Ordinanza del 28/06/2016 n. 917 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris e periculum in mora - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento esclude la sospensione cautelare della sentenza perché il contribuente non ha fornito una documentazione diretta e adeguata idonea a evidenziare vizi di apparente gravità e non sono stati dimostrati concreti pregiudizi derivanti dall’esecuzione. La presenza di un’ipoteca a favore dell’Amministrazione finanziaria riduce inoltre la probabilità di imminenti iniziative esecutive. La pluralità di avvisi di accertamento relativi a più annualità non è, da sola, decisiva ai sensi dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
Misure cautelari: insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora
Misure cautelari e sospensione dell’esecuzione della sentenza
Il documento riguarda la valutazione dei presupposti per concedere una misura cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza, con particolare riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora. Entrambi i requisiti sono ritenuti insussistenti.
Fumus boni iuris
In sede di sospensione non è possibile svolgere un esame approfondito delle questioni oggetto della controversia. La valutazione deve quindi limitarsi alla verifica sommaria dell’apparente fondatezza delle contestazioni.
Nel caso esaminato, il fumus boni iuris viene escluso perché manca una documentazione diretta e adeguata dalla quale possano emergere vizi di apparente gravità. La mera prospettazione delle questioni o delle censure non è sufficiente, in assenza di elementi documentali immediatamente idonei a sostenere l’esistenza di errori o illegittimità rilevanti.
Periculum in mora
Non è ravvisabile neppure il periculum in mora, poiché non risultano concreti motivi di pregiudizio derivanti dall’esecuzione della sentenza. Il richiedente deve dimostrare un danno effettivo e attuale, o comunque un rischio concreto, che renda necessaria la sospensione cautelare; tale pregiudizio non può essere desunto in via meramente astratta o ipotetica.
Rilevanza dell’ipoteca a favore dell’Amministrazione finanziaria
La valutazione del periculum è ulteriormente negativa considerando che il patrimonio del contribuente risulta gravato da ipoteca a favore dell’Amministrazione finanziaria. Tale garanzia riduce le probabilità di prossime iniziative esecutive, poiché l’Amministrazione dispone già di una forma di tutela patrimoniale.
La presenza dell’ipoteca costituisce quindi un elemento contrario all’urgenza della sospensione: in mancanza di ulteriori circostanze concrete, non emerge un rischio immediato tale da giustificare l’adozione della misura cautelare.
Pluralità degli avvisi di accertamento
La circostanza che il contribuente sia stato destinatario di avvisi di accertamento riferiti a più annualità non è, di per sé, decisiva ai fini dell’applicazione dell’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
La reiterazione degli accertamenti può rappresentare un elemento del quadro complessivo, ma non dimostra automaticamente né la sussistenza del fumus boni iuris né quella del periculum in mora. Occorrono ulteriori elementi specifici e documentati, idonei a evidenziare la gravità apparente dei vizi contestati o il concreto pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza.
Esito della valutazione cautelare
Poiché non sono stati dimostrati né il fumus boni iuris né il periculum in mora, la sospensione dell’esecuzione della sentenza non risulta giustificata. La decisione si fonda sull’insufficienza della documentazione prodotta, sull’assenza di un pregiudizio concreto e sulla funzione di garanzia già svolta dall’ipoteca iscritta a favore dell’Amministrazione finanziaria.
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