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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1433

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1433 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Štajerski hmelj (IGP)]

Normativa europea32017R1433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento registra la denominazione slovena «Štajerski hmelj» come indicazione geografica protetta. L’iscrizione è avvenuta all’esito di una procedura di opposizione avviata dall’Austria e conclusa con un accordo tra Slovenia e Austria, che ha portato a condizioni specifiche per evitare confusione sul mercato. Il testo disciplina anche l’uso e la traduzione di alcune denominazioni austriache del luppolo della Stiria, imponendo indicazioni chiare sull’origine austriaca e limitando riferimenti alla Slovenia. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione della denominazione «Štajerski hmelj» nel registro UE delle DOP e IGP come indicazione geografica protetta, con regole specifiche sull’uso di denominazioni austriache connesse al luppolo della Stiria.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, della denominazione «Štajerski hmelj» per un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè un prodotto agricolo riconducibile ai "prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.)". Riguarda quindi il luppolo e gli operatori che lo producono, commercializzano, etichettano o presentano sul mercato nell’Unione. Contiene inoltre prescrizioni specifiche per l’uso sul mercato, l’etichettatura, la presentazione e la traduzione delle espressioni «Hopfen aus der Steiermark» e «Hopfen aus der Südsteiermark» riferite al luppolo prodotto in specifiche regioni austriache. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.

Iscrizione della denominazione «Štajerski hmelj» come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1433 della Commissione registra la denominazione slovena «Štajerski hmelj» nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di domanda, pubblicazione e opposizione avviata dalla Slovenia.

Contesto della procedura e accordo tra Slovenia e Austria

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’Austria ha presentato opposizione sostenendo che la registrazione potesse pregiudicare la denominazione del luppolo della Stiria austriaca e gli interessi economici dei produttori di luppolo e dei birrifici. A seguito dell’ammissibilità dell’opposizione, la Commissione ha invitato le parti a consultazioni per tre mesi; le parti hanno poi raggiunto un accordo comunicato dalla Slovenia il 6 marzo 2017.

Effetti dell’accordo sulle denominazioni austriache

L’intesa riconosce che le espressioni «Hopfen aus der Steiermark» e «Hopfen aus der Südsteiermark» possono continuare a essere utilizzate per il luppolo proveniente dalle corrispondenti regioni austriache anche dopo la registrazione di «Štajerski hmelj». Le parti hanno considerato tali espressioni dotate di un chiaro riferimento all’Austria e non idonee, di per sé, a costituire usurpazione, imitazione o evocazione della IGP slovena, né a indurre in errore il consumatore sull’origine del prodotto.

Condizioni di etichettatura e presentazione

Per evitare confusione tra i consumatori, il regolamento recepisce le condizioni concordate tra Slovenia e Austria. Quando sono utilizzate le espressioni «Hopfen aus der Steiermark» o «Hopfen aus der Südsteiermark», l’etichettatura o la presentazione devono includere un chiaro riferimento supplementare all’origine austriaca tramite diciture, simboli o presentazioni collocati nello stesso campo visivo della denominazione. È inoltre escluso che i produttori austriaci impieghino sull’imballaggio elementi che richiamino la Slovenia.

Regole di traduzione per il mercato e per l’esportazione

Il regolamento disciplina anche la traduzione delle denominazioni. Le espressioni tedesche riferite al luppolo della Stiria o della Stiria meridionale possono essere tradotte solo con «luppolo austriaco». Per contro, quando «Štajerski hmelj» viene tradotto in tedesco, l’aggettivo «Štajerski» deve essere mantenuto invariato, senza introdurre riferimenti a «Steiermark» o «Südsteiermark». Si tratta di una clausola finalizzata a preservare la distinzione tra la IGP slovena e le denominazioni austriache preesistenti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sulla registrazione della IGP e sulle condizioni di uso delle denominazioni interessate.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP «Štajerski hmelj»

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione «Štajerski hmelj» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.)".

Uso consentito delle denominazioni austriache collegate al luppolo

L’articolo 2 consente la continuazione dell’uso sul mercato delle espressioni «Hopfen aus der Steiermark» e «Hopfen aus der Südsteiermark» per il luppolo prodotto nelle regioni austriache della Stiria e della Stiria meridionale, a condizione che nell’etichettatura o nella presentazione figuri un chiaro riferimento supplementare all’origine austriaca, mediante diciture, simboli o presentazioni nello stesso campo visivo della denominazione. È inoltre previsto che i produttori austriaci non utilizzino sull’imballaggio elementi facenti riferimento alla Slovenia.

Regole di traduzione

L’articolo 3 stabilisce che le espressioni «Hopfen aus der Steiermark» e «Hopfen aus der Südsteiermark», usate per la commercializzazione del luppolo prodotto nelle regioni austriache indicate, possono essere tradotte esclusivamente con «luppolo austriaco». Inoltre, quando «Štajerski hmelj» è tradotto in tedesco, l’aggettivo «Štajerski» deve essere mantenuto tale e quale e non devono comparire i termini «Steiermark» o «Südsteiermark».

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentarietichettatura alimentareproprietà intellettualemercato interno

Testo integrale

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