Circolare numero 8 del 14-1-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che l’ordinanza n. 2198 del 27/12/1991 ha prorogato al 30/6/1992 la sospensione di vari termini già prevista dalle precedenti ordinanze, con effetti sui versamenti contributivi dei lavoratori dipendenti non agricoli, sulla presentazione dei modd. DM10 e delle denunce annuali O1/M, nonché sulla domanda di condono ex art. 3 del D.L. n. 103/1991. Vengono inoltre confermati i soggetti beneficiari della sospensione e indicati i termini per il recupero dei contributi sospesi, da effettuarsi in 12 rate mensili senza interessi o altri oneri.
Proroga al 30 giugno 1992 della sospensione dei termini contributivi e del condono ex art. 3 D.L. 103/1991
Proroga della sospensione dei termini contributivi e del condono
La circolare dà conto della proroga disposta dall’ordinanza n. 2198 del 27/12/1991, che estende al 30 giugno 1992 il periodo di sospensione già previsto da precedenti provvedimenti in materia di adempimenti contributivi e assistenziali. La proroga incide anche sui termini per la domanda di condono e sulla successiva ripresa dei versamenti sospesi.
Quadro normativo e ambito temporale
L’ordinanza n. 2198 interviene sull’ordinanza n. 2145 del 27/6/1991, prorogandone il termine al 30/6/1992. Per effetto di tale intervento, le sospensioni dei termini indicati nell’art. 1, numeri 1, 2, 3 e 4, dell’ordinanza n. 2057 del 21/12/1990 risultano ulteriormente estese fino a quella data. La circolare precisa che la sospensione richiamata dalla circolare n. 3 del 4/1/1991 interessa i termini in scadenza nel periodo compreso tra il 13/12/1990 e il 30/6/1992.
Versamenti contributivi dei lavoratori dipendenti non agricoli
Per quanto riguarda gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza relativi ai lavoratori dipendenti non agricoli, la sospensione opera sulle scadenze legali dal 20/12/1990 al 20/6/1992. La circolare, quindi, conferma la continuità della sospensione per l’intero arco temporale individuato, con conseguente differimento degli adempimenti ricompresi nel periodo.
Presentazione dei modelli DM10
La presentazione dei modd. DM10 è espressamente ricompresa nella proroga della sospensione. L’adempimento deve essere effettuato improrogabilmente entro il 1/7/1992. La circolare evidenzia che la proroga riguarda sia gli adempimenti ordinari sia quelli derivanti dalla sospensione dei termini contributivi.
Denunce annuali mod. O1/M
La proroga produce effetti anche sui termini per la presentazione delle denunce annuali mod. O1/M. In particolare, le denunce di competenza dell’anno 1990 devono essere presentate improrogabilmente entro il 1/7/1992 da tutte le aziende, comprese quelle che si avvalgono di supporti magnetici. Per le denunce relative all’anno 1991 non viene fissato un termine definitivo: la circolare rinvia a eventuali ulteriori istruzioni che saranno impartite una volta stabiliti i termini di presentazione.
Condono ex art. 3 D.L. n. 103/1991
Con riferimento al condono previsto dall’art. 3 del D.L. 29/3/1991 n. 103, convertito nella legge 1/6/1991 n. 166, il termine per la presentazione della domanda è prorogato al 1/7/1992. La circolare ribadisce inoltre che il pagamento rateale delle somme dovute in base al condono può essere effettuato in 12 rate mensili uguali e consecutive.
Soggetti destinatari dei benefici
I benefici derivanti dall’ordinanza n. 2198 spettano ai soggetti già indicati nella circolare n. 3/1991, oltre che ai liberi professionisti e ai lavoratori dipendenti e pensionati titolari di altri redditi, tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento delle prestazioni del S.S.N. La platea dei beneficiari viene dunque confermata e integrata nei termini espressamente indicati.
Recupero dei contributi sospesi
La ripresa del recupero dei contributi sospesi, in conseguenza della proroga del periodo di sospensione, deve iniziare dal 31/7/1992. Per le riscossioni mediante ruoli, il recupero decorre dalla scadenza di settembre 1992. Il recupero deve avvenire mediante rateazione in 12 mesi, senza corresponsione di interessi o altri oneri.
Conferma delle istruzioni precedenti
La circolare chiarisce che l’ordinanza n. 2198 non modifica, salvo gli aspetti specificamente indicati, le precedenti disposizioni. Restano quindi confermate, con gli opportuni adattamenti ai nuovi termini, le istruzioni contenute nelle circolari n. 3 del 4/1/1991 e n. 165 del 22/6/1991, nonché nel messaggio n. 34482 del 27/6/1991, purché non contrastino con la nuova ordinanza.
Punti principali
Proroga della sospensione dei termini
L’ordinanza n. 2198 del 27/12/1991 ha prorogato al 30 giugno 1992 il termine già fissato dall’ordinanza n. 2145 del 27/6/1991. Di conseguenza, sono ulteriormente prorogate sino al 30/6/1992 le sospensioni dei termini indicati nell’art. 1, numeri 1, 2, 3 e 4, dell’ordinanza n. 2057 del 21/12/1990.
Effetti sui versamenti contributivi
La sospensione dei termini prevista dalla circolare n. 3 del 4/1/1991 riguarda i termini scadenti nel periodo compreso tra il 13/12/1990 e il 30/6/1992. Per gli adempimenti relativi ai contributi di previdenza e assistenza dei lavoratori dipendenti non agricoli, la sospensione opera sulle scadenze legali dal 20/12/1990 al 20/6/1992.
Presentazione dei modd. DM10 e delle denunce O1/M
La presentazione dei modd. DM10 rientra nella proroga della sospensione e deve essere effettuata improrogabilmente entro il 1/7/1992. La proroga incide anche sulle denunce annuali mod. O1/M: quelle di competenza dell’anno 1990 devono essere presentate entro il 1/7/1992 da tutte le aziende, comprese quelle che utilizzano supporti magnetici. Per le denunce di competenza 1991 saranno fornite ulteriori istruzioni quando saranno fissati i relativi termini.
Condono ex art. 3 D.L. 103/1991
Per il condono disciplinato dall’art. 3 del D.L. 29/3/1991 n. 103, convertito nella legge 1/6/1991 n. 166, il termine per la domanda di condono si intende prorogato al 1/7/1992. Il pagamento rateale delle somme dovute può essere effettuato in 12 rate mensili uguali e consecutive.
Soggetti beneficiari
I benefici dell’ordinanza n. 2198 spettano ai soggetti già indicati nella circolare n. 3/1991, nonché ai liberi professionisti e ai lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento delle prestazioni del S.S.N.
Recupero dei contributi sospesi
Il recupero dei contributi sospesi, per effetto della proroga del periodo di sospensione, deve iniziare dal 31/7/1992; per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di settembre 1992. Il recupero deve avvenire in 12 mesi mediante rateazione, senza corresponsione di interessi o altri oneri.
Conferma delle istruzioni precedenti
L’ordinanza n. 2198 non modifica, salvo quanto espressamente precisato, le disposizioni precedenti. Restano quindi confermate, opportunamente adattate ai nuovi termini, le istruzioni impartite con le circolari n. 3 del 4/1/1991, n. 165 del 22/6/1991 e con il messaggio n. 34482 del 27/6/1991, per quanto non incompatibili con la nuova ordinanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 14 gen 1992Circolare numero 12 del 14-1-1992
- Circolare · 13 gen 1992Circolare numero 9 del 13-1-1992
- Circolare · 13 gen 1992Circolare numero 10 del 13-1-1992
- Circolare · 13 gen 1992Circolare numero 11 del 13-1-1992
- Circolare · 10 gen 1992Circolare numero 7 del 10-1-1992
- Circolare · 20 gen 1992Circolare numero 14 del 20-1-1992
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →