Regolamento (UE) 2018/35
Regolamento (UE) 2018/35 della Commissione, del 10 gennaio 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5») (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’allegato XVII del REACH per limitare l’uso di due silossani ciclici, D4 e D5, nei cosmetici da risciacquo. La misura risponde ai rischi ambientali connessi al rilascio di tali sostanze nelle acque reflue e recepisce i pareri scientifici dell’ECHA. Dal 31 gennaio 2020 non è consentita l’immissione sul mercato di tali cosmetici se il contenuto di D4 o D5 è pari o superiore allo 0,1 % in peso.
Restrizione dell’immissione sul mercato di D4 e D5 nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua, mediante modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che immettono sul mercato dell’Unione prodotti cosmetici da eliminare con acqua, come definiti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009, contenenti ottametilciclotetrasilossano (D4) o decametilciclopentasilossano (D5). La restrizione riguarda la concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso di una o dell’altra sostanza nei prodotti cosmetici che, in condizioni d’uso normali, vengono eliminati con acqua dopo l’applicazione. È rilevante per tutto il territorio UE ed è direttamente applicabile negli Stati membri; l’applicazione pratica decorre dal 31 gennaio 2020. Restano fuori dall’ambito espressamente disciplinato i cosmetici che non sono "da eliminare con acqua" secondo la definizione richiamata.
Restrizione di D4 e D5 nei prodotti cosmetici da eliminare con acqua
Il regolamento (UE) 2018/35 della Commissione modifica il regolamento REACH per introdurre una specifica restrizione all’impiego di due silossani ciclici, ottametilciclotetrasilossano (D4) e decametilciclopentasilossano (D5), nei prodotti cosmetici destinati a essere eliminati con acqua. La misura nasce dall’esigenza di ridurre i rischi per l’ambiente derivanti dallo scarico di tali sostanze nelle acque reflue, sulla base dei pareri scientifici dell’ECHA e dell’opzione regolatoria ritenuta più efficace anche sotto il profilo socioeconomico.
Contesto e motivazione della misura
La Commissione richiama il fascicolo allegato XV presentato dal Regno Unito il 17 aprile 2015 ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, con proposta di limitare D4 e D5 nei cosmetici da sciacquare. Il Comitato degli Stati membri ha ritenuto entrambe le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili; il RAC ha poi concluso che D4 soddisfa i criteri PBT e vPvB, mentre D5 soddisfa i criteri vPvB. Il RAC ha inoltre evidenziato che le proprietà pericolose di tali sostanze suscitano particolari preoccupazioni ambientali quando sono presenti in cosmetici che vengono usati o smaltiti con acqua.
Valutazione socioeconomica e consultazioni
Il SEAC ha adottato il 9 giugno 2016 un parere favorevole alla restrizione, qualificandola come la misura più adeguata a livello di Unione in termini di rapporto tra benefici e costi socioeconomici per ridurre gli scarichi di D4 e D5 nelle acque reflue. Il medesimo comitato ha raccomandato un differimento di 24 mesi per consentire agli operatori di adottare le misure necessarie alla conformità. Durante la procedura è stato consultato anche il forum dell’Agenzia per lo scambio di informazioni sull’applicazione, le cui raccomandazioni sono state prese in considerazione.
Portata della restrizione
La nuova voce 70 dell’allegato XVII del REACH vieta l’immissione sul mercato di prodotti cosmetici da eliminare con acqua contenenti D4 o D5 in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dell’una o dell’altra sostanza. La definizione di prodotti interessati rinvia ai cosmetici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009, purché, in condizioni d’uso normali, siano eliminati con acqua dopo l’applicazione. La Commissione precisa che il limite dello 0,1 % è idoneo a impedire l’uso intenzionale di tali sostanze nei prodotti interessati.
Esclusioni e delimitazione dell’ambito
I considerando chiariscono che la restrizione non riguarda i cosmetici destinati a restare a contatto prolungato con cute, zone pilifere o membrane mucose, poiché in tali casi il D4 e il D5 evaporano gradualmente e il rischio ambientale non è stato valutato dal RAC come principale fonte di esposizione. La restrizione è quindi circoscritta ai prodotti cosmetici da risciacquo che rilasciano le sostanze nell’ambiente acquatico poco dopo l’applicazione.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la restrizione sostanziale si applica solo dal 31 gennaio 2020. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, come previsto per i regolamenti UE.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato XVII REACH
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, introducendo una nuova voce di restrizione per D4 e D5.
Divieto di immissione sul mercato nei cosmetici da eliminare con acqua
La nuova voce 70 vieta l’immissione sul mercato di prodotti cosmetici da eliminare con acqua contenenti ottametilciclotetrasilossano (D4) o decametilciclopentasilossano (D5) in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dell’una o dell’altra sostanza dopo il 31 gennaio 2020.
Definizione dei prodotti cosmetici interessati
Ai fini della restrizione, per "prodotti cosmetici da eliminare con acqua" si intendono i prodotti cosmetici, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009, che in condizioni d’uso normali sono eliminati con acqua dopo l’applicazione.
Fondamento scientifico e ambientale
I considerando richiamano i pareri dell’ECHA: il RAC ha ritenuto D4 sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) e molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB), mentre D5 è stata qualificata come vPvB; il SEAC ha ritenuto la restrizione la misura socioeconomicamente più adeguata a livello UE.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’efficacia della nuova restrizione è differita al 31 gennaio 2020.
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