Sentenza del 04/09/2019 n. 3394 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a interessi da sospensione riferiti agli anni d’imposta dal 2008 al 2013. Il contribuente contestava la nullità della cartella per carenza di motivazione, poiché essa indicava soltanto gli importi complessivi degli interessi, senza specificare, per ciascuna annualità, il capitale imponibile o d’imposta su cui gli interessi erano stati calcolati, né il tasso applicato. L’Agenzia sosteneva invece che la cartella fosse sufficientemente motivata, che il contribuente conoscesse già gli elementi necessari attraverso i provvedimenti di sospensione e che il tasso fosse stabilito dalla legge.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia e confermato l’annullamento della cartella. Ha ritenuto che il contribuente dovesse poter verificare concretamente il calcolo degli interessi e che la cartella non indicasse gli importi capitale relativi alle singole annualità né i tassi applicati anno per anno. La sentenza della CTP aveva rideterminato il reddito complessivo senza ripartirlo tra i sei periodi d’imposta, e l’Ufficio non aveva notificato i successivi provvedimenti di sgravio. È stato inoltre accolto l’appello incidentale del contribuente: l’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.440,00 per il primo grado e in euro 4.655,00 per l’appello, oltre spese generali, anticipazioni, IVA e CPA.
Norme richiamate
Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma impone la motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria. Nel caso concreto, il principio di trasparenza e conoscibilità è stato applicato anche alla cartella, ritenendo necessario che il contribuente potesse comprendere e verificare il calcolo degli interessi richiesti.
Art. 92, secondo comma, codice di procedura civile
La compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione. In assenza di tali ragioni, la parte soccombente deve essere condannata alle spese.
Cassazione, sentenze n. 10481/2018, n. 9799/2017, n. 15554/2017, n. 27071/2017 e n. 24933/2016
La motivazione della cartella deve consentire al contribuente di ricostruire e controllare la pretesa tributaria, indicando gli elementi essenziali del calcolo, inclusi capitale, periodo e criteri o tassi applicati.
Massime di principio
- Una cartella relativa a interessi o altri accessori non è adeguatamente motivata se indica soltanto l’importo finale: deve permettere di individuare il capitale di riferimento, il periodo considerato, il tasso applicato e il metodo di calcolo.
- La conoscenza generica di precedenti avvisi, provvedimenti di sospensione o sentenze non sostituisce necessariamente l’obbligo di rendere intellegibile il calcolo nella cartella, soprattutto quando gli importi devono essere ripartiti tra più annualità.
- Quando una sentenza ridetermina un importo complessivo e demanda all’Ufficio la ripartizione per annualità, l’amministrazione deve effettuare e rendere verificabile tale ripartizione prima di calcolare gli interessi.
- L’omessa notifica degli sgravi o degli atti necessari a ricostruire il capitale dovuto può aggravare la carenza motivazionale della successiva cartella.
- La mancata indicazione del tasso può essere irrilevante solo se il contribuente è comunque posto in condizione di identificarlo con certezza; in ogni caso devono essere chiari capitale, annualità e applicazione concreta del tasso.
- La parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese processuali, salvo specifiche gravi ed eccezionali ragioni di compensazione esplicitamente motivate.
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