Sentenza n. 730/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.36507 Comunicazione: CP700-4485554-P notificata all'azienda agricola in data 28 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/2001, 2002/2003 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per le campagne lattiere 2000/2001 e 2002/2003
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato il provvedimento AGEA del 12 ottobre 2022, notificato nell’ottobre 2022, adottato in esecuzione di precedenti sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato le comunicazioni AGEA relative alle compensazioni nazionali e alle determinazioni del prelievo supplementare, disapplicando il meccanismo di compensazione nazionale previsto dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999 secondo l’interpretazione della Corte di giustizia nella sentenza C-348/18. Il ricalcolo aveva determinato un peggioramento della posizione debitoria dell’azienda. Dal testo risultano dedotte plurime censure, non specificamente illustrate nella sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha ritenuto decisiva la sopravvenienza normativa dell’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, introdotto per recepire i criteri di calcolo del prelievo supplementare indicati dalla Corte di giustizia. La nuova disciplina prevede il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri, limita l’applicazione degli interessi al periodo successivo al 27 giugno 2019 e stabilisce che le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione siano prive di effetto. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è divenuto inefficace ex lege e l’amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti. Non sussiste quindi più un interesse concreto all’annullamento dell’atto. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.; le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69
La nuova disciplina ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri, con applicazione degli interessi unicamente dal 27 giugno 2019, e ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall’AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.
La disposizione rende inefficaci ex lege le comunicazioni AGEA di ricalcolo anteriori all’entrata in vigore della legge di conversione e impone una nuova rideterminazione del prelievo secondo i parametri legislativi sopravvenuti.
art. 1, comma 8, d.l. 1° marzo 1999, n. 43
meccanismo di compensazione nazionale
Il meccanismo di compensazione nazionale è stato disapplicato nelle precedenti sentenze del Consiglio di Stato, secondo i criteri interpretativi elaborati dalla Corte di giustizia.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta inefficacia ex lege dell’atto impugnato elimina l’interesse concreto e attuale all’annullamento e determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato
La disposizione è richiamata in relazione allo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
sentenza Corte di giustizia UE, causa C-348/18, 27 giugno 2019
criteri di calcolo del prelievo supplementare
La pronuncia costituisce il riferimento interpretativo recepito dalla disciplina nazionale sopravvenuta per la rideterminazione del prelievo supplementare.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa rende inefficace ex lege il provvedimento amministrativo impugnato e impone all’amministrazione di adottare una nuova determinazione, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta disciplina legislativa che dichiara prive di effetto determinate comunicazioni amministrative sostituisce l’oggetto utile della controversia: il giudizio sull’atto originario non può più procurare al ricorrente un’utilità concreta, ferma restando la necessità per l’amministrazione di procedere alla nuova rideterminazione secondo i parametri legislativi.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è applicabile anche quando l’atto impugnato sia divenuto inefficace per effetto diretto della legge, senza necessità di una previa pronuncia amministrativa di ritiro o annullamento.
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