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Circolare

Circolare numero 13 del 20-1-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il trattamento delle pensioni percepite in Italia da pensionati che svolgono lavoro dipendente fuori dal territorio nazionale, alla luce del divieto di cumulo con la retribuzione e dell’esclusione di tali redditi dalla base imponibile IRPEF. Per il 1991 vengono indicate le modalità di rettifica dei modelli 201 e delle certificazioni SSN, il calcolo delle somme eventualmente da recuperare e l’invio delle richieste di restituzione. Per il 1992 e gli anni successivi si confermano le regole precedenti e si introduce, su domanda dell’interessato, il pagamento della pensione al netto delle trattenute, con sospensione dei pagamenti per le pensioni di anzianità fino al raggiungimento dell’età per la vecchiaia e specifiche comunicazioni tra pensionato, INPS e datore di lavoro.

Istruzioni INPS su pensioni non cumulabili con redditi da lavoro dipendente svolto all’estero

Pensioni non cumulabili con lavoro dipendente svolto all’estero

La circolare disciplina gli effetti, sul piano pensionistico, fiscale e contributivo, dello svolgimento di lavoro dipendente fuori dal territorio nazionale da parte di soggetti che percepiscono pensione in Italia. L’obiettivo è coordinare il divieto di cumulo con la retribuzione, la corretta imponibilità IRPEF e la contribuzione dovuta al Servizio Sanitario Nazionale, distinguendo la gestione del 1991 da quella del 1992 e degli anni successivi.

Quadro normativo di riferimento

Vengono richiamate due disposizioni fondamentali:

  • l’art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che dal 1° febbraio 1991 rende incumulabili con la retribuzione anche le pensioni percepite da chi svolge attività lavorativa dipendente fuori del territorio nazionale;
  • l’art. 3, comma 3, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto sono esclusi dalla base imponibile IRPEF.

In tale quadro, per i pensionati residenti o non residenti in Italia che lavorano all’estero, devono essere assoggettati a imposizione fiscale e a contribuzione SSN solo gli importi di pensione effettivamente disponibili, cioè al netto delle trattenute per attività lavorativa.

Ambito soggettivo e necessità di domanda

Le istruzioni si applicano ai pensionati che:

  • riscuotono la pensione in Italia;
  • svolgono lavoro dipendente fuori del territorio nazionale;
  • sono alle dipendenze di datori di lavoro che provvedono all’assicurazione obbligatoria in Italia;
  • subiscono sulla retribuzione la trattenuta della quota di pensione non cumulabile.

Poiché le Sedi non dispongono autonomamente dell’elenco dei soggetti interessati, la corretta determinazione degli importi da assoggettare a imposizione fiscale e contributiva può avvenire solo su domanda dell’interessato, da presentare con il modello di cui all’allegato 1 e con la dichiarazione del datore di lavoro di cui all’allegato 2.

Gestione delle rettifiche per l’anno 1991

Per il 1991 le Sedi devono procedere a una serie di operazioni coordinate:

  • determinare l’importo delle trattenute per attività lavorativa relativo al periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 1991, sulla base dei modelli O bis M;
  • rettificare i modelli 201 già predisposti dalle procedure automatizzate, riducendo l’imponibile 1991 dell’importo delle trattenute lavoro;
  • per le pensioni di anzianità i cui titolari non abbiano compiuto al 31 dicembre 1991 l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, indicare nel campo "DECORRENZA ORIGINARIA O RIPRISTINO" la decorrenza convenzionale "12/91", così da attribuire un solo mese di detrazioni d’imposta;
  • nel campo "RECUPERO SU CONGUAGLIO RITENUTE ERARIALI" indicare l’importo corrispondente alla differenza tra le trattenute dovute e quelle effettivamente operate dal datore di lavoro, se queste risultano inferiori;
  • rettificare le certificazioni ai fini del contributo al Servizio Sanitario Nazionale mediante apposita procedura, che sarà oggetto di successiva circolare.

Recupero crediti e somme da restituire

La circolare precisa che le somme da recuperare dal pensionato sono pari alla differenza tra:

  • l’importo delle trattenute dovute per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 1991;
  • la somma delle trattenute effettivamente operate dai datori di lavoro;
  • i rimborsi derivanti dalla rettifica dei modelli 201 e delle certificazioni SSN.

Le Sedi devono quindi:

  • determinare la somma dovuta dal pensionato all’Istituto;
  • chiedere immediatamente la restituzione con la lettera di cui all’allegato 3;
  • svolgere gli ulteriori adempimenti previsti per il recupero dei crediti.

I rimborsi dei pensionati devono essere imputati al conto FPR 52/70, al quale devono essere reincassati anche i modelli P.1r/ott localizzati al codice "REC" emessi dalle procedure di rettifica. Se non emergono somme da restituire, gli adempimenti di richiesta e recupero non devono essere eseguiti.

Regime per il 1992 e gli anni successivi

Per il 1992 e per gli anni successivi valgono le disposizioni della parte prima. In aggiunta, su richiesta del pensionato redatta secondo l’allegato 4 e accompagnata dalla dichiarazione del datore di lavoro di cui all’allegato 5, le Sedi devono:

  • ritirare i mandati di pagamento dagli uffici pagatori;
  • pagare direttamente la sola quota di pensione spettante al titolare, al netto delle trattenute per attività lavorativa;
  • applicare, sull’importo residuo, le eventuali ritenute fiscali e il contributo sanitario.

Per le pensioni di anzianità i cui titolari non abbiano ancora raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia, è prevista la sospensione del pagamento e il reincasso dei mandati di pagamento al conto FPR 52/70.

Comunicazioni al pensionato e al datore di lavoro

Per evitare che il datore di lavoro continui ad applicare le trattenute, la Sede rilascia al pensionato la dichiarazione di cui all’allegato 6, che deve essere consegnata al datore di lavoro affinché sospenda le trattenute dalla data indicata.

Quando cessa il rapporto di lavoro all’estero, il pensionato deve comunicarlo con la dichiarazione di cui all’allegato 7. Ricevuta la comunicazione, la Sede ripristina tempestivamente il pagamento integrale della pensione e lo notifica con la comunicazione di cui all’allegato 8. Dopo il ripristino, la Sede predispone anche i dati per la rettifica dei modelli 201 e delle certificazioni SSN.

Contenuto degli allegati operativi

Gli allegati disciplinano i modelli di domanda e le comunicazioni tra interessato, datore di lavoro e INPS:

  • Allegato 1: domanda del pensionato per la rettifica del modello 201 e della certificazione SSN relativa al 1991, con indicazione dell’eventuale titolarità di altri trattamenti pensionistici e impegno alla restituzione delle quote non trattenute dal datore di lavoro;
  • Allegato 2: attestazione del datore di lavoro sulle trattenute operate nel 1991 e sul regolare versamento all’INPS;
  • Allegato 3: richiesta INPS di pagamento delle somme dovute dal pensionato, con indicazione del credito/debito derivante dalla rettifica;
  • Allegato 4: richiesta del pensionato per ottenere la pensione corrisposta al netto della trattenuta per attività lavorativa, per il 1992;
  • Allegato 5: dichiarazione del datore di lavoro che conferma l’applicazione delle trattenute sulle retribuzioni 1992 fino a eventuale autorizzazione alla sospensione da parte dell’INPS;
  • Allegato 6: comunicazione INPS da consegnare al datore di lavoro per sospendere la trattenuta;
  • Allegato 7: dichiarazione del pensionato di cessazione del rapporto di lavoro all’estero e richiesta di ripristino integrale della pensione;
  • Allegato 8: comunicazione INPS di avvenuto ripristino del pagamento e indicazione della localizzazione del rateo.

Indicazioni finali operative

La circolare conclude precisando che, in caso di ripresa dell’attività lavorativa dopo il ripristino della pensione, il pensionato deve dichiarare la propria qualità di pensionato ed esibire il certificato di pensione aggiornato (Mod. 0 bis M) al nuovo datore di lavoro, affinché quest’ultimo possa applicare le trattenute di legge sulla retribuzione.

Punti principali

Quadro normativo e ambito di applicazione

La circolare richiama l’art. 7, comma 2, della legge n. 407/1990, che rende incumulabili con la retribuzione anche le pensioni percepite da chi svolge lavoro dipendente fuori dal territorio nazionale dal 1° febbraio 1991, e l’art. 3, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986, che esclude dalla base imponibile IRPEF i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Le istruzioni riguardano i pensionati che riscuotono la pensione in Italia e lavorano all’estero alle dipendenze di datori di lavoro che effettuano le trattenute di pensione non cumulabile con la retribuzione.

Rettifica fiscale e contributiva per il 1991

Per i pensionati interessati occorre rettificare gli importi della pensione da assoggettare a imposizione fiscale e a contribuzione SSN, limitandoli alla sola quota effettivamente disponibile al pensionato, poiché le retribuzioni estere non devono essere dichiarate. La determinazione esatta degli importi è effettuata solo su domanda dell’interessato, con allegato 1, corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, allegato 2.

Operazioni a carico delle Sedi per l’anno 1991

Le Sedi devono: determinare l’importo delle trattenute per attività lavorativa dal 1° febbraio al 31 dicembre 1991 sulla base dei modelli O bis M; rettificare i modelli 201 con la procedura decentrata, riducendo l’imponibile 1991 dell’importo delle trattenute lavoro; per le pensioni di anzianità, se il titolare non ha ancora raggiunto l’età per la vecchiaia al 31 dicembre 1991, indicare la decorrenza convenzionale "12/91" nel campo dedicato alle detrazioni, così da attribuire una sola mensilità di detrazione, e inserire nel campo "RECUPERO SU CONGUAGLIO RITENUTE ERARIALI" la differenza tra trattenute dovute e trattenute effettivamente operate dal datore di lavoro, se inferiore.

Certificazioni SSN e recupero delle somme

Le certificazioni ai fini del contributo al Servizio Sanitario Nazionale devono essere rettificate con una procedura apposita che sarà oggetto di successiva circolare. Le somme da restituire all’Istituto corrispondono alla differenza tra le trattenute dovute per il periodo considerato e la somma delle trattenute operate dal datore di lavoro, più i rimborsi conseguenti alla rettifica dei modelli 201 e delle certificazioni SSN. Le Sedi devono richiedere immediatamente la restituzione usando la lettera dell’allegato 3 e svolgere gli ulteriori adempimenti di recupero crediti; i rimborsi vanno imputati al conto FPR 52/70. Se non vi sono somme da restituire, tali adempimenti non si applicano.

Regime per il 1992 e anni successivi

Per il 1992 e gli anni successivi si applicano le disposizioni già indicate nella parte prima. Su richiesta del pensionato, redatta secondo l’allegato 4 e corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro di cui all’allegato 5, le Sedi dispongono il ritiro dei mandati di pagamento e corrispondono direttamente la sola quota di pensione spettante, al netto delle trattenute per attività lavorativa e delle eventuali ritenute fiscali e SSN calcolate sulla pensione al netto delle trattenute. Per le pensioni di anzianità non ancora trasformate in vecchiaia va sospeso il pagamento e i mandati devono essere reincassati al conto FPR 52/70.

Rapporti con datore di lavoro e ripristino del pagamento

Per evitare la prosecuzione delle trattenute, le Sedi rilasciano al pensionato la dichiarazione dell’allegato 6, da consegnare al datore di lavoro per sospendere le trattenute dalla data indicata. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il pensionato deve comunicarlo con l’allegato 7; la Sede ripristina tempestivamente il pagamento integrale, ne dà comunicazione con l’allegato 8 e predispone i dati per la successiva rettifica dei modelli 201 e delle certificazioni SSN.

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