Regolamento (UE) 2026/2089
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2089 della Commissione, del 18 settembre 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accoglie la domanda presentata da Suzhou Carrey Intelligent Manufacturing (Jiashan) Co., Ltd. per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nell’ambito delle misure antidumping sugli elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. La Commissione ha verificato il rispetto delle tre condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191: assenza di esportazioni durante il periodo dell’inchiesta iniziale, assenza di collegamenti rilevanti con società soggette alle misure ed effettive esportazioni successive. Alla società si applica quindi l’aliquota antidumping del 39,6%, con codice addizionale TARIC 88FN.
Concessione a Suzhou Carrey Intelligent Manufacturing (Jiashan) Co., Ltd. dell’aliquota antidumping del 39,6% applicabile ai nuovi produttori esportatori di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina.
Ambito di applicazione
Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 e si applica alle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese effettuate dalla società Carrey Intelligent Manufacturing (Jiashan) Co., Ltd. La società è riconosciuta come nuovo produttore esportatore, non avendo esportato durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1° luglio 2019-30 giugno 2020), non essendo collegata a produttori esportatori soggetti alle misure e avendo effettuato esportazioni nell’Unione dopo tale periodo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Concessione dell’aliquota antidumping a un nuovo produttore esportatore cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2089 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. La modifica deriva dall’accoglimento della domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori presentata da Suzhou Carrey Intelligent Manufacturing (Jiashan) Co., Ltd.
Misure antidumping preesistenti
Il regolamento iniziale aveva stabilito aliquote differenziate per i produttori esportatori cinesi. Per le imprese incluse nel campione erano state fissate aliquote individuali comprese tra il 22,1% e il 48,8%; per le imprese collaboranti non incluse nel campione era stata prevista un’aliquota del 39,6%; per le società che non si erano manifestate o non avevano collaborato all’inchiesta si applicava invece un’aliquota nazionale dell’86,5%.
L’articolo 2 del regolamento iniziale consente di modificare l’elenco delle società soggette alle misure per riconoscere a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del 39,6%, purché siano dimostrate tre condizioni cumulative.
Condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
Il nuovo produttore esportatore deve dimostrare:
- di non aver esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020;
- di non essere collegato a produttori o esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping, che abbiano collaborato o avrebbero potuto collaborare all’inchiesta iniziale;
- di aver effettivamente esportato il prodotto nell’Unione dopo la conclusione del periodo dell’inchiesta iniziale oppure di aver assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare nell’Unione un quantitativo significativo del prodotto.
La verifica spetta alla Commissione, che può richiedere documenti e informazioni supplementari al richiedente e procedere a controlli incrociati mediante banche dati societarie e fonti pubblicamente disponibili.
Domanda di Carrey Intelligent Manufacturing
La società ha presentato la domanda il 17 settembre 2025, dichiarando di soddisfare tutte le condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento iniziale. La Commissione ha inviato un questionario, ha esaminato la documentazione ricevuta e ha chiesto ulteriori informazioni sugli azionisti, sulle società collegate e sui clienti. L’industria dell’Unione, informata della domanda e rappresentata dall’European Industrial Fasteners Institute, non ha presentato osservazioni.
Verifica dell’assenza di esportazioni durante il periodo iniziale
La Commissione ha accertato che la società è stata costituita nel 2022, ha ottenuto una licenza di esportazione nel 2023 e ha iniziato a esportare il prodotto in esame nell’Unione nel 2025. L’esame del registro delle vendite e dei rendiconti finanziari non ha evidenziato esportazioni nell’Unione durante il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020.
La prima condizione è stata quindi ritenuta soddisfatta.
Verifica dei collegamenti societari
La Commissione ha rilevato che due società attive nella produzione e vendita di elementi di fissaggio, Jiaxing Guwei Precision Technology Co., Ltd. e Jiaxing Yixin Hardware Materials Co., Ltd., sembravano avere gli stessi dirigenti della richiedente.
Dalle verifiche è risultato che Jiaxing Yixin Hardware Materials Co., Ltd. era stata costituita soltanto nel 2023, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale. Quanto a Jiaxing Guwei Precision Technology Co., Ltd., costituita nel 2010, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato a distanza e ha verificato che tale società non aveva prodotto né esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale.
Su questa base, la Commissione ha concluso che la richiedente non era collegata a produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping e ha ritenuto soddisfatta la seconda condizione.
Esportazioni successive all’inchiesta iniziale
La Commissione ha accertato che la società ha iniziato a esportare il prodotto in esame nell’Unione nell’aprile 2025, quindi dopo la conclusione del periodo dell’inchiesta iniziale. La richiedente ha fornito documenti relativi a spedizioni di quantitativi significativi effettuate dal 2025 in poi.
Anche la terza condizione è stata pertanto ritenuta soddisfatta. Non essendo pervenute osservazioni dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali, la Commissione ha concluso che la domanda doveva essere accolta.
Effetti tariffari e modifica del regolamento iniziale
A seguito dell’accoglimento della domanda, alla società si applica l’aliquota antidumping del 39,6% prevista per le imprese cinesi collaboranti non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
L’articolo 1 del regolamento inserisce nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 la seguente voce:
- paese: Repubblica popolare cinese;
- nome: Carrey Intelligent Manufacturing (Jiashan) Co., Ltd.;
- codice addizionale TARIC: 88FN.
La modifica consente di identificare la società nei sistemi doganali dell’Unione e di applicare alle sue importazioni l’aliquota del 39,6%, anziché l’aliquota nazionale applicabile alle società non collaboranti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
La misura è stata adottata sulla base dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/1036, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi non membri dell’Unione, e dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191.
Disposizioni principali
Misure antidumping di riferimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. Le aliquote individuali applicate ai produttori esportatori inclusi nel campione erano comprese tra il 22,1% e il 48,8%; per i produttori collaboranti non inclusi nel campione era prevista un’aliquota del 39,6%, mentre alle società non manifestatesi o non collaboranti si applicava un’aliquota nazionale dell’86,5%.
Condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, un nuovo produttore esportatore può ottenere l’aliquota del 39,6% se dimostra: a) di non aver esportato il prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020; b) di non essere collegato a esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure antidumping che abbiano collaborato o avrebbero potuto collaborare all’inchiesta; c) di aver esportato effettivamente il prodotto nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta oppure di aver assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportazione di un quantitativo significativo.
Verifica della domanda di Carrey Intelligent Manufacturing
La domanda è stata presentata il 17 settembre 2025. La Commissione ha esaminato il questionario e la documentazione fornita dalla società, richiedendo ulteriori elementi sugli azionisti, sulle società collegate e sui clienti, e ha effettuato verifiche incrociate mediante banche dati societarie e fonti pubbliche.
Accertamento dei requisiti
La Commissione ha constatato che la società è stata costituita nel 2022, ha ottenuto la licenza di esportazione nel 2023 e ha iniziato a esportare nell’Unione nel 2025, senza esportazioni durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Ha inoltre verificato che le società con dirigenti comuni, Jiaxing Guwei Precision Technology Co., Ltd. e Jiaxing Yixin Hardware Materials Co., Ltd., non avevano prodotto o esportato il prodotto in esame durante tale periodo, escludendo un collegamento rilevante con società soggette alle misure. Le esportazioni nell’Unione sono iniziate nell’aprile 2025 e riguardavano quantitativi significativi.
Modifica dell’allegato e aliquota applicabile
L’articolo 1 inserisce nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, dopo la voce relativa a Suzhou YNK Fastener Co., Ltd., la società Carrey Intelligent Manufacturing (Jiashan) Co., Ltd., con codice addizionale TARIC 88FN e paese di origine Repubblica popolare cinese. Alla società si applica il dazio antidumping del 39,6% previsto per le società collaboranti non incluse nel campione.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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