Sentenza del 16/10/2023 n. 28681 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione della CTR Lombardia che ha respinto l'istanza di rimborso per l'anno 2014 delle ritenute operate dalla società in qualità di sostituto d'imposta relative all'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 D.L. n. 78/2010 sui compensi variabili (bonus/stock options) corrisposti nel 2014; questioni principali: (i) sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione dell'art. 33 al caso di specie (se la Lazard Srl debba ritenersi "operante nel settore finanziario" e se rilevi la sua iscrizione/albo presso Banca d'Italia o la disciplina del T.U.B.); (ii) qualificazione della soglia quantitativa per l'applicazione dell'addizionale (se sia necessario che la componente variabile ecceda di tre volte la parte fissa o se la disposizione introdotta dal D.L. n. 98/2011, comma 2‑bis, imponga un diverso criterio); (iii) eccezione di "giudicato esterno" fondata su precedenti decisioni di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul secondo motivo (giudicato esterno) la Corte ha ritenuto l'eccezione infondata: il giudicato esterno richiede le stesse parti e la stessa situazione giuridica, e le sentenze indicate non erano pronunciate tra le stesse parti né potevano, in quanto mera interpretazione giuridica astratta, costituire giudicato opponibile. Inoltre, eventuali pronunce sopravvenute non erano state dedotte nei gradi precedenti. Sul primo motivo (interpretazione dell'art. 33 D.L. 78/2010) la Corte ha confermato che l'espressione "settore finanziario" va intesa come clausola generale socio‑economica che ricomprende anche soggetti non necessariamente vigilati dal T.U.B., salvo che il legislatore non avesse voluto un richiamo espresso; pertanto rientrano, a titolo esemplificativo, anche società che svolgono consulenza in materia finanziaria. Quanto alla soglia quantitativa, la Corte ha ritenuto che il successivo comma 2‑bis (D.L. n. 98/2011) chiarisca che l'addizionale si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, per cui l'interpretazione della ricorrente secondo cui resterebbe necessario il superamento di "tre volte" la parte fissa non è condivisa. Si conferma quindi l'applicabilità dell'addizionale al caso concreto e la decisione della CTR; condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
D.L. n. 78/2010, art. 33 (conv. L. n. 122/2010)
sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario ... — è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento
L'art. 33 costituisce una clausola generale diretta al "settore finanziario" inteso nella sua globalità socio-economica; non operano rinvii impliciti al T.U.B. se non espressi. La norma mira a prevenire effetti distorsivi collegati a retribuzioni variabili e ricomprende anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza.
D.L. n. 98/2011, art. 23, comma 50‑bis
per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione
Il comma 2‑bis chiarisce la base imponibile: l'addizionale si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa; la Corte ha ritenuto che questo chiarimento renda non determinante, ai fini dell'applicazione, la lettura che richiederebbe il superamento della "tripla" parte fissa.
D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), art. 106
definizione degli intermediari finanziari (richiamata nel dibattito interpretativo)
La Corte esclude che la nozione di "settore finanziario" dell'art. 33 coincida automaticamente con la definizione del T.U.B.; in assenza di un rinvio espresso il legislatore non ha voluto limitare l'ambito ai soli soggetti disciplinati dal T.U.B.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Norma procedurale richiamata in ordine al contributo unificato; la sentenza dichiara la sussistenza dei presupposti per eventuale versamento integrativo.
Massime di principio
- La nozione di "settore finanziario" nell'art. 33 D.L. 78/2010 va interpretata in chiave socio‑economica e funzionale: non è vincolante la sola qualificazione formale o l'iscrizione ad albi di vigilanza (T.U.B.), ma rileva l'attività effettiva e la capacità dell'operatore di incidere sui mercati finanziari (es. società di consulenza finanziaria possono rientrare).
- Dopo l'intervento del D.L. n. 98/2011 (comma 2‑bis) l'addizionale del 10% si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione: non è dunque necessario, per l'applicazione, dimostrare che la componente variabile superi "tre volte" la parte fissa.
- Le valutazioni interpretative operate da giudici di merito (esegesi della fattispecie astratta) non generano automaticamente un giudicato esterno opponibile ad altri giudici se non sussistono gli ulteriori requisiti del giudicato (stesse parti, medesimo rapporto giuridico e collegamento stabile a situazioni di fatto identiche).
- Per eccepire il giudicato esterno in sede di Cassazione è necessario che il giudicato sia sopravvenuto rispetto alla sentenza impugnata o che sia stato dedotto nei precedenti gradi; altrimenti l'eccezione è inammissibile.
- Nel contenzioso tributario il contribuente che contesta l'applicazione dell'addizionale deve documentare sia l'insussistenza del requisito soggettivo (che l'ente non operi nel perimetro finanziario inteso socio‑economicamente) sia l'erronea quantificazione della base imponibile; la difesa basata su qualificazioni formali (iscrizioni/albi) ha efficacia limitata se l'attività sostanziale rientra nel perimetro delineato dalla norma.
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