Sentenza del 01/12/2016 n. 6348 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - DETRAZIONE DI IMPOSTA - Immobili locati da società - Agevolazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa della società è stata accolta. È stato riconosciuto che la detrazione spetta anche per interventi effettuati su immobili locati da società, purché siano rispettati gli adempimenti formali e sostanziali previsti dalla normativa e sia dimostrato l’effettivo risparmio energetico conseguito. La locazione dell’immobile non costituisce, di per sé, una causa di esclusione dal beneficio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la spettanza della detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili locati da una società. L’Amministrazione riteneva, in sostanza, che l’agevolazione non fosse applicabile perché gli immobili non erano utilizzati direttamente dalla società proprietaria. Il ricorrente sosteneva invece che la normativa perseguisse un obiettivo oggettivo di risparmio energetico e avesse un ambito soggettivo ampio, comprendente anche società ed enti titolari di reddito d’impresa, senza limitazioni fondate sull’uso diretto dell’immobile.
Norme richiamate
Decreto ministeriale 19 febbraio 2007, articoli 4 e seguenti
art. 4 ss. del d.m. 19.2.2007
La detrazione è subordinata al rispetto degli adempimenti documentali, tecnici e sostanziali necessari a certificare che l’intervento abbia prodotto un effettivo risparmio energetico.
Disciplina delle detrazioni d’imposta per interventi di riqualificazione energetica
L’agevolazione ha una finalità generalizzata di miglioramento dell’efficienza energetica e si applica a immobili di qualsiasi categoria catastale e a una vasta platea di beneficiari, incluse società ed enti titolari di reddito d’impresa. Non è richiesto che il proprietario utilizzi direttamente l’immobile: il beneficio può spettare anche per immobili concessi in locazione.
Massime di principio
- La detrazione per la riqualificazione energetica può spettare anche al proprietario-società che concede l’immobile in locazione, poiché rileva l’effettiva realizzazione dell’intervento e non l’uso personale o diretto dell’immobile.
- L’agevolazione ha natura principalmente oggettiva: è collegata alle caratteristiche dell’immobile e dell’intervento, non esclusivamente alla qualità del soggetto che lo esegue o utilizza.
- La locazione non esclude automaticamente il beneficio, salvo specifiche limitazioni previste dalla normativa applicabile al periodo d’imposta interessato.
- È essenziale conservare e produrre la documentazione tecnica e fiscale richiesta, inclusi i documenti che attestano la tipologia dell’intervento, le spese sostenute e il conseguimento del risparmio energetico.
- In situazioni analoghe, la verifica deve concentrarsi sul rispetto dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla disciplina vigente al momento dell’intervento, poiché l’ampliamento soggettivo dell’agevolazione non elimina gli obblighi documentali.
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