o di 1 ora per voli non controllati con piano già presentato, il piano deve essere modificato o sostituito e quello precedente annullato. Per i voli IFR, ritardi superiori a 15 minuti devono essere comunicati al gestore della rete.

Se cambiano gli impianti di bordo o lo stato delle capacità dell’aeromobile, gli operatori o i loro agenti devono trasmettere un messaggio di modifica. Inoltre, se le informazioni su autonomia o persone a bordo risultano inesatte al momento della partenza, ciò costituisce una modifica significativa da comunicare.

Procedure CPDLC

La nuova sezione 15 introduce un corpus completo di regole per le comunicazioni data-link controllore-pilota. Tra i punti principali:

  • l’indirizzo di connessione dell’ente ATS deve essere pubblicato nelle AIP nazionali;
  • l’ente ATS deve accettare richieste valide di avvio del data link e, se possibile, correlarle al piano di volo;
  • fornitori di servizi di traffico aereo e operatori devono predisporre procedure per risolvere rapidamente i casi di mancato avvio;
  • la CPDLC deve essere instaurata con sufficiente anticipo per garantire il contatto con l’ente ATC competente;
  • il pilota deve poter identificare in ogni momento l’ente ATC che presta il servizio;
  • il trasferimento della CPDLC deve avvenire in coordinamento con il trasferimento della comunicazione vocale;
  • sono regolati composizione, risposta, correzione dei messaggi, uso del linguaggio semplice e degli elementi standard, gestione dei messaggi multipli, e impiego della risposta “UNABLE” in caso di impossibilità o parziale accoglimento.

Sono poi previste regole specifiche per avarie, mancata trasmissione di messaggi, ritorno alla comunicazione vocale, arresto intenzionale del sistema CPDLC, sospensione temporanea delle richieste e prova del sistema. Il regolamento chiarisce infine che la disponibilità della CPDLC non esonera dall’attivazione delle procedure previste per l’avaria della comunicazione vocale bordo-terra.

Appendice 6: compilazione del piano di volo ICAO

L’appendice 6 viene interamente inserita nel regolamento SERA e contiene istruzioni operative dettagliatissime per la compilazione del modulo ICAO di piano di volo. Vengono fissate le modalità di inserimento di dati relativi a:

  • identificazione aeromobile, regole di volo e tipo di volo;
  • numero e tipo di aeromobile;
  • categoria di turbolenza di scia;
  • apparati COM/NAV, PBN e sorveglianza;
  • aeroporto di partenza e di destinazione;
  • velocità di crociera, livello, rotta, alternati e durata stimata;
  • note speciali, capacità, esenzioni e dati operativi aggiuntivi.

Sono inoltre riportati i codici standard per specifiche RNAV/RNP, i descrittori di equipaggiamento, le modalità di indicazione di depature/arrival, DOF, REG, EET, SEL, TYP, CODE, DLE, OPR, ORGN, PER, ALTN, RALT, TALT, RIF, RVR, RFP e RMK, nonché le istruzioni per equipaggiamenti di emergenza e di sopravvivenza. Il testo ha quindi una funzione eminentemente operativa per gli operatori aeronautici e per gli addetti alla compilazione e gestione dei piani di volo.

Abrogazione ed entrata in vigore

Il regolamento abroga espressamente il regolamento (CE) n. 1033/2006. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione soggettiva del regolamento SERA

L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 923/2012 è sostituito per includere espressamente, oltre agli utenti dello spazio aereo e agli aeromobili, anche le autorità competenti degli Stati membri, i fornitori di servizi di navigazione aerea, il gestore della rete, i gestori aeroportuali e il personale di terra pertinente impegnato in operazioni degli aeromobili.

Nuove definizioni rilevanti per la gestione dei piani di volo

Sono inserite definizioni di identificazione dell’aeromobile, data stimata di sblocco, sistema integrato di elaborazione iniziale dei piani di volo (IFPS), gestore della rete, NOTAM, originatore di un piano di volo e fase che precede il volo. Tali definizioni chiariscono il perimetro operativo delle nuove regole di pianificazione e trattamento dei piani di volo.

Presentazione dei piani di volo

Il punto SERA.4001 è riscritto: i piani di volo per operazioni IFR, in tutto o in parte nello spazio aereo del cielo unico europeo, devono essere presentati al gestore della rete, direttamente o tramite un ufficio informazioni ATS, conformemente ai manuali operativi del gestore della rete; negli altri casi la presentazione avviene all’ufficio informazioni ATS. Sono previsti termini massimi e minimi di presentazione: non più di 120 ore prima dell’orario stimato di sblocco, almeno 3 ore prima per voli soggetti a misure di gestione del flusso, almeno 60 minuti prima per gli altri voli, oppure almeno 10 minuti prima dell’arrivo stimato in caso di piano presentato durante il volo. È inoltre previsto un obbligo di trasmissione da parte dell’ente ATS al gestore della rete, per voli IFR per i quali non sia già pervenuto un piano di volo.

Contenuto e compilazione del piano di volo

I punti SERA.4005 e SERA.4010 sono sostituiti per dettagliare le informazioni da inserire nel piano di volo e le modalità di compilazione. Sono disciplinate, tra l’altro, identificazione dell’aeromobile, regole e tipo di volo, impianti di bordo e capacità, aeroporto di partenza, data e ora di sblocco, rotta, destinazione, alternati, autonomia, persone a bordo, equipaggiamento di emergenza e altre informazioni. Gli operatori, gli originatori e gli enti ATS devono attenersi alle istruzioni dell’appendice 6 e ai vincoli delle AIP. Per i voli IFR nello spazio aereo del cielo unico europeo va inserito il pertinente indicatore relativo all’equipaggiamento e alle capacità di bordo conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770; per aeromobili non equipaggiati conformemente a tale regolamento sono previste indicazioni specifiche e possibili esenzioni. Il gestore della rete deve inoltre elaborare e distribuire le informazioni sulla capacità di canalizzazione a 8,33 kHz ricevute nei piani di volo.

Approvazione del piano di volo e flussi informativi

Il nuovo punto SERA.4013 disciplina la verifica e approvazione del piano di volo da parte del gestore della rete e dell’ufficio informazioni ATS: il piano deve essere conforme al formato e ai dati applicabili, completo e, per quanto possibile, accurato, e, se necessario, reso accettabile per i servizi di traffico aereo. Gli ATC devono comunicare al gestore della rete le modifiche necessarie alle voci di rotta o livello che possono incidere sulla sicurezza del volo; il gestore della rete comunica agli enti ATS interessati le approvazioni e le modifiche approvate e informa l’operatore dell’aeromobile delle modifiche rilevanti. L’originatore, l’operatore dell’aeromobile e il pilota devono assicurare la corretta trasmissione delle condizioni di approvazione e la loro integrazione nel piano operativo di volo.

Modifiche al piano di volo e ritardi

Il punto SERA.4015 stabilisce che tutte le modifiche ai piani di volo IFR o ai VFR controllati devono essere comunicate al gestore della rete nella fase pre-volo e all’ente ATS competente durante il volo; per gli altri VFR, vanno comunicati i cambiamenti significativi. In caso di ritardo di 30 minuti rispetto all’EOBT per voli controllati o di 1 ora per voli non controllati con piano presentato, il piano deve essere modificato o sostituito e quello precedente annullato; per i voli IFR i ritardi superiori a 15 minuti devono essere comunicati al gestore della rete. Sono inoltre previste comunicazioni specifiche in caso di variazione delle capacità/impostazioni di bordo e delle informazioni su autonomia o persone a bordo.

Esclusioni territoriali per le regole sui piani di volo

Le prescrizioni relative a presentazione, contenuto, approvazione e modifica dei piani di volo non si applicano nello spazio aereo del cielo unico europeo che non fa parte della regione EUR dell’ICAO.

Nuove regole CPDLC

È introdotta la sezione 15 con le procedure di comunicazione via data-link controllore-pilota (CPDLC): pubblicazione degli indirizzi di connessione nelle AIP nazionali, obbligo per l’ente ATS di accettare richieste valide di avvio del data link, obbligo per fornitori di servizi e operatori di adottare procedure per risolvere i casi di mancato avvio, regole per l’instaurazione, il trasferimento, la composizione, la risposta e la correzione dei messaggi CPDLC, nonché gestione delle avarie, interruzioni intenzionali, sospensione temporanea delle richieste e prova del sistema. È previsto anche che l’esistenza di una connessione CPDLC non impedisca le azioni richieste in caso di avaria della comunicazione vocale bordo-terra.

Appendice 6: modulo ICAO e istruzioni di compilazione

L’appendice 6 è inserita e contiene il modulo di piano di volo ICAO e istruzioni dettagliate per la compilazione: regole di volo, tipo di volo, equipaggiamenti COM/NAV/sorveglianza, data e ora, rotta, alternati, equipaggiamento di emergenza, indicazioni PBN, NAV, SUR, DEP, DEST, DOF, OPR, ORGN, PER, ALTN, RALT, TALT, RIF, RVR, RFP, RMK e altri campi. Sono specificati codici, formati, limiti di caratteri e convenzioni di inserimento.

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1033/2006

Il regolamento (CE) n. 1033/2006, relativo alle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo, è abrogato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereonavigazione aereacielo unico europeogestione del traffico aereocomunicazioni aeronautiche

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