Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1439

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1439 della Commissione, dell'8 agosto 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia

Normativa europea32017R1439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019, relativo al dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre e tondi per cemento armato originari della Bielorussia. La Commissione chiarisce che gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio devono essere riscossi definitivamente solo nei limiti dovuti, mentre le somme eccedenti l'aliquota definitiva e la definizione del prodotto vanno sbloccate. La rettifica opera retroattivamente dal 18 giugno 2017, data di applicazione del regolamento definitivo.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 sul dazio antidumping definitivo applicabile a determinati barre e tondi per cemento armato originari della Bielorussia, con precisazione dello sblocco degli importi eccedenti.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia, già assoggettati a dazio antidumping provvisorio e poi definitivo. Incide sugli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 e riguarda, in particolare, la riscossione definitiva e lo sblocco delle somme eccedenti l'aliquota definitiva e la definizione del prodotto. Si applica a decorrere dal 18 giugno 2017 per effetto della disposizione correttiva; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Rettifica del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre e tondi per cemento armato dalla Bielorussia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1439 interviene in via correttiva sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia. La Commissione richiama la fase precedente della procedura, durante la quale era stato imposto un dazio antidumping provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303, e rileva che il testo del regolamento definitivo non aveva esplicitato il destino delle somme depositate eccedenti quanto effettivamente dovuto.

Ambito materiale e prodotto interessato

Il prodotto interessato è costituito da determinati barre e tondi per cemento armato di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, eventualmente torsionati dopo la laminazione e con dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione. Il regolamento riguarda le importazioni originarie della Bielorussia, classificate a specifici codici NC richiamati nei consideranda del provvedimento. Sono esclusi i barre e tondi per cemento armato in ferro o acciaio ad alta resistenza; nel regolamento definitivo è menzionata inoltre l'esclusione di altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare.

Correzione dell'articolo 2 del regolamento definitivo

La correzione riguarda esclusivamente il regime degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio. L'articolo 1 del regolamento stabilisce che tali importi sono riscossi in via definitiva nei limiti della misura definitiva, mentre le somme depositate che superano sia l'aliquota definitiva sia la definizione del prodotto delle misure antidumping devono essere sbloccate. In tal modo viene colmata l'omissione del regolamento (UE) 2017/1019, che non aveva previsto espressamente tale sblocco.

Base giuridica e motivazione della rettifica

La Commissione fonda l'intervento sul regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi terzi, in particolare sull'articolo 9, paragrafo 4. Nei consideranda si afferma che la correzione è opportuna anche alla luce dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di base, per garantire un trattamento coerente degli importi depositati a titolo provvisorio quando il dazio definitivo risulti inferiore o il prodotto non rientri integralmente nell'ambito della misura.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La disposizione correttiva, tuttavia, si applica retroattivamente a decorrere dal 18 giugno 2017, ossia dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019. Il testo conferma, infine, la natura obbligatoria e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica della disciplina sulla riscossione definitiva

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 stabilendo che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori, versati in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303, sono riscossi in via definitiva. È inoltre precisato che gli importi depositati che superano l'aliquota definitiva e la definizione del prodotto delle misure antidumping sono sbloccati.

Decorrenza ed efficacia temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la rettifica introdotta dall'articolo 1 si applica a decorrere dal 18 giugno 2017, cioè dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019.

Contesto normativo e base giuridica

La misura è adottata dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell'articolo 9, paragrafo 4, e tiene conto della necessità di conformare la disciplina alla regola dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di base, che impone di chiarire il trattamento degli importi depositati in eccesso.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedifesa commercialedazi doganali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.