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Sentenza

Sentenza n. 2400/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'Università sull'istanza di aggiornamento della carriera e di caricamento dei crediti e delle materie riconosciuti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (studente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, risultato idoneo al bando per l'iscrizione ad anni successivi al primo presso il corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria, aveva chiesto all'Università di aggiornare il proprio profilo personale con le materie e i crediti riconosciuti in relazione al percorso universitario svolto all'estero. Dopo interlocuzioni con la segreteria e con i componenti della Commissione didattica, e dopo un incontro nel quale gli era stata rappresentata l'impossibilità di convalidare le materie richieste, il ricorrente notificava il 30 luglio 2025 un atto di significazione e diffida, chiedendo all'Amministrazione di provvedere sul caricamento dei crediti già riconosciuti e delle materie valutate congrue dalla Commissione. Deduceva l'illegittimità dell'inerzia ai sensi dell'art. 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la nomina di un commissario ad acta, il risarcimento dei danni e l'indennizzo da ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990. L'Università eccepiva la tardività del ricorso, sostenendo che il termine annuale di cui all'art. 31 c.p.a. decorresse dall'istanza del 21 febbraio 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, distinguendo l'e-mail del 21 febbraio 2025, avente natura meramente conoscitiva e diretta a ottenere informazioni sulle materie convalidate e sugli orari delle lezioni, dalla successiva e-mail del 6 maggio 2025, con la quale lo studente chiedeva l'aggiornamento del profilo personale e, quindi, la conclusione di uno specifico procedimento amministrativo. Il termine annuale per proporre l'azione avverso il silenzio decorreva pertanto dalla scadenza del termine procedimentale riferibile alla seconda istanza, individuata dal TAR nel 5 giugno 2025, e non era decorso alla notificazione del ricorso, tenuto conto anche della sospensione feriale. Nel merito, il giudice ha dichiarato illegittimo il silenzio dell'Università, rilevando che le comunicazioni intercorse avevano natura soprassessoria e non costituivano un provvedimento espresso. Ha ordinato all'Università di provvedere sull'istanza del 6 maggio 2025, come ulteriormente specificata dalla diffida del 30 luglio 2025, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Rettore dell'Università, con facoltà di delega a docenti o funzionari diversi dai soggetti rimasti inerti, assegnando al commissario un ulteriore termine di trenta giorni. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova del danno. È stata altresì respinta la domanda di indennizzo da mero ritardo, poiché non risultava tempestivamente attivato il potere sostitutivo previsto dall'art. 2 del d.l. 69/2013 e, comunque, l'art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990 è applicabile, secondo il richiamato orientamento, ai soli procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività d'impresa, ambito nel quale non rientrava la controversia. L'Università è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Consente di agire contro il silenzio dell'amministrazione e di ottenere l'ordine giudiziale di provvedere; il TAR ha inoltre utilizzato la disposizione per nominare sin d'ora il commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 31 c.p.a.

    Il termine annuale per l'azione avverso il silenzio decorre dalla scadenza del termine per provvedere sull'istanza effettivamente diretta alla conclusione di uno specifico procedimento, non da una precedente richiesta avente natura meramente informativa.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990

    L'indennizzo da mero ritardo non è stato riconosciuto, poiché la disposizione è ritenuta applicabile ai procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività d'impresa, non alla procedura concernente la carriera universitaria dello studente.

  • art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990

    Individua il potere sostitutivo in caso di inerzia dell'amministrazione; il Rettore, quale titolare del potere sostitutivo, è stato designato commissario ad acta senza riconoscimento di compenso aggiuntivo.

  • art. 28, commi 2, 10 e 12, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013

    Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990.

    La tempestiva attivazione del potere sostitutivo costituisce condizione per ottenere l'indennizzo da mero ritardo; il perimetro applicativo dell'indennizzo resta inoltre limitato ai procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività d'impresa, non essendo intervenuto il regolamento estensivo previsto dal comma 12.

Massime di principio

  • Ai fini del termine annuale previsto per l'azione avverso il silenzio, occorre distinguere la richiesta meramente informativa dalla successiva istanza con cui l'interessato pretende la conclusione di uno specifico procedimento amministrativo: il termine decorre dalla scadenza del termine per provvedere su quest'ultima.
  • Le comunicazioni interlocutorie con cui l'amministrazione rinvia la decisione in attesa di chiarimenti o di una deliberazione non equivalgono a un provvedimento espresso e, ove siano prive di una definizione sostanziale dell'istanza, conservano natura soprassessoria.
  • Quando l'amministrazione non conclude il procedimento entro il termine previsto, il giudice dell'azione avverso il silenzio può ordinare di provvedere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • La domanda risarcitoria proposta insieme all'azione contro il silenzio non può essere accolta in assenza della prova concreta del danno subito.
  • L'indennizzo da mero ritardo previsto dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990 presuppone la tempestiva attivazione del potere sostitutivo e, secondo la ricostruzione accolta nella decisione, è circoscritto ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio di attività d'impresa.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanzaTermini del procedimento e silenzioCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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