Regolamento (UE) 2017/1434
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1434 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dall'8 agosto 2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/1434 fissa, per un periodo decorrente dall’8 agosto 2017, i dazi all’importazione applicabili a specifici prodotti del settore dei cereali. La misura attua il meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010, che collega il dazio al prezzo d’intervento e ai prezzi rappresentativi cif all’importazione. Gli importi sono stabiliti nell’allegato I, mentre l’allegato II riporta gli elementi di calcolo utilizzati dalla Commissione. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dall'8 agosto 2017.
Ambito di applicazione
Si applica agli importatori nell'Unione di determinati cereali e prodotti cerealicoli classificati nei codici NC indicati nell'allegato I, in particolare frumento, segala, granturco e sorgo. La disciplina riguarda i dazi all'importazione calcolati sulla base del regolamento (UE) n. 642/2010 e si applica dal giorno 8 agosto 2017 fino alla successiva fissazione dei dazi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non risultano esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili dall'8 agosto 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1434 della Commissione aggiorna la tariffa applicabile all'importazione di taluni cereali nell'Unione europea. La misura è adottata in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 183, e del regolamento (UE) n. 642/2010, che disciplina il meccanismo di determinazione dei dazi nel settore cerealicolo in funzione dei prezzi di mercato e dei prezzi rappresentativi cif all'importazione.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento richiama il sistema previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010: per alcuni prodotti cerealicoli il dazio all'importazione è calcolato sulla base del prezzo d'intervento, maggiorato del 55%, e depurato del prezzo cif all'importazione della spedizione interessata, senza poter superare l'aliquota della tariffa doganale comune. Ai fini di tale calcolo, la Commissione fissa regolarmente prezzi rappresentativi cif all'importazione e determina il prezzo giornaliero da prendere in considerazione secondo il metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
Ambito di applicazione materiale
Il provvedimento riguarda i prodotti classificati nei codici NC indicati nell'allegato I e riferiti ai seguenti cereali:
- frumento duro e frumento tenero, inclusi i prodotti da seme e quelli di alta qualità;
- segale;
- granturco;
- sorgo.
Dazi fissati nell'allegato I
L'allegato I stabilisce gli importi dei dazi all'importazione applicabili dall'8 agosto 2017:
- frumento duro e frumento tenero nelle fattispecie indicate: 0,00 EUR/t;
- segale da seme e non destinata alla semina: 5,16 EUR/t;
- granturco da seme, diverso dal granturco ibrido, e granturco diverso dal granturco da seme: 5,16 EUR/t;
- sorgo da granella, in entrambe le categorie considerate: 5,16 EUR/t.
Sono inoltre richiamate due possibili riduzioni del dazio previste dal regolamento (UE) n. 642/2010:
- una riduzione in funzione del porto di sbarco e della rotta di ingresso nell'Unione, con riferimento al Mar Mediterraneo, al Mar Nero, ad alcuni Stati membri del Nord e alla costa atlantica della Penisola iberica;
- una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
Elementi di calcolo riportati nell'allegato II
L'allegato II espone gli elementi statistico-commerciali utilizzati per la determinazione dei dazi:
- medie del periodo di riferimento per frumento tenero e granturco, con quotazioni e premi rilevanti sui mercati di Minneapolis e Chicago;
- spese di nolo Golfo del Messico-Rotterdam pari a 16,58 EUR/t;
- spese di nolo Grandi Laghi-Rotterdam pari a 39,83 EUR/t.
È anche indicato un premio positivo di 14 EUR/t incluso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile a decorrere dall'8 agosto 2017, fino alla successiva fissazione dei dazi. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti gli elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Fissazione dei dazi all'importazione dal 8 agosto 2017
L'articolo 1 stabilisce che, a decorrere dall'8 agosto 2017, i dazi all'importazione nel settore dei cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 sono quelli indicati nell'allegato I, determinati sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.
Regime tariffario per i prodotti cerealicoli interessati
L'allegato I riporta i dazi per i codici NC interessati: frumento duro e frumento tenero da seme o di alta qualità a 0,00 EUR/t; segale, granturco e sorgo a 5,16 EUR/t. Sono previste riduzioni del dazio in base alle condizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010 e una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se ricorrono le condizioni dell'articolo 3 del medesimo regolamento.
Elementi di calcolo dei dazi
L'allegato II indica le medie del periodo di riferimento utilizzate per il calcolo, con riferimento ai mercati di Minneapolis e Chicago per il frumento tenero e il granturco, nonché le spese di nolo Golfo del Messico-Rotterdam e Grandi Laghi-Rotterdam. È richiamato anche un premio positivo di 14 EUR/t incluso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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