Cassazione Penale, Sentenza n. 13203/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP del 19/09/2024 che, in sede di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena (4 anni reclusione e €12.000 di multa) e disposto la confisca dell'autoveicolo e della somma di denaro sequestrata. Il ricorrente deduceva violazione di legge per carenza di motivazione in ordine alla confisca del denaro e dell'autovettura, sostenendo che il GIP non aveva valutato le ragioni fattuali (la presenza di un regolare contratto di lavoro per l'imputato e la moglie) che avrebbero potuto dimostrare la lecita provenienza del denaro; inoltre puntualizzava che, qualora non fosse configurabile l'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, la confisca avrebbe dovuto essere valutata nei termini delle previsioni degli artt. 240, comma 1, c.p. o 240-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato perché il Tribunale aveva omesso di motivare, sia sotto il profilo fattuale sia giuridico, le ragioni a sostegno della confisca della somma di denaro e dell'autovettura. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla confisca del denaro e dell'autoveicolo e ha disposto il rinvio al GIP del Tribunale di Siena per un nuovo esame di tale profilo. È richiamato il principio che, anche in caso di patteggiamento, le misure personali o patrimoniali non contemplate nell'accordo devono essere adeguatamente motivate e possono essere censurate in cassazione per vizio di motivazione.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza era stata pronunciata nel procedimento di patteggiamento ai sensi di tale norma; ciò non impedisce però il controllo in cassazione delle misure (personali o patrimoniali) che non siano state oggetto dell'accordo.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50
La giurisprudenza e la Corte richiamano la modifica normativa per affermare che, anche dopo l'intervento legislativo, è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione con riferimento alle misure non concordate nel patteggiamento.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamata come disciplina generale che consente la censura in cassazione per vizio di motivazione; applicata alle misure non oggetto dell'accordo di patteggiamento.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa al reato di illecita detenzione di stupefacenti (nucleo dell'imputazione). La Corte osserva che il GIP non ha chiarito se e come abbia ritenuto applicabile l'ipotesi speciale di cui al comma 5 (se rilevante).
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Richiamata dall'istante come ipotesi che, se non ricorrente, imponeva al giudice di valutare la confisca alla luce delle disposizioni generali sul sequestro/confisca; la Corte segnala che il GIP non ha motivato questa valutazione.
art. 240, comma 1 c.p.
Indicato come possibile base normativa per la confisca (confisca obbligatoria o facoltativa secondo il caso); la Corte evidenzia che il giudice avrebbe dovuto valutare i presupposti e motivare il ricorso a tale norma.
art. 240-bis c.p.
Menzi ono come altra possibile disciplina applicabile alla confisca (confisca per equivalente); la Corte ritiene che il GIP non abbia motivato se e perché si ritenesse applicabile tale istituto.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), le misure personali o patrimoniali che non sono comprese nell'accordo devono comunque essere adeguatamente motivate dal giudice; l'assenza di motivazione su tali misure è censurabile in cassazione (art. 606 c.p.p.).
- Se viene disposta una confisca, il giudice è tenuto a indicare le ragioni sia fattuali (es. prova della provenienza lecita o illecita delle somme/bene) sia giuridiche (quale norma giustifica la confisca: art. 73/5 DPR 309/90, art. 240 c.p. o art. 240-bis c.p.), altrimenti la decisione può essere annullata e rinviata.
- Quando l'imputato dichiara che denaro o beni sono frutto di attività lecite (es. redditi da lavoro), il giudice deve valutare e motivare l'apprezzamento probatorio su tale affermazione prima di disporre la confisca.
- La presenza di norme speciali (es. art. 73, comma 5, DPR 309/90) può incidere sull'automatismo o sui presupposti della confisca: il giudice deve chiarire espressamente se ritiene applicabile la norma speciale o se ricorre alla disciplina generale della confisca.
- Il Procuratore può richiedere l'annullamento parziale della sentenza in cassazione (ad es. limitatamente alla confisca); la Corte può accogliere tale richiesta se riscontra vizio motivazionale limitato a quella misura.
- In fase di rinnovazione del giudizio (rinvio), il GIP dovrà integrare la motivazione con la specifica valutazione delle prove sulla provenienza dei beni e con riferimento puntuale alla norma che giustifica la confisca.
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