Regolamento (UE) 2018/31
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/31 del Consiglio, del 10 gennaio 2018, che attua l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/31 del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo alla Guinea-Bissau. In seguito alla decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2017, una persona è stata rimossa dall’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. Il regolamento recepisce tale aggiornamento eliminando dal relativo allegato I la voce concernente Sanha Clussé.
Modifica del regolamento (UE) n. 377/2012 per espungere una persona dall'elenco delle misure restrittive relative alla Guinea-Bissau.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e incide sul regime sanzionatorio previsto dal regolamento (UE) n. 377/2012 nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. L'intervento riguarda specificamente l'allegato I del regolamento originario, con la soppressione della voce relativa a Sanha Clussé. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/31 del Consiglio: espunzione di un nominativo dall’elenco sanzionatorio per la Guinea-Bissau
Il regolamento interviene in modo puntuale sul regime restrittivo dell’Unione relativo alla Guinea-Bissau, aggiornando l’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012. La modifica recepisce l’evoluzione dell’elenco ONU collegato alla risoluzione 2048 (2012), che il 20 dicembre 2017 ha portato alla cancellazione di una persona dall’elenco delle misure restrittive.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) n. 377/2012 costituisce la base del regime di misure restrittive contro persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. Il regolamento di esecuzione 2018/31 è adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento originario, con finalità di allineamento dell’elenco UE a quanto stabilito in sede ONU.
Contenuto della modifica
La misura è esclusivamente modificativa dell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012.
- È soppressa la voce relativa a Sanha Clussé.
- Non sono introdotte nuove categorie di soggetti, nuove fattispecie sanzionatorie o ulteriori obblighi procedurali.
- L’intervento riguarda quindi la platea dei destinatari delle misure restrittive, limitatamente alla cancellazione di un nominativo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia l’11 gennaio 2018. Come precisato nel testo, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Implicazioni pratiche
Per i professionisti, il rilievo principale consiste nell’aggiornamento delle verifiche su liste sanzionatorie UE: il nominativo di Sanha Clussé non risulta più incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Le restanti misure restrittive del regime Guinea-Bissau restano invece immutate.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, è soppressa la voce relativa a Sanha Clussé dall'elenco delle persone soggette a misure restrittive.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base fattuale dell'intervento sanzionatorio
Nei considerando si richiama la decisione del 20 dicembre 2017 del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 2048 (2012), che ha espunto una persona dall'elenco internazionale delle misure restrittive; l'Unione adegua conseguentemente il proprio elenco.
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