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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13203/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GIP del 19/09/2024 che, in sede di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena (4 anni reclusione e €12.000 di multa) e disposto la confisca dell'autoveicolo e della somma di denaro sequestrata. Il ricorrente deduceva violazione di legge per carenza di motivazione in ordine alla confisca del denaro e dell'autovettura, sostenendo che il GIP non aveva valutato le ragioni fattuali (la presenza di un regolare contratto di lavoro per l'imputato e la moglie) che avrebbero potuto dimostrare la lecita provenienza del denaro; inoltre puntualizzava che, qualora non fosse configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, la confisca avrebbe dovuto essere valutata nei termini delle previsioni degli artt. 240, comma 1, c.p. o 240-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato perché il Tribunale aveva omesso di motivare, sia sotto il profilo fattuale sia giuridico, le ragioni a sostegno della confisca della somma di denaro e dell'autovettura. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla confisca del denaro e dell'autoveicolo e ha disposto il rinvio al GIP del Tribunale di Siena per un nuovo esame di tale profilo. È richiamato il principio che, anche in caso di patteggiamento, le misure personali o patrimoniali non contemplate nell'accordo devono essere adeguatamente motivate e possono essere censurate in cassazione per vizio di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza era stata pronunciata nel procedimento di patteggiamento ai sensi di tale norma; ciò non impedisce però il controllo in cassazione delle misure (personali o patrimoniali) che non siano state oggetto dell'accordo.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50

    La giurisprudenza e la Corte richiamano la modifica normativa per affermare che, anche dopo l'intervento legislativo, è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione con riferimento alle misure non concordate nel patteggiamento.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamata come disciplina generale che consente la censura in cassazione per vizio di motivazione; applicata alle misure non oggetto dell'accordo di patteggiamento.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa al reato di illecita detenzione di stupefacenti (nucleo dell'imputazione). La Corte osserva che il GIP non ha chiarito se e come abbia ritenuto applicabile l'ipotesi speciale di cui al comma 5 (se rilevante).

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata dall'istante come ipotesi che, se non ricorrente, imponeva al giudice di valutare la confisca alla luce delle disposizioni generali sul sequestro/confisca; la Corte segnala che il GIP non ha motivato questa valutazione.

  • art. 240, comma 1 c.p.

    Indicato come possibile base normativa per la confisca (confisca obbligatoria o facoltativa secondo il caso); la Corte evidenzia che il giudice avrebbe dovuto valutare i presupposti e motivare il ricorso a tale norma.

  • art. 240-bis c.p.

    Menzi ono come altra possibile disciplina applicabile alla confisca (confisca per equivalente); la Corte ritiene che il GIP non abbia motivato se e perché si ritenesse applicabile tale istituto.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), le misure personali o patrimoniali che non sono comprese nell'accordo devono comunque essere adeguatamente motivate dal giudice; l'assenza di motivazione su tali misure è censurabile in cassazione (art. 606 c.p.p.).
  • Se viene disposta una confisca, il giudice è tenuto a indicare le ragioni sia fattuali (es. prova della provenienza lecita o illecita delle somme/bene) sia giuridiche (quale norma giustifica la confisca: art. 73/5 DPR 309/90, art. 240 c.p. o art. 240-bis c.p.), altrimenti la decisione può essere annullata e rinviata.
  • Quando l'imputato dichiara che denaro o beni sono frutto di attività lecite (es. redditi da lavoro), il giudice deve valutare e motivare l'apprezzamento probatorio su tale affermazione prima di disporre la confisca.
  • La presenza di norme speciali (es. art. 73, comma 5, DPR 309/90) può incidere sull'automatismo o sui presupposti della confisca: il giudice deve chiarire espressamente se ritiene applicabile la norma speciale o se ricorre alla disciplina generale della confisca.
  • Il Procuratore può richiedere l'annullamento parziale della sentenza in cassazione (ad es. limitatamente alla confisca); la Corte può accogliere tale richiesta se riscontra vizio motivazionale limitato a quella misura.
  • In fase di rinnovazione del giudizio (rinvio), il GIP dovrà integrare la motivazione con la specifica valutazione delle prove sulla provenienza dei beni e con riferimento puntuale alla norma che giustifica la confisca.

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