Sentenza del 14/03/2017 n. 1229 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Credito iscritto a ruolo - Avviso di iscrizione ipotecaria - Mancata notifica della cartella esattoriale - Prescrizione crediti tributari - Consegue - Illegittimità dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 44665/5709 del 16 ottobre 2014, relativo a debiti complessivi di euro 73.849,39 risultanti da quindici cartelle di pagamento. Ha contestato, tra l'altro, la validità e la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte, l'omessa trasmissione delle raccomandate informative e la prescrizione quinquennale dei crediti tributari relativi a varie annualità. In appello ha sostenuto che, per cinque cartelle, non potesse applicarsi il termine ordinario decennale e che non fosse stata provata alcuna valida interruzione della prescrizione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva già annullato parzialmente l'iscrizione ipotecaria per alcune cartelle. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto il gravame relativamente alle ulteriori quattro cartelle esaminate, ritenendo applicabile il termine di prescrizione breve, quadriennale o quinquennale secondo la natura dei crediti, e non il termine decennale. Poiché tali cartelle erano state notificate tra il 2005 e il 2007, oltre cinque anni prima dell'avviso di iscrizione ipotecaria del 16 ottobre 2014, e non era stata provata una valida interruzione della prescrizione né la rateizzazione del debito, i crediti sono stati ritenuti non più esigibili. L'iscrizione ipotecaria è stata quindi annullata nella parte riferita a tali cartelle. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento. La questione della validità delle notifiche è stata sollevata dal contribuente, ma le relative doglianze sono state assorbite dopo l'accertamento della prescrizione.
Art. 2953 c.c.
La scadenza del termine per impugnare la cartella non comporta la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, salvo che il credito sia fondato su un titolo giudiziale definitivo.
La mancata opposizione tempestiva alla cartella rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve prevista per il credito tributario in prescrizione decennale.
Art. 20 d.lgs. n. 472/1997
Prevede un termine quinquennale di prescrizione per le sanzioni tributarie, richiamato dalla decisione per escludere l'applicazione generalizzata del termine decennale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397/2016
Il principio secondo cui la scadenza del termine per opporsi a un atto di riscossione produce l'irretrattabilità del credito, ma non la conversione della prescrizione breve in quella decennale, si applica anche ai crediti tributari e alle entrate degli enti pubblici.
La cartella non opposta non equivale a una sentenza definitiva: il termine prescrizionale resta quello proprio del credito, salvo l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento rende il credito non più contestabile nel merito, ma non ne prolunga automaticamente la prescrizione fino a dieci anni.
- Per stabilire se un credito è prescritto occorre applicare il termine previsto per la sua specifica natura, che può essere quadriennale o quinquennale per diverse imposte, sanzioni e accessori.
- Un'iscrizione ipotecaria fondata su cartelle notificate da oltre il termine prescrizionale può essere illegittima se l'agente della riscossione non dimostra atti validi e tempestivi di interruzione della prescrizione.
- La semplice allegazione di una richiesta di rateizzazione non è sufficiente: l'ente deve fornire prova documentale della richiesta e dei suoi effetti interruttivi o del riconoscimento del debito.
- La prescrizione deve essere verificata cartella per cartella, considerando la data di notifica, la natura del credito, gli eventuali atti interruttivi e la data dell'atto di riscossione successivo.
- La presenza di un titolo giudiziale definitivo può invece comportare l'applicazione del termine decennale previsto dall'articolo 2953 del codice civile.
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