Regolamento (UE) 2023/1770
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 della Commissione del 12 settembre 2023 recante disposizioni sugli impianti di bordo necessari per l’utilizzo dello spazio aereo del cielo unico europeo e sulle regole operative relative all’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e sostituisce il quadro UE sugli equipaggiamenti di bordo e sulle procedure operative necessari per l’uso sicuro e uniforme dello spazio aereo del cielo unico europeo. Riprende in larga parte requisiti già esistenti in materia di data link, canalizzazione vocale a 8,33 kHz e sorveglianza (SSR, ADS-B, mode S), coordinandoli con il regolamento (UE) 2018/1139. Sono previste numerose deroghe, clausole transitorie e abrogazioni di atti precedenti, con applicazione diretta negli Stati membri.
Regolamento di esecuzione che disciplina gli impianti di bordo e le regole operative per l’uso dello spazio aereo del cielo unico europeo, in particolare per servizi data link, spaziatura dei canali vocali e sorveglianza, abrogando precedenti atti del 2009-2012.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori di aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139, quando operano come traffico aereo generale in entrata, all’interno o in uscita dallo spazio aereo del cielo unico europeo. Le regole sono articolate in due parti: una sulla comunicazione (Parte COM), con un ambito specifico per i servizi data link e uno per la spaziatura dei canali vocali; e una sulla sorveglianza (Parte SUR), con un ambito prevalentemente limitato ai voli IFR nel cielo unico europeo della regione EUR ICAO. Il regolamento prevede esclusioni e deroghe puntuali per talune categorie di aeromobili, per alcune rotte/regioni, per aeromobili con caratteristiche dimensionali o cronologiche determinate e per specifici modelli elencati negli allegati. Gli Stati membri restano competenti, per gli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, a garantire che le operazioni tengano conto della sicurezza degli altri aeromobili, con facoltà di applicare comunque il regolamento a tali aeromobili.
Regole operative e impianti di bordo per il cielo unico europeo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1770 aggiorna il quadro tecnico-operativo applicabile allo spazio aereo del cielo unico europeo, coordinandolo con il regolamento (UE) 2018/1139. La finalità è assicurare interoperabilità e sicurezza uniforme delle operazioni, riprendendo in gran parte requisiti già esistenti su comunicazioni data link, spaziatura dei canali vocali e sorveglianza, con adeguamenti e abrogazione degli atti previgenti.
Ambito soggettivo e territoriale
L’articolo 1 delimita l’applicazione agli operatori di aeromobili rientranti nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139, quando operano come traffico aereo generale in entrata, all’interno o in uscita dallo spazio aereo del cielo unico europeo. Il regolamento è quindi rivolto in via principale agli operatori di aviazione civile interessati dalla gestione ATM/ANS nello spazio aereo europeo armonizzato.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 chiarisce alcuni concetti tecnici rilevanti per l’applicazione delle norme. L’ente ATC comprende centro di controllo d’area, ente di avvicinamento o torre di controllo; il servizio data link è definito come una serie di transazioni ATM collegate mediante comunicazioni dati bordo-terra con uno specifico obiettivo operativo; il sistema di offset della portante è descritto come tecnica di mitigazione delle interferenze quando la copertura non è garantita da un solo trasmettitore di terra.
Obbligo generale di conformità agli allegati
L’articolo 3 impone agli operatori di assicurare che aeromobili, equipaggiamenti e procedure siano conformi agli allegati I (Parte COM) e II (Parte SUR). Si tratta della norma cardine che rende vincolanti, per gli operatori, i requisiti tecnici e procedurali contenuti nelle due parti dell’allegato.
Metodi accettabili e alternativi di rispondenza
L’articolo 4 attribuisce all’EASA il compito di elaborare metodi accettabili di rispondenza (AMC), utilizzabili per dimostrare la conformità al regolamento, al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati ed esecutivi adottati sulla sua base. Sono ammessi anche metodi alternativi di rispondenza, ma le autorità competenti devono valutarli in modo coerente e informare l’Agenzia quando siano utilizzati da soggetti sotto la loro sorveglianza o dalle stesse autorità.
Parte COM - servizi data link
Il titolo 1 dell’Allegato I disciplina i servizi data link. L’ambito di applicazione è limitato ai voli operanti come traffico aereo generale secondo regole del volo strumentale al di sopra di FL 285 nello spazio aereo del cielo unico europeo, esclusi però i settori non appartenenti alla regione EUR ICAO e specifiche porzioni delle UIR finlandese e svedese a nord di 61°30′.
Gli operatori devono garantire che ogni aeromobile sia capace di utilizzare le funzioni minime di data link indicate dalla norma AUR.COM.2005, cioè:
- avvio delle comunicazioni data link;
- gestione delle comunicazioni ATC;
- autorizzazione e informazione ATC;
- verifica del microfono ATC.
Devono inoltre adottare misure appropriate per consentire lo scambio di dati tra l’aeromobile dotato di data link e tutti gli enti ATC che possono controllare i voli, tenendo conto dei limiti di copertura della tecnologia impiegata.
La stessa norma prevede varie esclusioni: aeromobili con primo certificato di aeronavigabilità anteriore al 1° gennaio 1995; aeromobili con certificato anteriore al 1° gennaio 2018 sui quali, prima di tale data, siano state installate apparecchiature data link interoperabili per ACARS; aeromobili con massimo 19 posti passeggeri, MTOW non superiore a 45 359 kg e certificato anteriore al 5 febbraio 2020; voli di prova, consegna o manutenzione o aeromobili con componenti data link temporaneamente non operativi secondo la lista degli equipaggiamenti minimi; e le combinazioni di tipi/modelli indicate nelle appendici I e II, con per l’appendice II il requisito aggiuntivo del certificato anteriore al 5 febbraio 2020.
L’AUR.COM.2010 impone agli operatori di adeguare manuali operativi e procedure, nonché di assicurare che il personale responsabile delle apparecchiature data link sia formato e consapevole delle regole applicabili.
Parte COM - spaziatura dei canali di comunicazione vocale
Il titolo 2 dell’Allegato I riguarda la canalizzazione a 8,33 kHz nella banda 117,975–137 MHz. Si applica ai voli operanti come traffico aereo generale nella regione EUR ICAO con servizi radio vocali bordo-terra e terra-terra, restando escluse la FIR e la UIR Canarias.
Le apparecchiature di comunicazione vocale messe in servizio dopo il 17 novembre 2013 devono essere dotate di capacità di canalizzazione a 8,33 kHz e devono poter sintonizzarsi anche sui canali a 25 kHz. Restano inoltre valide le deroghe già concesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012, purché comunicate alla Commissione e relative a casi di limitato impatto sulla rete.
Parte SUR - sorveglianza cooperativa dipendente
Il titolo 1 dell’Allegato II stabilisce i requisiti di sorveglianza per i voli operanti come traffico aereo generale conformemente alle regole del volo strumentale nello spazio aereo del cielo unico europeo facente parte della regione EUR ICAO. La disposizione AUR.SUR.2015, invece, si applica a tutti i voli operanti come traffico aereo generale.
Gli aeromobili devono essere equipaggiati con transponder SSR efficienti, con capacità Mode S Elementary Surveillance (ELS) e continuità sufficiente a evitare rischi operativi. Per gli aeromobili con massa massima certificata superiore a 5 700 kg o velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, con primo certificato dal 7 giugno 1995, è richiesto anche l’ADS-B Out con Extended Squitter a 1 090 MHz; per gli aeromobili ad ala fissa con le stesse caratteristiche è richiesta inoltre la capacità Mode S Enhanced Surveillance (EHS).
Sono previste esclusioni per gli aeromobili impiegati in voli per manutenzione, esportazione e per quelli il cui termine operativo è previsto entro il 31 ottobre 2025. Per gli operatori i cui aeromobili hanno un primo certificato anteriore al 7 dicembre 2020, l’adeguamento alle lettere b) e c) del punto 1 è ammesso solo se è stato istituito entro il 7 dicembre 2020 un programma di adeguamento e se non sono stati ricevuti finanziamenti UE specifici per tale adeguamento.
Gli aeromobili equipaggiati secondo tali regole e rientranti nelle soglie dimensionali/di velocità devono operare con diversità di antenna. Inoltre, gli aeromobili con capacità di transponder temporaneamente non operativa possono essere impiegati per un massimo di tre giorni consecutivi ai sensi dell’AUR.SUR.2010.
Identificazione e formazione nella sorveglianza
L’AUR.SUR.2015 impone che tutti i transponder Mode S montati a bordo operino con indirizzo ICAO a 24 bit corrispondente all’immatricolazione assegnata dallo Stato di registrazione dell’aeromobile. L’AUR.SUR.2020 richiede infine che le procedure operative siano allineate al titolo e che il personale addetto sia adeguatamente informato e formato.
Abrogazione e decorrenza
L’articolo 5 abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012. L’articolo 6 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e campo di applicazione
L’articolo 1 stabilisce regole operative sull’uso dello spazio aereo e requisiti per gli impianti di bordo necessari a un esercizio sicuro e uniforme nel cielo unico europeo. Il regolamento si applica agli operatori di aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), e lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139, impegnati nel traffico aereo generale in entrata, all’interno o in uscita dallo spazio aereo del cielo unico europeo.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, l’ente ATC come centro di controllo d’area, ente di avvicinamento o torre di controllo; il servizio data link come insieme di transazioni ATM correlate mediante comunicazioni bordo-terra in collegamento dati; e il sistema di offset della portante come modalità tecnica per ridurre interferenze quando la copertura non è assicurabile da un solo trasmettitore di terra.
Obbligo generale di equipaggiamento e operatività
L’articolo 3 impone agli operatori di garantire che gli aeromobili siano equipaggiati e operati in conformità con le regole e procedure degli allegati I (Parte COM) e II (Parte SUR).
Metodi accettabili e alternativi di rispondenza
L’articolo 4 prevede che l’EASA elabori AMC utilizzabili per dimostrare la conformità al regolamento, al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati/esecutivi adottati su tale base. Sono ammessi anche metodi alternativi di rispondenza, che le autorità competenti devono valutare in modo coerente e comunicare all’Agenzia.
Parte COM - servizi data link
Il titolo 1 dell’Allegato I si applica ai voli IFR come traffico aereo generale sopra FL 285 nel cielo unico europeo, con esclusione delle aree non appartenenti alla regione EUR ICAO e delle UIR della Finlandia e della Svezia a nord di 61°30′. Gli operatori devono garantire la capacità di iniziare comunicazioni data link, gestire comunicazioni ATC, ricevere autorizzazioni/informazioni ATC e la verifica del microfono ATC, nonché lo scambio dati con tutti gli enti ATC rilevanti. Sono previste esclusioni per aeromobili con certificato di aeronavigabilità anteriore al 1° gennaio 1995, per taluni aeromobili anteriori al 1° gennaio 2018 dotati di ACARS interoperabile, per aeromobili piccoli/certi con certificato anteriore al 5 febbraio 2020, per voli di prova/consegna/manutenzione o con equipaggiamento temporaneamente non operativo, e per specifici tipi/modelli elencati nelle appendici I e II. Gli operatori devono inoltre adeguare procedure e formazione al titolo.
Parte COM - spaziatura dei canali vocali a 8,33 kHz
Il titolo 2 dell’Allegato I si applica ai voli IFR nel cielo unico europeo nella regione EUR ICAO servita da comunicazioni radio vocali bordo-terra e terra-terra nella banda 117,975–137 MHz, con esclusione della FIR e UIR Canarias. Le apparecchiature di comunicazione vocale messe in servizio dopo il 17 novembre 2013 devono avere canalizzazione a 8,33 kHz e capacità di sintonizzazione sui canali a 25 kHz. Restano valide le deroghe già concesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 e comunicate alla Commissione.
Parte SUR - sorveglianza cooperativa dipendente
Il titolo 1 dell’Allegato II si applica ai voli IFR nel cielo unico europeo nella regione EUR ICAO; la disposizione AUR.SUR.2015 si applica invece a tutti i voli come traffico aereo generale. Gli aeromobili devono essere equipaggiati con transponder SSR efficienti con capacità Mode S ELS; quelli con massa massima certificata superiore a 5 700 kg o velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, con primo certificato dal 7 giugno 1995, devono avere anche ADS-B Out con Extended Squitter a 1 090 MHz; per gli aeromobili ad ala fissa di tali caratteristiche è richiesta inoltre la capacità Mode S EHS. Sono previste esenzioni per voli di manutenzione, esportazione e aeromobili il cui termine operativo è previsto entro il 31 ottobre 2025, nonché un regime transitorio per operatori con certificato anteriore al 7 dicembre 2020 se avevano avviato un programma di adeguamento entro tale data e non hanno ricevuto finanziamenti UE specifici. Gli aeromobili interessati devono operare con diversità di antenna; i transponder temporaneamente non operativi possono essere usati per massimo tre giorni consecutivi.
Identificazione ICAO a 24 bit e formazione sulla sorveglianza
L’articolo AUR.SUR.2015 impone che tutti i transponder Mode S operino con l’indirizzo ICAO a 24 bit corrispondente all’immatricolazione assegnata dallo Stato di registrazione. Gli operatori devono inoltre assicurare procedure operative conformi al titolo e formazione adeguata del personale responsabile delle apparecchiature di sorveglianza.
Abrogazione degli atti precedenti
L’articolo 5 abroga il regolamento (CE) n. 29/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2011, (UE) n. 1207/2011 e (UE) n. 1079/2012.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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