Regolamento (UE) 2017/1440
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1440 della Commissione, dell'8 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 sul sistema ERRU, con l’obiettivo principale di eliminare la configurazione peer-to-peer e imporre che tutti i messaggi transitino attraverso il sistema centrale gestito dalla Commissione. Vengono inoltre precisate le modalità di connessione degli Stati membri, alcuni campi dei messaggi XML, la procedura di escalation in caso di errori e i limiti di conservazione dei dati personali. Le modifiche mirano a rafforzare il controllo tecnico del sistema, la tracciabilità e la protezione dei dati, garantendo nel contempo un funzionamento uniforme del registro interconnesso.
Modifica le norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada, imponendo il transito di tutti i messaggi ERRU tramite il sistema centrale e aggiornando aspetti tecnici, procedurali e di conservazione dei dati.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto titolari dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e partecipanti al sistema ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings). Riguarda la connessione dei registri nazionali al sistema centrale, lo scambio di messaggi tra autorità competenti nazionali, le procedure di verifica e notifica nell’ambito del controllo delle imprese di trasporto, nonché le regole su dati tecnici, statistici e personali trattati nel sistema. Non introduce un regime autonomo per gli operatori economici, ma incide sul funzionamento amministrativo e tecnico delle autorità nazionali competenti. Si applica quale regolamento di esecuzione direttamente negli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.
Modifica del sistema ERRU per l’interconnessione dei registri delle imprese di trasporto su strada
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, adottato in attuazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, che impone agli Stati membri di tenere registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e di interconnetterli entro il 31 dicembre 2012. La modifica nasce dalle criticità riscontrate nella configurazione peer-to-peer del sistema ERRU, che impediva alla Commissione di monitorare efficacemente il funzionamento complessivo del sistema e di disporre di una visione completa dei flussi di messaggi e dei relativi dati tecnici.
Ambito e finalità della modifica
La nuova disciplina mira a rafforzare il controllo centrale del sistema ERRU, rendendo obbligatorio il transito di tutti i messaggi attraverso il sistema centrale gestito dalla Commissione. In tal modo si elimina la possibilità, prevista in precedenza, di scambio diretto tra Stati membri tramite reti commerciali compatibili, soluzione che aveva creato problemi di tracciabilità, supervisione e gestione degli errori.
Connessione degli Stati membri al sistema ERRU
L’articolo 1 inserisce nell’articolo 3 del regolamento 2016/480 una precisazione sul momento in cui il collegamento di uno Stato membro può considerarsi stabilito: ciò avviene solo quando connessione, integrazione e prove di funzionamento siano completate secondo le istruzioni della Commissione e sotto la sua supervisione. Le prove non possono durare più di sei mesi. Se tali prove non hanno esito positivo, la Commissione adotta misure; ove queste non siano sufficienti, può ritirare l’assistenza alle prove fino a quando lo Stato membro non dimostri un miglioramento sufficiente del collegamento a livello nazionale.
Obbligo di transito centrale e gestione tecnica dei messaggi
Nell’allegato I è sostituito il punto 1.3, con l’affermazione netta che lo scambio di tutti i messaggi deve transitare attraverso il sistema centrale. Vengono inoltre riviste le regole sulla conservazione dei dati nel sistema centrale: i dati diversi da quelli di accesso, statistici e di routing possono essere conservati per un massimo di sei mesi. Il sistema centrale non consente l’accesso a dati personali, salvo al personale autorizzato della Commissione quando l’accesso sia necessario per monitorare il funzionamento tecnico, effettuare manutenzione o risolvere problemi.
Gestione dei contatti tra autorità competenti
Sempre nell’allegato I, il regolamento chiarisce che ciascuno Stato membro è responsabile della manutenzione dei propri contatti e può gestire le informazioni di contatto relative alle varie categorie interne, cioè politiche, imprese, operative e tecniche. I contatti degli altri Stati membri possono essere consultati, ma non modificati.
Aggiornamento dei messaggi XML e dei contenuti informativi
L’allegato III è modificato per rendere più chiari e coerenti alcuni messaggi XML utilizzati nel sistema ERRU. Tra gli interventi principali figurano: la disciplina del campo "Timeout"; l’aggiornamento del campo "Community Licence Number" nelle richieste di verifica dell’onorabilità, di notifica d’infrazione e di verifica della licenza comunitaria; l’inserimento, nelle risposte alla notifica d’infrazione, dell’indirizzo dell’impresa, del numero della licenza, dello stato della licenza e del numero di veicoli gestiti; l’introduzione di "Status Code" e "Status Message" nella risposta alla verifica della licenza comunitaria; l’inserimento dell’autorità di rilascio delle licenze; la sostituzione dei campi relativi al numero e allo stato della licenza; la riformulazione dei dati della copia autenticata; la soppressione di alcune voci, tra cui stato della licenza, tipo di licenza e data di sospensione; la sostituzione della data di scadenza della sospensione con la data di fine del ritiro.
Procedura di escalation e controllo della Commissione
Nell’allegato VI viene aggiunta una previsione secondo cui, su richiesta della Commissione, deve essere fornita una descrizione dettagliata della procedura di riassegnazione (escalation). La modifica rafforza il potere di supervisione della Commissione sulle modalità con cui gli Stati membri gestiscono errori o malfunzionamenti del sistema.
Conservazione e uso dei dati personali e statistici
L’allegato VII introduce regole più stringenti sulla riservatezza. I dati impiegati per fini statistici e di routing devono essere anonimi e non possono includere elementi identificativi di un gestore dei trasporti, di un’impresa di trasporto, di una licenza comunitaria o di un CAP. Inoltre, i dati personali non possono essere conservati nei registri per più di sei mesi dal completamento di un’operazione. I dati statistici e di routing, invece, possono essere conservati senza limite di tempo. Tra i dati statistici utilizzabili per la rendicontazione sono indicati, a titolo esemplificativo, lo Stato membro richiedente e quello destinatario, il tipo di messaggio, il codice di stato della risposta, la data e l’ora dei messaggi e il tempo di risposta.
Notifiche d’infrazione
Nell’allegato VIII viene precisato che ogni richiesta di notifica d’infrazione e ogni relativa risposta devono essere confermate tramite una conferma della notifica d’infrazione, in tutti i casi. La modifica rafforza la tracciabilità e l’uniformità procedurale delle comunicazioni tra Stati membri.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Obbligo di transito dei messaggi tramite il sistema centrale
L’articolo 1, inserendo un nuovo paragrafo all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, stabilisce che il collegamento di uno Stato membro al sistema ERRU si considera completato solo dopo connessione, integrazione e prove di funzionamento svolte secondo le istruzioni della Commissione e sotto la sua supervisione. Le prove possono durare al massimo sei mesi; se non hanno esito positivo, la Commissione adotta misure correttive e, se tali misure risultano insufficienti, può ritirare la propria assistenza fino a dimostrazione del miglioramento del collegamento a livello nazionale.
Modifiche agli allegati tecnici del regolamento 2016/480
L’articolo 2 dispone la modifica degli allegati I, III, VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 secondo quanto previsto dall’allegato del nuovo regolamento, aggiornando regole tecniche, contenuti dei messaggi e procedure di notifica.
Scambio dei messaggi e conservazione dei dati
Nell’allegato I si prevede che lo scambio di tutti i messaggi debba transitare attraverso il sistema centrale. Il sistema centrale conserva per un massimo di sei mesi i dati diversi da quelli di accesso, statistici e di inoltro (routing); non consente l’accesso a dati personali, salvo per il personale autorizzato della Commissione quando necessario per monitoraggio tecnico, manutenzione e risoluzione dei problemi.
Gestione dei contatti
Sempre nell’allegato I, viene precisato che ciascuno Stato membro è responsabile della manutenzione dei propri contatti e può gestire i dati di contatto delle diverse categorie interne (politiche, imprese, operative e tecniche). I dati di contatto degli altri Stati membri sono consultabili ma non modificabili.
Aggiornamento dei messaggi XML e delle informazioni richieste
L’allegato III modifica varie definizioni e campi dei messaggi relativi, tra l’altro, a richiesta/risposta di verifica dei requisiti di onorabilità, notifica d’infrazione e verifica della licenza comunitaria. Tra le modifiche figurano l’uso del campo "Community Licence Number", l’inserimento di nuovi dati nella risposta alla notifica d’infrazione (indirizzo dell’impresa, numero licenza, stato della licenza, numero di veicoli gestiti), l’introduzione di "Status Code" e "Status Message" nella risposta alla verifica della licenza comunitaria, l’inserimento dell’autorità di rilascio, la sostituzione di alcuni campi relativi a numero/stato licenza e la soppressione di voci non più necessarie come il tipo di licenza e la data di sospensione.
Procedura di escalation
Nell’allegato VI viene aggiunto che, su richiesta della Commissione, deve esserle fornita una descrizione dettagliata della procedura di riassegnazione (escalation), rafforzando così la supervisione della gestione degli errori di sistema.
Anonimizzazione e durata di conservazione dei dati
Nell’allegato VII si stabilisce che i dati usati a fini statistici e di routing devono essere anonimi e che i dati identificativi di specifici gestori, imprese, licenze comunitarie o CAP non possono essere utilizzati a fini statistici. I dati personali non possono essere conservati nei registri per più di sei mesi dal completamento dell’operazione, mentre i dati statistici e di routing possono essere conservati senza limite di tempo. Viene inoltre specificato un elenco esemplificativo dei dati statistici per la rendicontazione, inclusi Stato membro richiedente e destinatario, tipo di messaggio, codice di stato, data e ora, tempo di risposta.
Conferma delle notifiche d’infrazione
Nell’allegato VIII si dispone che, in tutti i casi, ogni richiesta di notifica d’infrazione e ogni risposta alla notifica d’infrazione debba essere confermata tramite una conferma della notifica d’infrazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1439
- Regolamento · 7 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1432
- Regolamento · 7 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1433
- Regolamento · 7 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1434
- Regolamento · 7 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1448
- Regolamento · 7 ago 2017Regolamento (UE) 2017/1449
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →