Regolamento (UE) 2017/1448
Regolamento (UE) 2017/1448 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la chiusura temporanea della pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi dell’Unione, perché il contingente 2017 risulta esaurito. A decorrere dal 9 luglio 2017 alle 19:00 UTC è vietato non solo pescare, ma anche conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Divieto temporaneo di pesca degli scorfani (Sebastes spp) nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o ivi immatricolate, con riferimento allo stock RED/N3M (scorfano, Sebastes spp) nella zona NAFO 3M. Il divieto opera dalla data di chiusura indicata nell'allegato, fissata al 9 luglio 2017 alle 19:00 UTC. Il regolamento non introduce esclusioni ulteriori, ma si collega al contingente 2017 fissato dal regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio.
Divieto temporaneo di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M
Il regolamento della Commissione del 7 agosto 2017 interviene in attuazione del sistema di controllo della politica comune della pesca istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009, e si fonda sull’articolo 36, paragrafo 2. Il considerando evidenzia che, sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock interessato hanno determinato l’esaurimento del contingente 2017 assegnato alle navi dell’Unione. Di conseguenza, la Commissione dispone la chiusura della pesca per evitare prelievi oltre il limite autorizzato.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’atto riguarda le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro. L’oggetto della misura è lo stock RED/N3M, identificato come scorfano (Sebastes spp), nella zona NAFO 3M. Il riferimento di chiusura contenuto nell’allegato è unico e vale per l’insieme degli Stati membri dell’Unione, con data di chiusura fissata al 9 luglio 2017 alle 19:00 UTC.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro indicato nell’allegato per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito dalla data stabilita nell’allegato. La previsione opera come presa d’atto normativa dell’esaurimento del quantitativo disponibile e costituisce il presupposto del blocco delle attività di pesca.
Divieti operativi
L’articolo 2 vieta, a decorrere dalla data di chiusura, le attività di pesca dello stock in questione da parte delle navi interessate. Il divieto è formulato in termini ampi e comprende anche le attività successive alla cattura, cioè:
- conservare a bordo le catture;
- trasferirle;
- trasbordarle;
- sbarcarle.
In sostanza, una volta esaurito il contingente, non è più consentita alcuna operazione con catture dello stock effettuate dopo la data indicata.
Entrata in vigore e forza vincolante
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rapporto con la normativa di base
La misura si coordina con il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che fissa per il 2017 le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. Il presente atto attua quindi la gestione del contingente quando, sulla base dei dati di cattura, risulti necessario interrompere la pesca per evitare superamenti del limite autorizzato.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2017
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro indicato nell’allegato per lo stock ivi indicato si considera esaurito dalla data stabilita nell’allegato, ossia dal 9 luglio 2017 alle 19:00 UTC.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dal 9 luglio 2017 alle 19:00 UTC sono vietate le attività di pesca dello stock RED/N3M (scorfano, Sebastes spp) nella zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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