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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31986/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditrice)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme connesse alla cessione di un’azienda farmaceutica. In sede di opposizione, il Tribunale di Roma riduceva l’importo richiesto monitoriamente, ma riconosceva una residua somma sulla base di una scrittura privata del 31.1.1995 contenente un espresso riconoscimento di debito e la previsione di interessi moratori al 10%. La Corte d’appello di Roma respingeva poi il gravame della debitrice. Con il ricorso per cassazione la debitrice deduceva tre motivi: 1) violazione delle norme sulla decisione e sulla prescrizione, sostenendo che la Corte d’appello avesse omesso di esaminare l’eccezione di prescrizione degli interessi, tempestivamente proposta nei precedenti gradi; 2) violazione delle norme processuali sull’oggetto della domanda, sostenendo che la richiesta di interessi convenzionali sarebbe stata formulata solo in comparsa di risposta nel giudizio di opposizione e non nel ricorso monitorio, con conseguente illegittimità della domanda; 3) violazione delle norme sull’appello, assumendo che la Corte territoriale avesse disatteso le statuizioni del primo giudice pur in assenza di appello incidentale della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto e, secondo la Corte, la ricorrente non ha rispettato l’onere di autosufficienza, non indicando in modo puntuale quando e come l’eccezione fosse stata sollevata e senza fornire riscontro nella sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: in opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta di ulteriori interessi convenzionali formulata dall’opposto in comparsa di risposta non integra mutamento della domanda né domanda riconvenzionale, ma semplice emendatio libelli. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza di appello si era limitata a rigettare il gravame e a regolare le spese, senza modificare in peius la statuizione del Tribunale sugli interessi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate; non emerge una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato in relazione alla prescrizione ordinaria degli interessi; la Corte non esamina nel merito la questione per inammissibilità del motivo.

  • art. 345, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare che l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, non può essere proposta oltre i limiti processuali previsti; la Corte ribadisce che il divieto di nuovi motivi/nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni non rilevabili d’ufficio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro di censura per i tre motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate in relazione alla domanda sugli interessi.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento al procedimento monitorio.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento all’opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di contenuto della domanda e dell’atto introduttivo.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in tema di contenuto dell’appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati; la Corte non ne fa applicazione autonoma.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati; la Corte non ne fa applicazione autonoma.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati; la Corte non ne fa applicazione autonoma.

Massime di principio

  • L’eccezione di prescrizione è eccezione in senso stretto e, per essere utilmente esaminata in cassazione, deve risultare specificamente proposta e tracciabile negli atti di merito; il ricorrente deve rispettare l’onere di autosufficienza indicando puntualmente il contenuto e la localizzazione processuale dell’eccezione.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell’opposto di ulteriori interessi convenzionali rispetto al credito originariamente azionato non costituisce domanda nuova né domanda riconvenzionale, ma una mera emendatio libelli se amplia il petitum per rendere più completa la tutela richiesta.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando la decisione impugnata non abbia inciso in senso peggiorativo sulla posizione della parte rispetto alla statuizione di primo grado.
  • La deduzione di violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. richiede di dimostrare concretamente che il giudice di appello abbia alterato il thema decidendum o abbia riformato capi della decisione senza specifica impugnazione; in mancanza, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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